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FAQ 2007: domande & risposte delle precedenti elezioni RSU


Categoria: Liste

1.    Presentazione lista gruppo lavoratori senza O.S.
Domanda:
Sono un dipendente comunale di una città del sud e nel nostro comune ci sono solo Cgil, Cisl e Uil. Con un gruppo di colleghi vorremmo presentare una lista alle RSU formata da lavoratori non iscritti a nessun sindacato, ma i sindacalisti ci hanno detto che è vietato e se vogliamo candidarci con loro dovremmo prima iscriverci, ma questa soluzione non ci soddisfa, soprattutto perché siamo in disaccordo con quei sindacati. E' possibile fare una lista del vostro sindacato?
Risposta:
Certo. USB ha sempre sostenuto che dovesse essere consentito anche a comitati e gruppi di lavoratori di presentare liste alle RSU.
Per questo USB mette a disposizione di questi lavoratori la possibilità di presentare liste.

2.    Candidatura di consigliere comunale
Domanda:
In riferimento al regolamento RSU, art.9 INCOMPATIBILITA', un lavoratore consigliere comunale nel comune di residenza, può candidarsi nella lista per le RSU nel comune dove lavora?
Risposta:
Sì. L'art.9 che tu citi, nella sua genericità, è norma abbastanza controversa e, per certi versi, in odore di anticostituzionalità; è peraltro da dimostrare il "conflitto di interessi" tra un amministratore locale (di altro ente) o un dirigente di partito con l'eventuale carica di RSU. Tanto è vero che la norma citata non vieta la candidatura, ma la carica. Peraltro l'Aran, nella nota di chiarimenti che sviscera tutte le problematiche, evita accuratamente di occuparsi di tale articolo.
Quindi, nella formulazione dell'art.9, non c'è incompatibilità tra la carica di consigliere comunale e la candidatura RSU.
Insorge l'incompatibilità nel momento in cui vi fosse l'elezione alla carica di RSU e solo in quel momento il soggetto decade dalla carica di RSU, a meno che non si sia dimesso dalla carica di consigliere optando per la carica di RSU.

3.    Sottoscrittori di lista
Domanda:
l presentatore della lista può anche essere sottoscrittore della stessa? e i candidati? e il componente della commissione elettorale? e gli scrutatori?
Risposta:
Tutti i lavoratori-elettori dell’ente possono sottoscrivere la lista.
Ricordare sempre che laddove le norme non prescrivono specifici divieti, non c'è incompatibilità.

4.    Sottoscrizione di una lista e candidatura in altra
Domanda:
Al di là di questioni di opportunità, un soggetto che ha sottoscritto per la presentazione di una lista e, successivamente, decide di candidarsi in una lista concorrente può farlo? (ovviamente senza sottoscrivere anche per la lista per cui si candida)
Risposta:


5.    Candidatura di funzionario ufficio personale
Domanda:
vorrei sapere se un FUNZIONARIO dell'ufficio personale può candidarsi nelle liste dell'R.S.U.
Risposta:
Tutto il personale del comparto (a cui cioè si applica il Contratto del comparto) può candidarsi.
E' esclusa sia dalla candidatura che dal voto l'area della Dirigenza per la quale si applica altro contratto.

6.    Nomina del membro di CE prima della presentazione della lista
Domanda:
se presento la lista elettorale dopo il termine per la nomina del componente della CE posso comunque nominare - entro tale data -il predetto membro?
Risposta:
La nomina del membro di Commissione elettorale è facoltà esclusiva delle OO.SS. presentatrici di lista e pertanto in mancanza della lista presentata non è possibile nominare il membro.
C'è da ribadire che i termini previsti per l’insediamento e per la costituzione della C.E., non sono perentori e quindi non impediscono alle O.S. che presentano la lista successivamente - entro il termine di presentazione della lista - la nomina del membro della C.E.
Questa lettura è confermata anche dalla Nota esplicativa dell'Aran 6999 del 30 luglio 2007, paragrafo 8.

7.    Individuazione sedi RSU
Domanda:
Ufficio con meno di 15 dipendenti può essere sede di RSU ed esprimere 3 candidati o deve essere accorpato con altro ufficio viciniore?
Risposta:
Le sedi di RSU sono stabilite dagli accordi e non possono essere variate in sede locale. Pertanto se i due uffici sono inseriti nella stessa RSU voteranno per la stessa ed eleggeranno i delegati in base al numero complessivo di dipendenti votanti.
In particolare, per il comparto Ministeri - ministero della Giustizia-, si faccia riferimento all'accordo integrativo che puoi trovare sul nostro sito www.rsu2012.usb.it

8.    Modifica della lista già presentata
Domanda:
successivamente alla presentazione formale della lista con allegate le firme di sottoscrizioni è possibile modificare la lista candidati aggiungendone un'altro?
Risposta:
La lista, una volta presentata, è formalmente chiusa. L'unica possibilità di modifica prevista è la correzione di "difetti meramente formali", anche a seguito di contestazione da parte della Commissione elettorale. Risulta abbastanza difficile equiparare il mancato inserimento di un candidato, come l'inserimento di ulteriori firme di sottoscrizione, a difetto meramente formale (vedi la Nota Aran di chiarimenti, paragrafo 9, punto 5).

9.    Presentazione di una sola lista
Domanda:
In una sede di lavoro che può eleggere 3 componenti RSU è stata presentata una sola lista con un solo candidato. Se non ci saranno altre liste secondo il dirigente non si potranno svolgere le elezioni. E' così?
Risposta:
Le elezioni si debbono svolgere comunque.
Si deve tener conto che le elezioni RSU hanno un duplice fine: quello di eleggere la rappresentanza sindacale dell'amministrazione e quello di verifica nazionale della rappresentatività delle OO.SS. e quindi anche il prevedibile mancato insediamento della futura RSU non può impedirne lo svolgimento. Solo in caso di mancata presentazione di liste l'amministrazione deve contattare immediatamente l'Aran (ultimo capoverso, paragrafo 6, nota Aran 6999 del 30 luglio 2007.
Si pone però il problema della costituzione della Commissione elettorale che deve essere composta da almeno 3 membri; tale problema viene risolto con la nomina dei 2 membri mancanti dalla O.S. che ha presentato l'unica lista (occorre attendere il termine ultimo di presentazione delle liste.
Sarebbe opportuno che l'unica lista presentata avesse almeno 3 componenti perché altrimenti sarebbe impossibile poi costituire la RSU e si dovrebbero comunque svolgere nuove elezioni.
In quanto al parere del Dirigente è bene ribadire che le elezioni sono di stretta competenza delle OO.SS. e le Amministrazioni -a parte le incombenze loro assegnate- non possono entrare nel merito delle operazioni elettorali come ribadito dalla nota Aran citata, al paragrafo 13.

10.    Variazione della lista elettorale
Domanda:
Una volta presentata la lista può la stessa essere integrata? nel caso si potesse ripresentare una nuova lista bisogna di nuovo raccogliere le sottoscrizioni di lista? mi fate sapere in ogni caso come si deve procedere?
Risposta:
Con la presentazione della lista questa è formalmente chiusa e non è possibile apportare modifiche. C'è da ricordare che la correzione di "meri errori formali", quali anche la dicitura esatta della lista, possono essere corretti ed, anzi, è la CE a sollecitare eventuali correzioni, anche dopo il termine di presentazione.
Nel caso ci fosse l'esigenza di variare i nominativi della lista elettorale, questo non potrebbe avvenire tramite una semplice correzione perché, in teoria, i sottoscrittori appongono la loro firma proprio a sostegno di una serie di nomi già individuati.
Rimaniamo dell'avviso però che, entro il termine ultimo per la presentazione delle liste, sia possibile presentare una nuova, e diversa, lista completa delle firme dei sottoscrittori in sostituzione della precedente.

11.    Logo ufficiale della lista USB Pubblico Impiego
Domanda:
Il logo ufficiale che dovrà comparire sulle schede elettorali deve essere fornito a parte o viene utilizzato quello dei prestampati che forniamo con la presentazione della lista?
Risposta:
Il logo ufficiale delle liste USB Pubblico Impiego è quello stampato su cartoncino inserito nel libretto "Istruzioni per l'uso" che abbiamo distribuito a tutte le strutture. Il logo può essere allegato alla lista o consegnato all'amministrazione anche successivamente affinchè la stessa possa predisporre le schede e altro materiale elettorale.
Nel caso l'Amministrazione avesse necessità del logo in formato elettronico, potete scaricare i file (.jpg e .gif) dal sito www.rsu2012.usb.it, nella sezione "Materiali".

12.    Candidatura e iscrizione a sindacato
Domanda:
Posso candidare un lavoratore iscritto ad un altro sindacato, dal quale vuole uscire, ma vista la ristrettezza dei tempi quando presenterò la lista risulterà ancora iscritto a quel sindacato?
Risposta:
Sì. La candidatura è assolutamente svincolata dalla adesione al sindacato.

13.    Termine per presentazione liste
Domanda:
La CE c/o L'Ufficio delle Dogane di Palermo, peraltro a firma di uno dei tre componenti e non del Presidente, ha pubblicato una nota con la quale indica la scadenza della presentazione delle liste al il giorno successivo a quello indicato come termine ultimo nel calendario elettorale. Ho predisposto una nota al fine di evitare ricorsi postumi. Voi che ne dite?
Risposta:
Il termine di presentazione delle liste è stabilito dal protocollo sottoscritto dall’ARAN e dalle OO.SS.: tale termine è perentorio e non può essere superato, né dalla CE, né da accordi locali (come tutti i termini del calendario).
Le liste presentate oltre tale data sono nulle (anche quelle spedite per posta devono comunque pervenire entro tale termine).
L'unica eccezione prevista è quando il termine ultimo coincida con un giorno di chiusura dell'amministrazione (ad es.la festa del patrono); in tal caso il termine slitta -automaticamente- al giorno successivo.
Il tutto è chiarito nella nota Aran 6999 del 30 luglio 2007, paragrafo 6.

