USB ha inviato la seguente diffida alla Direzione Provinciale di Bologna e alla Direzione Regionale:
La scrivente Organizzazione Sindacale ha avuto notizia che a diversi lavoratori dipendenti dalla Direzione Provinciale di Bologna sia stata negata, in via informale e senza alcuna motivazione di diritto, la possibilità di svolgere l’attività lavorativa agile ordinaria al di fuori della provincia di Bologna, in netto contrasto con:
- la nota del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 114419 del 6 marzo 2020, con la quale si richiamano gli Uffici all’applicazione della Direttiva n. 1/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione in cui si stabilisce che: “il lavoro agile non prevede una postazione fissa durante i periodi di lavoro svolti all’esterno della sede di servizio”
- la nota del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 131430 del 13 marzo 2020, con la quale i Direttori sono stati richiamati attenzione in merito alla necessità che il lavoro agile venga considerato come la modalità ordinaria di svolgere la prestazione lavorativa, in conformità a quanto prescritto dal DPCM 11 marzo 2020;
- le Direttiva n. 1, n. 2 e n. 3 2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, le quali dispongono che il lavoro agile sia la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa;
- l’art. 18, comma 1, della legge 22 maggio 2017 n. 81, che definisce il lavoro agile “…quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro…”
Ritenendo grave e lesiva dei diritti dei lavoratori la mancata integrale applicazione delle norme e direttive citate, diffidiamo la Direzione dal porre ostacoli allo svolgimento dell’attività lavorativa senza preciso vincolo del luogo di lavoro.