14.    Candidatura e carica istituzionale o politica
Domanda:
E' chiaro che non c'è incompatibilità tra candidatura RSU e altra carica istituzionale o politica, ma vorrei sapere se sia lecito e possa essere opportuno che la commissione elettorale richieda ai candidati un'autocertificazione di non svolgere altra carica per verificarne la candidatura ed evitare il successivo decadimento della carica RSU qualora venisse eletto.
Risposta:
Non vi è incompatibilità alla candidatura.
La CE non può quindi entrare nel merito di una "eventuale e futura" incompatibilità prevista dall'art.9 e richiedere una autocertificazione che peraltro non è prevista da nessuna parte.
La CE termina i suoi compiti e la sua esistenza con la proclamazione degli eletti ed i relativi adempimenti.
La verifica di incompatibilità con la carica di RSU spetterà poi alla RSU stessa e all'amministrazione; potrebbe verificarsi il caso di un eletto che si dimetta dalla carica che ricopre optando per la RSU e quindi ha ancora meno senso la richiesta della CE.

15.    Indipendente in lista e dicitura
Domanda:
Mi sono candidato come indipendente e capolista. Il presidente della commissione elettorale nel sottoporci i fac-simile delle schede ha sostenuto che non poteva inserire la diciture indipendente al fianco del mio nome perché ciò avrebbe potuto comportare un vantaggio o una non meglio specificata non uguaglianza rispetto agli altri candidati delle altre liste. Siccome non sono convinto della cosa, chiedo un vostro parere e se posso oppormi alle stampa di questi fac-simile in qualche modo.
Risposta:
La questione non è normata dal regolamento nè viene affrontata dall'Aran nelle circolari.
Premesso che, in generale, le cose non espressamente vietate sono consentite (guardiamo il caso delle incompatibilità), la questione deve essere risolta in sede di CE e non vediamo quale danno o vantaggio potrebbe arrecare la dicitura di cui si parla oltre a rendere evidente la non iscrizione del lavoratore alla O.S. per la quale è candidato.
C'è anche da dire che tale qualità potrà essere messa in risalto con la propaganda tra i lavoratori e quindi una eventuale omissione sulla scheda non potrà nascondere il fatto.

16.    CE e ricorso per annullamento liste
Domanda:
La commissione elettorale ha ricevuto un ricorso per due motivi: 1) la commissione è composta da 5 persone (3 di un sindacato le altre 2 di altri due sindacati); 2) la commissione non ha ammesso una lista perché l'unico sottoscrittore ha firmato anche per un'altra lista pertanto ha annullato entrambe le firme. Il ricorrente ritiene di dover ammettere la lista perché l'unico candidato ha accettato la candidatura e aderito alla lista stessa anche se con atto separato.
Risposta:
Ci mancano alcuni elementi essenziali come il numero degli aventi diritto al voto e il numero delle liste presentate.
Dal contenuto del quesito si evince che le liste dovrebbero essere almeno 3; in questo caso la CE dovrebbe essere formata da 3 membri designati ciascuno da una diversa OO.SS.
Nel caso in cui una delle O.S. non avesse designato il componente, le altre due avrebbe dovuto designarne un altro per ciascuna O.S. e quindi la CE sarebbe formata da 4 membri.
E' comunque escluso che una O.S. possa designare 3 membri della CE, quindi abbiamo il concreto sospetto che la composizione sia illegittima e vada rivista al più presto in base al regolamento elettorale.
Per quanto riguarda il secondo quesito (supponendo che il numero degli aventi diritto al voto sia inferiore di 50 e quindi sia sufficiente 1 sola firma di sottoscrizione alla lista), ci sembra proprio che anche le OO.SS. abbiano pasticciato un bel po' nella presentazione delle liste.
Infatti, essendo sufficiente 1 sola firma questa poteva benissimo essere apposta dal candidato e/o dal presentatore della lista stessa.
Mi pare quindi che ci sia solo un errore di forma, perché si suppone che chi si candida e chi presenta la lista abbia l'interesse che questa partecipi alla consultazione; tale errore deve essere fatto correggere dalla CE assegnando un termine alle OO.SS. che si trovassero in difetto. Così si esprime anche l'Aran nella nota 6999 del 30 luglio 2007, paragrafo 5.
L'accettazione della candidatura e l'adesione alla lista su atto separato, anche se nei fatti significa il sostegno alla lista, formalmente non è corretto; le firme devono essere apposte sulla lista stessa come si evince dalla seconda parte del comma 7, art.4 del regolamento elettorale.

17.    Propaganda
Domanda:
E' possibile pubblicizzare la propria lista prima che la CE le renda ufficialmente note?
Risposta:
Sì, per la propaganda non sono stabiliti termini, né di inizio, né di fine.

18.    Candidatura di consigliere comunale dello stesso ente
Domanda:
Il dipendente comunale in aspettativa poiché eletto consigliere comunale NELLO STESSO ENTE può esercitare l'elettorato passivo nelle prossime elezioni rsu 2012? Non c'è il rischio di riunione, in capo allo stesso soggetto (dipendente e consigliere nello stesso ente), delle qualità di controllore e controllato?
Risposta:
Ribadiamo che l'A.Q. del 7.8.98, nelle modalità di costituzione e funzionamento delle RSU, all'art.9 definisce l'incompatibilità tra la carica di RSU con altra carica in organismi istituzionali, ecc.
Per cui non è vietata la candidatura, ma solo la doppia carica.
C'è da dire che, nel caso specifico, l'incompatibilità ha più rilevanza che in altri casi, per i quali abbiamo sempre espresso dubbi.

19.    Candidatura senza consenso
Domanda:
In vista delle prossime elezioni dell'RSU nell'azienda dove lavoro mi sono vista nella lista dei candidati senza il mio consenso. Non ho mai lasciato copie di documenti o firmato cartacei di consenso. Mi e' stato detto che ormai e' tardi per modificare la lista anche se sono consapevoli del fatto che non intendo svolgere l'attivita' dell'RSU. Come posso fare?
Risposta:
Purtroppo gli accordi e il regolamento non prescrivono che la candidatura sia accettata dal soggetto e questo può dare adito a casi come quello denunciato, oltrechè a "facili" doppie candidature.
Per questo USB, fin dalle prime elezioni RSU, ha sempre richiesto ai suoi candidati la firma accanto alla lista.
Quindi, di fronte ad una candidatura non avallata, non esistendo una fonte regolamentare che norma tale evento, sarà la CE a decidere come affrontarla.
La CE, una volta acquisita la documentazione che accerti il fatto, potrebbe cassare dalla lista e dalle schede il tuo nome, eventualmente apponendo una nota nell'elenco delle liste pubblicate.
Consigliamo al lavoratore di fare una lettera alla CE spiegando i fatti e sollecitando un intervento.
Crediamo -e speriamo- che l'inconveniente occorso sia causato da una incomprensione avvenuta al momento della redazione della lista e quindi anche la O.S. che ha presentato la lista abbia interesse a chiarire la questione e fare ammenda dell'errore.

20.    Lista USB non presente
Domanda:
Tutto molto bello, ma ho visto le liste del mio ufficio e voi non ci siete. A cosa serve inviare informative a tappeto e fare tanta pubblicità se poi non vi candidate? Come faccio a votarvi?
Risposta:
La questione è che la democrazia è una bella parola di cui tutti si riempiono la bocca, ma nei fatti chi detiene (o crede di detenere) il potere -politico o sindacale che sia- cerca di mantenerlo con le unghie e con i denti.
E' il caso di ricordare, a proposito di RSU, un paio di fatti illuminanti.
Le RSU nascono -anche- per cercare di eliminare dal panorama sindacale tutti coloro che erano fuori dalla triplice (USB soprattutto); pensavano che non avremmo accettato la sfida e che comunque, con una serie di "regolette" ben fatte, potevano archiviare la pratica.
La prima regoletta democratica era il fatto che comunque andassero le elezioni "loro" avevano la garanzia del 33%, come purtroppo ancora avviene nel privato; solo grazie a noi questa regola venne eliminata dall'accordo del 1998.
Pensarono bene allora di fare la verifica della rappresentanza nazionale mediante elezioni aziendali: in politica sarebbe come se per eleggere il Parlamento le elezioni fossero quelle comunali e di circoscrizione. La nostra richiesta di una consultazione su liste nazionali non è mai passata soprattutto per l'avversione di cgil-cisl-uil.
Per aumentare le difficoltà si è proceduto, nei ministeri e nei grandi enti, ad una ulteriore frammentazione di elezioni RSU (noi le canzonavamo come le elezioni di pianerottolo) in ambiti che possono contrattare al massimo quante penne comprare e come disporre le scrivanie in ufficio.
Presentare una lista RSU -ed essere quindi presente in un posto di lavoro- necessita di candidati, sottoscrittori, membri di CE, scrutatori; si può ben immaginare che chi non ha risorse umane ed economiche per raggiungere ogni posto di lavoro difficilmente potrà avere una copertura capillare.
Ma tant'è, noi abbiamo comunque accettato la sfida e, nonostante gli sbarramenti "democratici", abbiamo ottenuto la rappresentatività in molti comparti della P.A. e siamo divenuti confederazione rappresentativa.
USB ha una penetrazione, laddove presenta una lista, di circa il 20% medio.
Resta il problema a cui tu fai riferimento, ma USB non ha eserciti di portaborse che girano per tutt'Italia, la nostra presenza nei posti di lavoro è frutto solo della richiesta di organizzazione dei lavoratori.
L'unico rammarico è che lavoratori che come te "simpatizzano" per USB potevano contattarci per tempo e avremmo sicuramente insieme potuto dare una alternativa anche nei tanti posti dove non siamo presenti.
Ma la battaglia sindacale non finisce con le elezioni RSU, anzi; l'invito è comunque quello di contattare le nostre federazioni territoriali e creare strutture sindacali USB e contribuire con la lotta -e con l'adesione- alla crescita di questa organizzazione.

21.    Candidato e incaricato di rappresentanza
Domanda:
C'è incompatibilità tra un candidato che ha anche un incarico di rappresentanza per l'amministrazione in tema di contenzioso del lavoro? noi crediamo di sì, in tal caso, una volta fatto il ricorso alla CE (che invece ha già espresso verbalmente parere di non incompatibilità) cosa fare?
Risposta:
Le incompatibilità prescritte sono quelle indicate nel regolamento elettorale e riassunte al paragrafo 5 della nota Aran 6999 del 30 luglio 2007.
L'incarico di cui si fa cenno nel quesito dovrebbe essere una funzione prevista per i dipendenti (non dirigenti) e in questo senso non crediamo possa individuarsi tra le incompatibilità prescritte di cui sopra.
Altra cosa è una incompatibilità, o meglio inopportunità, di tipo sindacale che dovrebbe far evitare candidature di questo tipo (pensiamo ad esempio ai dipendenti che lavorano nelle segreterie politiche, piuttosto che ai "vice dirigenti" dei settori del personale, ecc.); ma questo attiene alla correttezza e alla trasparenza delle OO.SS. che presentano le liste.
Rispetto poi alla procedura da seguire dopo il ricorso alla CE, si può presentare ricorso alla Commissione dei Garanti provinciale (art.19 del regolamento elettorale).
Vorremmo suggerire che forse è più fruttuoso spendere energie nel denunciare il fatto ai lavoratori piuttosto che seguire l'iter di un ricorso che, probabilmente, verrà respinto anche dalla C.d.G.

22.    Superamento del numero massimo dei candidati in lista
Domanda:
Solo oggi, su segnalazione post-esposizione in bacheca, s'è rilevato che una sigla ha presentato una lista con un probabile candidato in eccesso. Gli eleggibili saranno 7 (+ 1/3=9,34) i candidati sono 10. La commissione elettorale, valutato che non esiste nulla che citi come utilizzare le frazioni, ritiene legittima la lista. A noi la cosa non preoccupa ma riteniamo possibile il ricorso di altra sigla, che già lo minaccia. Che fareste?
Risposta:
La norma è l'art.4 del regolamento che prescrive che "il numero dei candidati per ciascuna lista non può superare non può superare di oltre un terzo il numero dei componenti della RSU da eleggere".
Tale norma è prescrittiva per cui in caso di lista con un numero eccedente, la CE dovrebbe annullarla, anche se nella norma non è esplicitata la "sanzione".
La nota Aran 6999 del 30 luglio 2007 entra nel merito, proprio per i problemi da te evidenziati, e, al paragrafo 6, penultimo capoverso, nel ribadire il concetto del divieto di superamento del terzo, dà il suo parere sull'arrotondamento che andrebbe fatto secondo gli usuali criteri matematici (per eccesso o per difetto).
Se si applica tale modalità 9,34 significa 9 candidati massimo per cui la lista supera il termine prescritto.
Chi ne ha interesse (cioè le O.S. presentatrici delle altre liste) può presentare ricorso alla CE chiedendone l'esclusione.
C'è da dire che comunque il fatto non riveste particolare gravità, salvo evidenziare la scarsa scaltrezza dei compilatori della lista.

23.    Candidatura e "vice" dirigenza
Domanda:
Può candidarsi alle rsu un Vice dirigente del personale nominato dall'Ammininistrazione?
Risposta:
Non si capisce cosa significa "vice dirigente"; o siamo nel contratto di comparto o in quello della dirigenza.
Nel primo caso ha tutti i diritti di elettorato, nel secondo no.

24.    Propaganda elettorale
Domanda:
Fino a quando si può fare campagna elettorale? c'è un termine come nelle elezioni politiche?
Risposta:
Non c'è nessun termine alla campagna elettorale.

25.    Sospensione dal servizio e candidatura
Domanda:
Un dipendente comunale sospeso dal servizio per motivi penali (rinviato a giudizio) può candidarsi a rsu?
Risposta:
L'elettorato passivo (candidatura) è previsto dall'art.3, comma 2, del regolamento per "...i lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato sia a tempo pieno che parziale...".
La sospensione in attesa di giudizio pendente e/o di procedura disciplinare dell'ente non ci sembra faccia mancare il requisito previsto dal citato art.2.
Restano comunque piena facoltà della CE le decisioni sull'ammissibilità delle liste.



Categoria: Commissione elettorale

1.    Nomina del membro di Commissione elettorale
Domanda:
Chi firma la nomina a membro della commissione elettorale? L'art. 5 del regolamento non lo specifica
Risposta:
L'art.5 citato, al comma 2, dice chiaramente che sono le organizzazioni sindacali presentatrici di lista che nominano il membro della Commissione elettorale; maggiori informazioni le trovi nella nota Aran 6999 del 30 luglio 2007 al paragrafo 8.
Se poi intendi chi materialmente firma la nomina, questi dovrà essere, ovviamente, un dirigente sindacale della stessa organizzazione.

2.    Nomina del membro della CE
Domanda:
Nella mia azienda sanitaria i delegati siamo 2, io sono candidato, l'altro non lo è e dovrà fare parte della commissione elettorale. posso nominarlo io o in questo caso deve essere un dirigente esterno all'azienda?
Risposta:
Puoi nominarlo tu.

3.    Componenti della CE e scrutatori. Comunicazione all'amministrazione
Domanda:
I componenti la commissione elettorale e gli scrutatori hanno diritto alla giornata retribuita. Una volta nominati il permesso dalle intere giornate di lavoro per la durata delle elezioni deve essere richiesto per iscritto dall'organizzazione sindacale o è automatica una volta che all'azienda è giunta la nomina del/dei lavoratore/i?
Risposta:
L'amministrazione potrebbe non conoscere chi sono i soggetti ed è pertanto corretto fare una specifica comunicazione.
Il regolamento non specifica chi debba fare detta comunicazione, per cui i soggetti interessati possono scegliere la modalità più idonea.
Ci sembra più corretto che tale comunicazione venga fatta dalla Commissione Elettorale che ha conoscenza di tutti i soggetti interessati.
A scanso di eventuali contestazioni è bene accertarsi che questa comunicazione sia fatta e risulti da un protocollo, nel dubbio conviene che la OS aziendale faccia la comunicazione per i suoi membri di CE e scrutatori.

4.    Nomina del membro di CE
Domanda:
Una sigla sindacale di ente di ricerca ha presentato il proprio rappresentante in commissione elettorale con nota protocollata oltre il termine previsto. A tale data la commissione elettorale non si è ancora insediata. Può essere presa in considerazione tale designazione?
Risposta:
SI, il fatto che la Commissione non sia ancora insediata non è ostativo. Infatti, come riportato dalla nota Aran 6999 del 30 luglio 2007, paragrafo 8, la Commissione si insedia al raggiungimento di almeno 3 membri ed il termine ultimo previsto dal calendario elettorale non è perentorio in quanto, considerato che le liste si possono presentare fino a una data successiva, il numero minimo di componenti potrebbe essere raggiunto solo entro tale ultimo termine.
Eventualmente è da verificare se la nomina corrisponde a una lista presentata, in quanto la facoltà di nominare la CE è prerogativa solo delle OO.SS. presentatrici di lista.

5.    Incompatibilità tra dirigente sindacale, presentatore di lista e membro di Comm.Elettorale
Domanda:
Sono un dipendente della Difesa e dirigente sindacale, volevo sapere se la posizione di dirigente sindacale e presentatore della lista, può escludere una mia nomina come membro di Commissione Elettorale.
Risposta:
Il regolamento elettorale di cui all'Accordo Quadro del 7.8.98 non prevede incompatibilità tra presentatore di lista e membro della commissione elettorale (non prendiamo in considerazione la figura del dirigente sindacale che non ha incompatibilità con nessun ruolo nelle elezioni RSU, anzi).
Dobbiamo rilevare però che l'Aran, nella nota 6999 del 30 luglio 2007, al paragrafo 8, 9° capoverso, afferma che il presentatore di lista può essere designato anche per la commissione elettorale nelle amministrazioni con meno di 15 dipendenti, ovvero anche in quelle con più di 15 dipendenti nei casi in cui sia stata presentata una sola lista o comunque ci sia stata una sola nomina del componete della CE. Messa così sembrerebbe una deroga a una incompatibilità non stabilita da nessuna parte.
Facciamo alcune considerazioni:
- la fonte regolamentare sono le leggi e gli accordi; le note Aran sono un, seppur autorevole, parere;
- nell'interpretazione della nota Aran, quindi l'incompatibilità dedotta dal 9° capoverso, se ha un senso la deroga per gli enti con meno di 15 dipendenti per via delle molte cariche da dover ricoprire con poco personale, rimane oscura la logica degli enti con più di 15 dipendenti che deroga per tutte le amministrazioni.
Detto ciò possiamo consigliare il dirigente sindacale:
- verificare il numero degli aventi diritto al voto; se sono meno di 15 il problema è risolto e non ci saranno sicuramente contestazioni;
- far presentare la lista ad un altro dirigente sindacale, anche esterno al luogo di lavoro, o a un lavoratore dell'ente provvisto di delega chiedendo, nel caso la lista fosse già stata presentata, la correzione -entro il termine di presentazione- trattandosi di errore formale che non incide nè sulla composizione della lista nè sui sottoscrittori della stessa;
- nominare un altro lavoratore (dirigente sindacale, iscritto o non iscritto) a membro della CE;
- se nessuna di queste possibilità è praticabile, fare comunque la nomina anche a componente della CE del presentatore di lista, tenendo conto che intanto partecipa all'insediamento e costituzione della stessa ed eventualmente è titolato a discutere, tra le altre cose, anche la eventuale contestazione che dovesse venire fatta alla sua nomina.

6.    Presidente Commissione elettorale
Domanda:
Il presidente della commissione elettorale si elegge fra i tre componenti, oppure è eleggibile chiunque?
Risposta:
Il presidente della CE non può che essere eletto all'interno dei membri della CE stessa indicati dalle OO.SS. presentatrici di lista.

7.    Commissione elettorale e presenza in servizio. Giustificazioni.
Domanda:
Vorrei sapere che tipo di permesso deve avere un componente della commissione che deve presenziare ad un incontro della commissione stessa risultando in tale giorno in servizio? E’ utile inviare alla amministrazione uno scritto in cui si pretende che tale giorno il lavoratore sia, a tutti gli effetti, considerato in orario di servizio? Può l'azienda modificargli il turno? può essere utile al termine della commissione avere una certificazione che ne attesti la sua effettiva presenza magari facendola firmare dal presidente della commissione?
Risposta:
La CE espleta le incombenze durante l'orario di servizio; la partecipazione del lavoratore ai lavori della Commissione elettorale è considerato a tutti gli effetti come trascorso in servizio, alla stregua dei componenti dei seggi (vedi ultima parte del paragrafo 8 della nota 6999 del 30 luglio 2007 dell'Aran).
Per quanto riguarda le modalità di comunicazione tra la CE e l'Amministrazione non essendo disciplinate in alcun modo, dovranno essere adeguate alla tipologia dell'Ente; ci pare opportuno, in ogni caso, che sia la CE stessa a comunicare all'Amministrazione i nominativi e i tempi per l'espletamento delle incombenze elettorali.
Consigliamo ai singoli soggetti di accertarsi che la comunicazione sia stata effettivamente effettuata per evitare inutili contestazioni. In mancanza di una inequivoca comunicazione vale la pena che lo stesso soggetto interessato faccia una comunicazione personale.

8.    Dirigente sindacale e incompatibilità
Domanda:
Un dirigente sindacale sia in ambito provinciale, regionale che nazionale può svolgere le funzioni di presidente di seggio o di commissione elettorale o è incompatibile?
Risposta:
Non c'è incompatibilità a condizione che, ovviamente, il soggetto sia dipendente dell'amministrazione in cui ricopre tali figure in ambito di elezioni RSU.

9.    Presidente di seggio e presidente di CE
Domanda:
Il presidente di seggio ed il presidente della commissione elettorale sono la stessa persona?
Risposta:
Sono due figure differenti, come si può ben vedere dal regolamento elettorale.
C'è da dire che comunque, in base al principio per cui le figure che non sono espressamente incompatibili possono coincidere, non è escluso che, magari in sedi di RSU con pochi lavoratori, il presidente della CE faccia anche il presidente di seggio.
Il consiglio è che, ove possibile, la cosa debba essere evitata.

10.    Designazione del membro di CE prima della presentazione della lista
Domanda:
Presso la mia azienda una O.S. ha presentato la mia nomina nella commissione elettorale diversi giorni PRIMA della presentazione della lista; io comunque sono stato convocato (con fax dell'Amministrazione) alla riunione di insediamento e costituzione della CE dove si è nominato il Presidente: l'irregolarità nella nomina può inficiare i miei atti in CE?
Risposta:
NO. L'art.5 del regolamento elettorale indica che le OO.SS. presentatrici di lista designano un componente della CE, senza peraltro specificare il momento della designazione. La condizione vincolante è quindi quella che la O.S. che ha fatto la designazione sia poi effettivamente presentatrice di lista.
Non si rileva quindi nessuna irregolarità nell'episodio citato, tant'è che l'amministrazione ha provveduto a convocare la CE e questa si è insediata.

11.    Numero minimo dei componenti della CE
Domanda:
Se nella Commissione elettorale mancasse un componente (sono due su tre) chi ci mette il terzo? La sua mancanza può inficiare lo svolgimento delle elezioni?
Risposta:
La CE deve essere composta da almeno 3 membri.
L'art.5, ultimo comma, del regolamento elettorale stabilisce che nel caso non si raggiungesse il numero minimo, le OO.SS. presentatrici di lista nominano un componente aggiuntivo.
L'Aran, nella nota 6999 del 30 luglio 2007, paragrafo 8, ottavo capoverso, indica che nel caso specifico di due liste presentate, entrambe nominano un componente aggiuntivo; la CE sarà quindi formata da 4 membri.

12.    Dimissioni di componente CE
Domanda:
Commissione elettorale composta da 4 persone. Una si dimette: va sostituita oppure rimane di 3 che è il numero minimo?
Risposta:
Il regolamento non prende in esame il caso, anche perché il lavoro della CE è limitato nel tempo e si presume che la disponibilità dei membri sia garantita.
C'è anche da dire che può verificarsi una impossibilità di un membro a partecipare alla CE (per es.in caso di malattia) e quindi è bene regolarsi seguendo lo spirito delle elezioni RSU.
La composizione della CE deve garantire la partecipazione delle OO.SS. presentatrici di lista, che hanno "facoltà" di nomina dei membri, quindi non c'è un obbligo che la CE sia composta da tanti membri quante le liste.
Nel caso di impossibilità di uno dei membri alla partecipazione, crediamo che debba essere sostituito da altro lavoratore nominato dalla stessa O.S., dando atto nel verbale della variazione avvenuta.
Nel caso non vi fosse interesse da parte della O.S. di cui prima a nominare un altro membro (di cui è sempre bene dare atto nel verbale), la stessa CE, se composta da 3 membri o più, può continuare ad operare.

13.    Malattia di membro della CE
Domanda:
Faccio parte della commissione elettorale per le elezioni RSU. Ecco il mio quesito: dobbiamo riunirci come commissione per verificare l'ammissibilità delle liste, purtroppo il presidente della commissione è ammalato e non si sa quando potrà tornare. La commissione può riunirsi ugualmente e procedere anche se sono presenti solo 2 membri dei 3 componenti?
Risposta:
Il regolamento non prevede l'ipotesi di successiva riduzione dei membri della CE.
Non possiamo che ribadire i due punti fondamentali: il numero minimo di partecipanti a 3 e la rappresentanza delle OO.SS. presentatrici di lista nella CE.
Nel caso in esame la riduzione a solo 2 membri crea un problema rispetto al numero minimo.
Atteso che, in nessun caso, possono essere rinviate le elezioni, né possono essere modificate le date del Calendario, il termine entro cui la CE deve aver esaminato le liste elettorali è perentorio.
Quindi entro il termine previsto dal calendario elettorale, la CE dovrà riunirsi e deliberare.
Se il membro ammalato assicura la sua presenza per tali riunioni conviene aspettare e proseguire il lavoro nel rispetto del calendario.
Se si ritiene che il membro ammalato non sia ristabilito per tale incombenza, il consiglio è, sentite anche le OO.SS. presentatrici di lista ed in particolare quella che ha nominato il membro ammalato, dare atto nel verbale dell'indisponibilità del membro e ricevere, dalla O.S. che lo aveva nominato, una nuova designazione.

14.    Rimozione del membro di CE
Domanda:
Può una sigla sindacale rimuovere il proprio membro della commissione elettorale? Se si lo può sostituire con un altro?
Risposta:
Il funzionamento della CE è limitato nel tempo per cui non sono previste dimissioni, malattie od altro, proprio perché si da per scontato, visto il tempo limitato in cui dovrà operare, che i membri designati garantiscano la loro disponibilità.
In presenza di un impedimento di un membro riteniamo che si debba consentire alla O.S. che aveva fatto la designazione, di nominarne uno nuovo.
Tutt'altra cosa è la revoca della designazione che, semplicemente, non esiste e non è contemplata da nessuna parte; evidentemente la O.S., nella migliore delle ipotesi, ha sbagliato ad affidare il compito. Ma la CE, una volta insediata è e rimane quella.

15.    Competenze dell'amministrazione
Domanda:
Qualora l'azienda sia carente nella fornitura del materiale della logistica e di quant'altro l'eventuale anomalia a chi va segnalata?
Risposta:
L'amministrazione deve dare la massima disponibilità perché le elezioni RSU sono necessarie per adempimenti di legge (artt.42 e 43 del D.Lgs.165/2001).
Le competenze sono esplicitate nel paragrafo 13 della nota Aran 6999 del 30 luglio 2007.
In caso di inadempienze è bene che la CE e le OO.SS. contestino e diffidino formalmente l'amministrazione, dopodichè la segnalazione -aggiungiamo "urgente"- va inoltrata all'Aran e al Dipartimento della Funzione Pubblica.

16.    CE e scrutatore
Domanda:
Può un componente della commissione elettorale svolgere le funzioni di scrutatore considerato che i lavoratori sono pochi?
Risposta:
Anche se per prassi si intende che laddove non esista specifico divieto, la cosa è consentita, si deve comunque tener conto che, intanto, gli scrutatori sono indicati dalle OO.SS. presentatrici di lista e, poi, che potrebbe verificarsi una sorta di "conflitto d'interessi" nel caso di ricorso verso l'operato dei componenti del seggio; nel caso prospettato l'oggetto del ricorso (scrutatore) è anche chi dovrebbe esaminare il ricorso (membro della CE).
Ci sembra opportuno che tali figure restino separate, se poi la ridotta consistenza numerica dei lavoratori non lo permettesse, si verbalizzi l'accordo all'unanimità con le OO.SS.

17.    Regolamento della CE
Domanda:
Vorrei sapere se esiste un regolamento per la commissione elettorale.
Risposta:
NO, non esiste uno specifico regolamento per le Commissioni Elettorali, ma queste debbono attenersi a quanto contenuto negli accordi e nel regolamento elettorale.
Per quanto non previsto da detta normativa, si può fare riferimento alla nota Aran 6999 del 30 luglio 2007.
Per ogni altra incombenza è la stessa CE che decide.

18.    Modifica delle date di votazione
Domanda:
La commissione elettorale può stabilire che si vota solo nei giorni 21 e 22, e i giorni 19 e 20 sono per la preparazione alla votazione?
Risposta:
NO, il calendario di cui al protocollo concordato tra ARAN e OO.SS. è vincolante per tutti e non può essere modificato in sede locale.
L'escamotage per cui alcuni dei giorni destinati alla votazione sono dedicati alla preparazione delle votazioni contrasta con l'indicazione precisa del protocollo laddove indica con esattezza i giorni in cui avvengono le "votazioni”.
C'è da rilevare che l'Aran, nella nota 6999 del 30 luglio 2007, paragrafo 9, punto 1), indica una sola possibile deroga al calendario laddove si verifichi il caso che tutti gli aventi diritto abbiano votato; in tal caso il seggio può essere chiuso in attesa del momento in cui possono iniziare le operazioni di scrutinio.

19.    Verbali della CE
Domanda:
I verbali della CE sono automaticamente pubblici per le OO.SS. aziendali semplicemente per il fatto che al suo interno sono rappresentate le medesime, oppure per poterne disporre è necessario farne richiesta scritta alla medesima C.E.?
Risposta:
I verbali delle CE, pur non essendo espressamente prescritti -tranne il verbale finale allegato all'A.Q.-, sono strumento necessario per un corretto svolgimento delle operazioni.
Riteniamo che il contenuto dei verbali debba essere pubblico, anche perché un soggetto interessato potrebbe aver necessità, nel fare un ricorso, della copia.
Sarà cura delle CE definire le modalità di accesso, rendendo il più agevole possibile l'operazione. Resta comunque inteso che le OO.SS., attraverso i membri da loro nominati, possono e debbono avere conoscenza di detti verbali.

20.    Composizione della CE: minimo di componenti e termine per la costituzione
Domanda:
Un’ amministrazione con 18 dipendenti: nel caso venga presentata una sola lista o due liste, con la designazione di un solo componente la C.E. da parte di una di esse, la commissione può essere formata da 1 componente? Nel caso i componenti siano 3, se l’unica lista viene presentata l’ultimo giorno è un po’ difficile che l’amministrazione riesca ad avere le tre designazioni entro tale data, può la commissione formalmente costituirsi anche successivamente?
Risposta:
Alla prima domanda la risposta è NO, il numero minimo è 3 componenti (art.5, comma 3), nel caso di due liste presentate ogni O.S. nomina un secondo membro e la CE è di 4 componenti; per analogia, se la lista è una sola, l'O.S. nominerà i 3 componenti.
Alla seconda domanda la risposta è SI, visto che può verificarsi il caso descritto, cioè che le liste vengano presentate l'ultimo giorno; tale indicazione è confortata anche dalla nota Aran 6999 del 30 luglio 2007, paragrafo 8, 13° capoverso.

21.    CE, costituzione oltre il termine massimo
Domanda:
Cosa comporta l'avvenuta costituzione della commissione elettorale oltre la data prevista?
Risposta:
La costituzione della CE è condizione indispensabile per lo svolgimento delle elezioni e pertanto, considerato che le liste possono essere presentate in un momento successivo, può verificarsi lo slittamento nella costituzione della CE.
Tale slittamento non inficia la costituzione della CE, come anche ribadito dalla nota Aran 6999 del 30 luglio 2007, paragrafo 8, 13° capoverso.




Categoria: Elettorato

1.    Lavoratore comandato
Domanda:
Abbiamo una collega distaccata presso l'INPS. Dove vota ?
Risposta:
Se con il termine "distaccata" si intenda "comandata", allora, -in questo caso- come recita l'art.3 del regolamento elettorale e come confermato dalla nota di chiarimento dell'Aran, il lavoratore comandato o fuori ruolo ha diritto a votare nell'amministrazione in cui effettivamente lavora (elettorato attivo), ma non può essere qui candidato perché conserva questo diritto nell'amministrazione di provenienza (elettorato passivo).

2.    Lavoratore trasferito
Domanda:
Elettorato attivo. In caso di applicazione ad altro ufficio della stessa amministrazione dove esercita il diritto di voto il dipendente?
Risposta:
Non è chiaro cosa significhi "In caso di applicazione ad altro ufficio..."
Nel caso comunque che un lavoratore sia trasferito da un ufficio ad un altro della stessa amministrazione e i due uffici -in base alla mappatura RSU- eleggano due diverse rappresentanze, questo vota e può candidarsi per la RSU dell'ufficio in cui effettivamente lavora.
Nel caso di trasferimento ad altra amministrazione con comando o fuori ruolo mantiene la possibilità di candidatura presso il vecchio ufficio, ma ha diritto a votare presso la nuova amministrazione (art.3 del regolamento elettorale).

3.    Docenti comandati presso altri enti
Domanda:
Lavoro presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata; gradirei sapere se il "Nucleo Autonomia", costituito da diversi docenti, ha diritto al voto.
Risposta:
Ai docenti comandati presso altri enti, come ad esempio quelli in forza presso i CSA (ex provveditorati), si applica la disciplina dell'art.3 del regolamento elettorale che prevede il diritto a votare presso l'amministrazione in cui si lavora, mentre la candidatura è possibile solo presso l'ente di provenienza.

4.    Insegnanti distaccati
Domanda:
gli insegnanti inidonei ex art. 113 distaccati presso gli uffici scolastici provinciali possono votare per le RSU/2007?
Risposta:
Si applica la disciplina dell'art.3 del regolamento.

5.    Distacco: trasferimento o comando?
Domanda:
Un collega penitenziario distaccato dal PRAP Palermo da una Casa Circondariale ad altra esercita sia l'elettorato attivo che quello passivo nell'ufficio presso il quale lavora giornalmente?
Risposta:
Trovi la risposta nelle precedenti domande 1, 2 e 3 in cui si fa il caso sia di trasferimento e sia di comando; basta verificare presso gli uffici competenti di quale fattispecie si tratta.

6.    Distaccato all'interno della stessa Amministrazione
Domanda:
Sono stato distaccato da un Ufficio ad un altro della stessa Amministrazione, fermo restando la mia assegnazione organica all'Ufficio di provenienza. Dove esercito il diritto all'elettorato attivo? e se voglio candidarmi posso farlo presso l'Ufficio presso cui presto effettivamente servizio?
Risposta:
Il distacco da un ufficio ad un altro avviene all'interno della stessa Amministrazione e ci pare che non si possa configurare come il "comando" citato all'art.3 del regolamento elettorale e quindi l'elettrorato attivo e passivo si esercita nel posto dove effettivamente si svolge il lavoro. E' altresì importante verificare la posizione negli elenchi che l'Amministrazione fornisce alle Commissioni elettorali.

7.    Voto di lavoratore ricoverato in ospedale
Domanda:
E' possibile far votare un dipendente temporaneamente ricoverato in ospedale?
Risposta:
Si presuppone che il lavoratore sia impossibilitato a recarsi al voto.
Detto ciò, ricordiamo che l'organizzazione dello svolgimento delle operazioni elettorali è di esclusiva competenza della Commissione elettorale (salvo le incombenze a carico delle Amministrazioni e il calendario delle elezioni).
Tenuto conto che occorre favorire il voto di tutti i lavoratori, non è escluso che la CE possa stabilire una trasferta del seggio onde permettere il voto a quei lavoratori che essendo impossibilitati a recarsi al seggio abbiano manifestato la volontà di partecipare al voto.
E' una possibilità, ma non un obbligo della CE.

8.    Distacco e trasferimento
Domanda:
Due dipendenti sono distaccate dalla Casa Circondariale all'UEPE a tempo indeterminato: possono venire a votare alla Casa Circondariale?
Risposta:
Come abbiamo già risposto alle precedenti domande, non possiamo che ribadire che sono previsti due casi:
1. Distacco o Comando presso altra Amministrazione: facoltà di votare presso l'Amministrazione di arrivo e possibilità di candidarsi presso quella di partenza;
2. Trasferimento all'interno della stessa Amministrazione (poco cambia la denominazione del trasferimento): facoltà di voto e di candidatura nel luogo di svolgimento dell'attività lavorativa.

9.    Distaccati e comandati
Domanda:
Ho visto che avete assimilato i "distaccati" ai Comandati. In realtà, mi pare che i Comandati siano quelli che attraverso una procedura legale vengono destinati ad Uffici o Amministrazioni diverse dalla propria, in attesa di definire la loro posizione. I "distaccati",invece, sono persone assegnate per periodi, di volta in volta rinnovati, assegnati al di fuori di ogni legale procedura. Ultimamente le Dogane della Sicilia ne sono infarcite: Dove votano?
Risposta:
Il malcostume dei "distacchi" al di fuori di ogni procedura è cosa nota, tanto è vero che nell'Accordo sulle RSU se ne tiene conto.
Nei fatti sia il distaccato che il comandato lavorano in altra amministrazione, al di là della regolarità della procedura; pertanto possono votare nel luogo dove svolgono l'attività lavorativa conservando la candidatura nell'amministrazione di appartenenza.

10.    Distacco/comando
Domanda:
è possibile candidare un lavoratore che all'interno della stessa amministrazione ha la propria sede-ufficio in una regione e la sede-ufficio di distacco/comando in altra?
Risposta:
Ad ulteriore e, speriamo, ultimo chiarimento ribadiamo:
Nel passaggio da un luogo di lavoro ad un altro è essenziale la verifica della tipologia.
Nel caso di distacco e comando l'elettorato attivo (voto) può esercitarsi nell'amministrazione di arrivo e l'elettorato passivo (candidatura) si esercita nell'amministrazione di provenienza.
Nel caso di trasferimento elettorato attivo e passivo si esercitano nell'amministrazione di arrivo.

11.    Elettorato e P.O. - incarico dirigenza
Domanda:
In un ente privo di dirigenza i dipendenti che il Sindaco ha nominato responsabili con posizione organizzativa godono dell'elettorato attivo e passivo nelle elezioni delle RSU? E in particolare, fra questi, quelli che sono stati designati con delibera di giunta, componenti di parte pubblica?
Risposta:
L'elettorato (attivo e passivo) è riconosciuto a tutti i dipendenti del comparto con esclusione dell'area della dirigenza.
L'unica eccezione a tale norma generale è esplicata nella nota Aran 6999 del 30 luglio 2007, paragrafo 5, laddove esclude dall'elettorato passivo (candidatura) anche i dipendendi del comparto con incarico di dirigente a tempo determinato con stipulazione del contratto individuale.
Quindi il personale che gode di posizione organizzativa senzaltro gode dei diritti elettorali, mentre per quelli con incarico dirigenziale occorre verificare se rientrino nella fattispecie appena citata.

12.    Trasferiti
Domanda:
Il personale utilizzato presso la ns.sede non essendo ne in posizione di comando ne fuori ruolo ha diritto al voto?
Risposta:
Se non è in comando supponiamo sia trasferito. In tal caso esercita elettorato attivo e passivo nella vostra sede. A conferma di ciò basta verificare l'elenco del personale avente diritto che ha redatto la vs. amministrazione.


13.    Personale ATA comandato
Domanda:
Il personale ata comandato presso le usr può votare?
Risposta:
Il personale in posizione di comando può esercitare l'elettorato attivo (voto) nella amministrazione di arrivo mantenendo l'elettorato passivo (candidatura) nell'amministrazione di partenza.
Per la scuola abbiamo già affrontato la questione, che ci pare analoga, nella domanda n.3.

14.    Lavoratore in aspettativa senza assegni con contratto a TD presso altro ente
Domanda:
Sono un funzionario dipendente di ruolo del Consiglio di Stato/TAR. Sono in aspettativa senza assegni per espletamento servizio presso il Consiglio regionale della Sardegna, assunzione a tempo determinato scadente improrogabilmente nella data indicata. L'amministrazione di appartenenza non sa dirmi se io abbia diritto di voto alle prossime elezioni RSU. Chiedo quindi chiarimenti sulla mia posizione in considerazione del fatto che presso il Consiglio reg.le non vi sono elezioni RSU e che gli eletti dovrebbero rappresentare anche me.
Risposta:
In effetti la posizione lavorativa descritta non sembra determinare il requisito prescritto per esercitare l'elettorato di cui all'art.2 del regolamento elettorale, laddove, al 1 comma, cita "Hanno diritto a votare (elettorato attivo) tutti i lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in forza nell’amministrazione alla data delle elezioni".
Come abbiamo più volte ribadito, purtroppo, il regolamento non prende in esame le tante e variegate posizioni di lavoro, né queste sono state successivamente chiarite dall'Aran; questo determina, anche in seno alle amministrazioni, tanti dubbi che debbono essere risolti con l'interpretazione delle poche regole scritte, possibilmente "cum grano salis".


15.    Lavoratore assegnato ad altra amministrazione
Domanda:
Dove deve votare il personale di ruolo dipendente di un comune, personale che è stato "assegnato" (nota bene: non"comandato"!) a prestare servizio presso l'azienda USL di piacenza
Risposta:
Come più volte segnalato il regolamento elettorale prende in esame solo le posizioni di comando e fuori ruolo, mentre tace delle tante altre variabili del malcostume di spostare il personale anche al di fuori delle norme.
In teoria il lavoratore sembra a tutti gli effetti dipendente comunale e di conseguenza dovrebbe esercitare l'elettorato presso il comune; vale la pena di verificare anche quale amministrazione ha in carico (retribuzione, contributi, anzianità, ecc.) questo personale perché questo darebbe una indicazione maggiore per stabilire presso quale amministrazione è in forza, condizione prescritta dall'art.2 del regolamento.
Potrebbe essere illuminante verificare anche gli elenchi degli aventi diritto, sia del comune che della USL, per vedere dove risulta collocato.

16.    Lavoratore che sostituisce dirigente
Domanda:
un lavoratore(C3) che fa le veci del dirigente può votare?
Risposta:
Sì, salvo nel caso in cui per quell'incarico non sia in aspettativa e abbia stipulato diverso contratto con l'amministrazione.

17.    Insegnante in servizio presso circolo didattico
Domanda:
Insegnante inidoneo ex art. 113 utilizzato presso un circolo didattico, può essere eletto per le RSU/2012?
Risposta:
Nel rinviare alla lettura dei quesiti già proposti, si può aggiungere il seguente parere dell'Aran in merito all'elettorato passivo (candidatura):
L’Aran non può che confermare che in sede di elezioni delle RSU la titolarità dell’elettorato passivo è esercitabile nella sola sede di appartenenza del dipendente, con esclusione di quella di assegnazione temporanea. Tale è infatti la sede di servizio in caso di posizione di comando o fuori ruolo. Si condivide quanto esposto dall’amministrazione in ordine alla ratio della suddetta disciplina sicuramente estensibile anche alla fattispecie del distacco, tenuto conto della circostanza che la durata dello stesso è temporanea in quanto subordinata al mantenimento delle condizioni che lo hanno motivato, e che, quindi, può anche essere brevissima (cfr. la legge 104/1992). Ciò premesso corre anche l’obbligo di evidenziare che la competenza dell’ammissione dei candidati alla competizione elettorale è esclusivamente della commissione elettorale, restando estranea l’amministrazione da ogni compito di controllo e verifica e che, avverso le decisioni della commissione elettorale, da parte dei soggetti interessati può essere presentato ricorso al comitato dei garanti e/o al giudice del lavoro. Una volta eletta, solo la RSU può dichiarare decaduti i propri componenti.

18.    Comandati dopo il termine di presentazione della lista
Domanda:
Hanno diritto al voto gli ex dipendenti del di un ente trasferiti a comando presso il mio comune dopo il termine di presentazione della lista?
Risposta:
Sì, l'art.2 del regolamento richiede che i requisiti per il diritto di voto siano soddisfatti "alla data delle elezioni"; nel caso descritto, alla data delle elezioni questi lavoratori sono in forza, comandati, presso l'amministrazione e possono quindi votare.

19.    Lavoratore che ha fatto richiesta di pensionamento
Domanda:
Nelle votazioni RSU di un comune, il voto di un dipendente dimissionario per pensione è valido? Alla data delle elezioni aveva già presentato domanda di dimissioni. La pensione parte da fine anno.
Risposta:
Sì, il regolamento dice "in servizio alla data delle elezioni".

20.    RSU da eleggere
Domanda:
Votanti 28, 8 candidati: quante rsu si possono eleggere?
Risposta:
Comparto Ministeri, fino a 50 aventi diritto al voto si eleggono 3 RSU.



Categoria: Seggi elettorali

1.    Presidente di seggio e presidente di CE
Domanda:
Il presidente di seggio ed il presidente della commissione elettorale sono la stessa persona?
Risposta:
Sono due figure differenti, come si può ben vedere dal regolamento elettorale.
C'è da dire che comunque, in base al principio per cui le figure che non sono espressamente incompatibili possono coincidere, non è escluso che, magari in sedi di RSU con pochi lavoratori, il presidente della CE faccia anche il presidente di seggio.
Il consiglio è che, ove possibile, la cosa debba essere evitata.

2.    Dirigente sindacale e incompatibilità
Domanda:
Un dirigente sindacale sia in ambito provinciale, regionale che nazionale può svolgere le funzioni di presidente di seggio o di commissione elettorale o è incompatibile?
Risposta:
Non c'è incompatibilità a condizione che, ovviamente, il soggetto sia dipendente dell'amministrazione in cui ricopre tali figure in ambito di elezioni RSU.

3.    Vidimazione delle schede
Domanda:
La commissione può vidimare le schede per l'autenticità delle stesse e apporre timbro dell'ufficio prima che siano consegnate al seggio?
Risposta:
Le schede elettorali debbono essere firmate dai componenti del seggio e non dalla CE, come stabilito dall'art.9 del regolamento elettorale.
Non si capisce lo scopo di questo ulteriore, ed inutile, passaggio, a meno che non ci siano in circolazione copie false di schede e la CE abbia ritenuto di dover certificare con timbro e firma l'autenticità di quelle vere.
Non crediamo che questo passaggio modifichi la sostanza della consultazione, fermo rimanendo quanto prescritto dall'art.9 citato.

4.    Seggi "volanti"
Domanda:
Nella mia azienda la commissione elettorale ha deciso a maggioranza, (esiste il verbale dell'incontro firmato dai componenti), di non istituire il seggio volante. A distanza di oltre una settimana, a causa di pressioni esterne di qualche sigla, vorrebbe ritrattare. Noi siamo fortemente contrari a questo per le implicazioni negative sul controllo della regolarità durante le votazioni. E' possibile che queste sigle possano ritrattare tutto quanto? Possiamo noi far valere il primo verbale impedendo questo scippo? quali i suggerimenti?
Risposta:
I seggi cosiddetti "volanti" non sono contemplati nel regolamento.
Il seggio dovrebbe essere unico. L'unica deroga consentita è data dall'art.11, comma 2 che consente di stabilire più "luoghi di votazione" evitando "eccessivi frazionamenti" per garantire la "segretezza del voto".
La dicitura "luoghi di votazione" indica chiaramente un posto fisico e comunque il cd. seggio volante non può intendersi un "luogo".
Una eventuale definizione di più seggi deve essere concordata con l'amministrazione, come riportiamo più sotto, attraverso un formale accordo.
Se già è stata affrontata la questione dalla CE e si è deciso, giustamente, di non istituire il seggio "volante", chi pone di nuovo la questione (ed è bene che lo faccia ufficialmente o con richiesta o con verbalizzazione) deve anche assumersi l'onere di giustificare tale proposta e confortarla con norme, regolamenti e quantaltro.
Il concetto di "luogo di votazione" è ribadito dalla nota Aran 6999 del 30 luglio 2007, paragrafo 9, punto 6, che ci specifica anche un'altra condizione, "previo accordo con il dirigente dell'amministrazione preposto". Questo sta a significare che nella eventualità in cui si debbano costituire più seggi, l'amministrazione è tenuta a concordare luoghi e modalità con la CE; sarà bene ricordare all'amministrazione che nello sciagurato caso di seggi volanti, visto che i componenti del seggio sono considerati a tutti gli effetti in servizio, per qualsiasi incidente dovesse occorrere sarebbero in qualche modo responsabili avendo concordato con la CE tale errata modalità di voto.
E' chiaro che oltre il piano formale della questione, c'è un piano sostanziale che vede interessi poco chiari forzare una decisione legittimamente assunta dalla CE (peraltro non necessaria come abbiamo visto); occorrerà quindi oltre all'opposizione sul piano formale in base alle norme (quindi un sicuro ricorso in sede di Comitato dei Garanti da fare al più presto), opporsi anche con modalità di tipo sindacale, informando i lavoratori, diffidando l'amministrazione e cercando di impedire il colpo di mano.

5.    Nomina Presidente di seggio
Domanda:
I presidenti dei seggi elettorali vengono nominati dalle commissioni. Ma chiunque può essere nominato? Queste persone devono avere particolari requisiti?
Risposta:
Alla CE spetta la scelta del presidente di seggio e ogni lavoratore può ricoprire tale carica.
Quanto ai requisiti, questi non sono stabiliti da nessuna parte, ma sarà cura della CE effettuare una scelta oculata di persona capace a gestire le operazioni elettorali, anche per evitare il rischio di errori che possano compromettere le elezioni.

6.    Candidato e scrutatore, rappresentante di lista
Domanda:
Un candidato può anche essere scrutatore?
Può esistere come nelle elezioni politiche o amministrative la figura del rappresentante di lista?
Risposta:
NO, ai sensi dell’art.7, comma 1, del regolamento elettorale.
Non sono previsti i rappresentanti di lista e quindi, da un punto di vista formale, non risulterà in nessun verbale tale figura. Nulla vieta però ai dirigenti sindacali di presenziare alle operazioni di voto, senza però interferire con le operazioni elettorali.

7.    Sottoscrittore e scrutatore
Domanda:
Un sottoscrittore di una lista può fare lo scrutatore per un'altra lista?
Risposta:
Sì, non è prevista nessuna incompatibilità.

8.    Presenza dei componenti del seggio
Domanda:
Durante gli orari di apertura dei seggi gli scrutatori devono essere sempre tutti presenti? Oppure è sufficiente che ve ne siano almeno 2 su 3? Se manca il Presidente di seggio per una giornata (es malattia, visita medica, ecc..) che cosa succede?
Risposta:
Deve essere assicurata la presenza dei componenti del seggio; analogamente ad ogni altro tipo di elezioni, l'assenza temporanea di un componente non inficia le operazioni. In caso di malattia sarebbe bene procedere alla sua sostituzione.



Categoria: Votazioni

1.    Aumento del numero degli RSU da eleggere
Domanda:
Si stabilisce che per le autonomie locali il numero di seggi può passare da 3 a 4 se i dipendenti sono tra 16 e 200; chi stabilisce la possibilità di aumento da 3 a 4?
Risposta:
L'accordo integrativo del 22 ottobre 1998 riportato nella sezione "leggi & accordi" del sito www.rsu2012.usb.it


2.    Voto a una lista e preferenze ad un'altra
Domanda:
Sono membro di CE in un ufficio con meno di 200 dove quindi l'elettore può esprimere una sola preferenza. Premesso questo, nel valutare le varie possibilità di espressione del voto, si ipotizza l'eventualità che l'elettore indichi invece nella propria scheda una preferenza al simbolo di una lista e una preferenza ad un candidato di altra lista. Secondo me è nullo, c'è chi sostiene invece che la scheda sia valida e si debba considerare la preferenza alla lista.
Risposta:
Il caso da te descritto è previsto dall'art.10, comma 3, del regolamento elettorale; è valido il voto di lista e nulle le preferenze.

3.    Lavoratore in malattia
Domanda:
Può un lavoratore in malattia andare a votare nella fascia oraria non sottoposta a visita fiscale?
Risposta:
Sì, compatibilmente con la patologia sofferta.

4.    Seggi da attribuire (componenti rsu)
Domanda:
Numero elettori 27, numero candidati 4 facente parte enti locali: quanti sono i seggi da attribuire?
Risposta:
Il numero dei componenti RSU da eleggere è stabilito in base al numero dei dipendenti (aventi diritto al voto). Nel caso indicato sono da eleggere 4 RSU.

5.    Preferenza al candidato senza voto di lista
Domanda:
Nel caso la preferenza fosse messa solo al candidato il voto di lista e valido?
Risposta:
Come regola generale, laddove il caso non fosse previsto nei regolamenti -come in questo caso-, bisogna interpretare la volontà dell'elettore.
Nel caso, appunto, che venga indicato solo il candidato (o più candidati), di una sola lista, è chiara la volontà di sostenere quella lista.
Diversamente sarebbe se fossero indicati candidati di diverse liste senza voto alla lista; in quel caso la scheda andrebbe annullata.

6.    Voto di lavoratore ammalato
Domanda:
Sono il presidente del seggio della Direzione INPDAP di Lucca, una collega ammalata vorrebbe votare, ma dice che non può uscire altrimenti le viene la febbre alta. Ha chiesto che vada qualcuno del seggio a farla votare a casa. Non ho rintracciato da nessuna parte normativa elettorale o risposte a quesiti che preveda questa possibilità. Non vorrei fare una cosa che potrebbe invalidare le elezioni, se è possibile, in base a quale norma?
Risposta:
Non c'è nessuna norma che prescriva che debba essere garantito il voto a quei lavoratori che, per malattia o infortunio, non possono recarsi al seggio, ma neanche nessuna norma che lo impedisca.
Riteniamo che in questi casi la CE ha la potestà di definire una modalità di voto -chiaramente valida per tutti e non per un solo caso- anche se forse sarebbe meglio definirlo un po' prima delle elezioni per poter pubblicizzare questa possibilità.
Comunque nulla vieta che la CE lo possa decidere sollecitata da richiesta specifica.
Il consiglio che possiamo dare è quello, in caso di voto presso il luogo in cui si trova il lavoratore malato, di acquisire presso l'amministrazione i nominativi di tutti i lavoratori interessati e comunicare loro questa modalità verificandone l'interesse a votare, dandone riscontro a verbale.
Per il voto a domicilio crediamo basti la presenza di 2 membri del seggio con la scheda che una volta votata dovrà essere messa in busta chiusa, firmata sui bordi dal lavoratore, fino all'arrivo al seggio, quando il presidente la estrarrà per metterla nell'urna con le altre.

7.    Firme sulle schede elettorali
Domanda:
Le schede elettorali sono state firmate dalla commissione elettorale all'interno della scheda. possiamo presentare ricorso da "subito" o dobbiamo aspettare l'affissione dei risultati elettorali così come da regolamento?
Risposta:
Le schede elettorali debbono essere vistate da almeno 3 componenti del seggio e non dalla CE, come dall'art.9, comma 3, del regolamento elettorale.
Detto questo, che va comunque contestato subito, pare che si tratti soltanto di un errore formale che non dovrebbe avere conseguenze sull'espressione del voto; non pare utile procedere a un ricorso per questo motivo, ma se si volesse comunque procedere, va fatto immediatamente.

8.    Indicazione della preferenza
Domanda:
Vorrei chiedervi cosa succede se in una scheda dove sono già scritti i candidati (fino a 100 elettori), il votante ha scritto il nome del suo preferito, anzichè mettere la crocetta? E se un elettore ha messo una serie di freccette per indicare il nome dei tre che ha voluto preferire? E se ha scritto il nome in una casella diversa da quella dove sono già scritti i candidati?
Risposta:
Mentre l'art.9 del regolamento dice, al comma 5, che la preferenza alla lista si esprime "mediante crocetta", l'art.10 -preferenze-, al comma 1, parla di "manifestare la preferenza".
In questo senso vanno lette le schede, cioè nella ricerca della volontà dell'elettore.



Categoria: Scrutini    

1.    Parità di voti di lista e attribuzione del seggio
Domanda:
in caso di parità tra voti di lista a chi viene attribuito il seggio?
Risposta:
Come già chiarito nelle precedenti elezioni e riconfermato nella nota Aran 6999 del 30 luglio 2007, paragrafo 12, quintultimo capoverso e segg., "...In caso di parità di voti riportati da liste diverse o di parità di resti tra loro, i seggi vengono attribuiti alla lista che ha ottenuto il maggiore numero complessivo di preferenze.
Il regolamento elettorale non chiarisce il caso in cui si verifichino contestualmente parità di voti alla lista e parità di preferenze ai candidati; per evitare che i seggi non si attribuiscano, la commissione elettorale, facendo riferimento ai principi generali dell’ordinamento, potrebbe risolvere la parità a favore della lista il cui candidato sia più anziano anagraficamente e, nel caso in cui anche l’età coincida perfettamente, secondo l’ordine dei candidati all’interno della lista...."

2.    Componenti RSU da eleggere in base ai dipendenti
Domanda:
In un'Azienda Sanitaria Provinciale, area comparto circa 4500 dipendenti, quanti componenti potranno essere eletti con le imminenti elezioni?
Risposta:
Innanzi tutto bisogna conoscere esattamente il numero dei lavoratori aventi diritto al voto, così come riportato nell'elenco che l'amministrazione deve fornire alla Commissione elettorale.
In base al numero degli aventi diritto al voto, come stabilito dal regolamento elettorale e dagli accordi di comparto, il numero di componenti RSU da eleggere è quello riportato nello schema a pag.10 delle Istruzioni per l'uso che trovate su questo sito da scaricare.
Nel caso il numero degli aventi diritto al voto fosse 4500 il numero di componenti RSU da eleggere sarebbe di 51.

3.    Ripartizione dei seggi -esempio-
Domanda:
Salve, il problema che cercherò di esporvi è semplice e complicato nello stesso tempo, il posto dove è sede di RSU ha un totale dei dipendente di 52. Facciamo un esempio anche x semplificare l’interrogativo: RSU da eleggere N° 5 - Aventi diritto al voto N° 52 - Votanti N° 50 - quorum 10 lista A: voti 20 : 10 = seggi 2 + resti 0 lista B: voti 15 : 10 = seggi 1 + resti 5 lista C: voti 12 : 10 = seggi 1 + resti 2 lista D: voti 3 : 10 = seggi 0 + resti 3 In questa ipotesi la lista D può prendere un seggio?
Risposta:
La lista D non conquista nessun seggio; infatti dei 5 seggi disponibili 4 vengono assegnati con il quorum (2 + 1 + 1) e il quinto deve essere assegnato alla lista che ottiene i maggiori resti.
In questo caso la lista con maggiori resti è la B e ottiene il seggio.

4.    Parità di voti
Domanda:
In un ente dove vi sono 14 dipendenti aventi diritto al voto, quindi con 3 seggi da assegnare, qualora allo scrutinio si verificasse parità assoluta, vale a dire 7 voti alla lista 1 e 7 voti alla lista 2, come avverrebbe l'assegnazione dei seggi? verrebbe presa in considerazione la data di presentazione della lista oppure il n. di iscritti ad un sindacato piuttosto che all'altro?
Risposta:
Il regolamento elettorale è carente su questo tema (e non solo...).
Non ci pare plausibile comunque l'attribuzione in base agli iscritti al sindacato o l'ordine di presentazione della lista.
E' intervenuta, nel corso delle varie consultazioni elettorali RSU, l'Aran che riporta, anche nella recente nota 6999 del 30 luglio, paragrafo 12, quintultimo capoverso e segg., il seguente comportamento da tenere:
"In caso di parità di voti riportati da liste diverse o di parità di resti tra loro, i seggi vengono attribuiti alla lista che ha ottenuto il maggiore numero complessivo di preferenze.
Il regolamento elettorale non chiarisce il caso in cui si verifichino contestualmente parità di voti alla lista e parità di preferenze ai candidati; per evitare che i seggi non si attribuiscano, la commissione elettorale, facendo riferimento ai principi generali dell'ordinamento, potrebbe risolvere la parità a favore della lista il cui candidato sia più anziano anagraficamente e, nel caso in cui anche l'età coincida perfettamente, secondo l'ordine dei candidati all'interno della lista.
Nel caso in cui non sia possibile l'attribuzione di tutti i seggi per mancanza di candidati (es. una lista ha presentato un solo candidato ma ha ottenuto 2 seggi) è esclusa la possibilità di assegnazione del seggio rimasto vacante ad un candidato di altra lista.
Ove la RSU non risulti composta dal numero di componenti minimi previsti per la sua costituzione, le elezioni dovranno essere ripetute, riattivando l’intera procedura, con l'avvertenza che non sono contemplate nelle norme elezioni suppletive per la sola copertura dei seggi vacanti. Anche in questo caso, comunque, il verbale delle elezioni deve essere trasmesso all’Aran dall’amministrazione."

5.    Trasferimento di componente RSU
Domanda:
Se un dipendente viene eletto rsu e subito dopo trasferito in un altro ufficio della stessa amministrazione cosa succede? decade dalla carica oppure no?
Risposta:
La decadenza automatica non è prevista espressamente dagli accordi.
Riteniamo, in via generale, che sia opportuno che il componente RSU eletto rassegni le dimissioni in caso di trasferimento ad altro ufficio, dando così la possibilità di subentro al primo dei non eletti della medesima lista.
C'è anche da dire, però, vista la frammentazione con cui sono stati definiti gli ambiti delle RSU, soprattutto in alcuni comparti, come i ministeri, che il trasferimento ad altro ufficio potrebbe essere solo alla stanza a fianco e tale trasferimento non ridurrebbe l'operatività del soggetto; tralasciamo l'ipotesi in cui il trasferimento possa nascere da "insofferenza" verso l'attività sindacale svolta dal soggetto e che rientra in fattispecie più gravi di attività antisindacale.

6.    Più seggi, unico scrutinio
Domanda:
La commissione elettorale -in un ufficio giudiziario con sedi distaccate- può decidere a maggioranza che le operazioni di voto si svolgano c/o le sedi distaccate e lo spoglio venga fatto c/o la sede centrale a tutela di tutte le sigle sindacali?
Risposta:
NO, l'art.16 del regolamento elettorale dice, al comma 1, che "Le operazioni di scrutinio, che saranno pubbliche, avranno inizio dopo la chiusura delle operazioni elettorali in tutti i seggi..." e al comma 2: "Al termine delle operazioni di scrutinio, il Presidente di seggio consegnerà il verbale..." e "...la Commissione Elettorale, in caso di più seggi, procederà alle operazioni riepilogative...".
Ci sembra chiara la procedura (oltrechè naturale): nei seggi si svolgono le votazioni e gli scrutini, mentre in sede centrale la CE fa i riepiloghi.
Nel caso in oggetto, se la CE dovesse procedere in modo scorretto si assume la responsabilità che al primo ricorso possano essere annullate le elezioni con l'onere di doverle rifare; crediamo che anche l'amministrazione sia interessata a evitare tale ipotesi.
Ci sembra del tutto pretestuosa la motivazione di "tutela di tutte le sigle sindacali" che, avendo loro stesse nominato gli scrutatori, non si capisce cosa dovrebbero temere.

7.    Spoglio
Domanda:
Chi procede materialmente allo spoglio delle schede? Gli scrutatori? La commissione elettorale può o deve essere presente alle operazioni di scrutinio?
Risposta:
Lo spoglio viene effettuato dai componenti del seggio (presidente e scrutatori); la presenza della CE è irrilevante.

8.    Assegnazione dei seggi
Domanda:
Buongiorno, da bravo commissario elettorale alle prime armi sto leggendo attentamente e per tempo quello che devo fare, con il risultato che tutti chiedono a me. Nel verbale finale RSU che dovremmo fare tra pochi giorni c'è una differenza tra seggi assegnati e seggi attribuiti: che vuol dire? Es. 33 dipendenti, votanti 30, 3 liste solamente. Non capisco bene il senso. Grazie della risposta
Risposta:
I dati dei seggi attribuiti e assegnati dovrebbero, di norma, coincidere.
Il riferimento è agli artt.16, 17 e 18 del regolamento elettorale; da quanto prescritto il presidente di seggio o, nel caso di più seggi, la CE procedono all'attribuzione dei seggi. Al termine di tale operazione, la CE, sulla base dei risultati di scrutinio, assegna i seggi.
Comunque, come riportato nella nota Aran 6999 del 30 luglio, paragrafo 12, ultimo capoverso, nella compilazione del verbale finale "ufficiale" è sufficiente compilare solo la riga corrispondente ai "seggi assegnati".

9.    Operazioni di voto
Domanda:
Come si interpreta per il presidente di seggio e gli scrutatori all'art.7 "il giorno antecedente e quello seguente(alle votazioni) sono equiparati a tutti gli effetti al servizio prestato" hanno diritto i medesimi a 2 giorni di riposo? e se l'amministrazione non ci sente a riguardo?
Risposta:
L'art.7 citato dice esattamente che il giorno antecedente e quello successivo le operazioni di voto, sono equiparati al servizio in quanto necessari alle operazioni elettorali. Non è il caso di parlare di riposi, ma di giorni utilizzati per lo svolgimento, appunto, delle operazioni elettorali.
In tal caso l'amministrazione non può negare la partecipazione dei soggetti alle operazioni.

10.    Arrotondamento quorum
Domanda:
Ho un problema per determinare il quorum: elettori 124, seggi da assegnare 9; 124:9=13.77. Devo arrotondare a 14 o usare 13,77?
Risposta:
Il quorum non va arrotondato. Nel caso consigliamo di utilizzare 13,7778.

11.    Indicazione della preferenza tacita
Domanda:
Nella assegnazione dei seggi in rsu con votanti inferiori a 200, quindi con nome di candidati gia' prestampati, se il voto viene espresso solo per la lista senza segnare preferenze il seggio viene comunque assegnato al primo della lista? e in questo caso il primo della lista prende comunque una preferenza?
Risposta:
NO, la preferenza deve essere indicata (art.9 del regolamento).

12.    Quorum, schede bianche e nulle
Domanda:
Come vanno conteggiate le schede bianche e nulle sul totale dei votanti e per stabilire il quorum?
Risposta:
Per la determinazione del quorum il numero da prendere in considerazione è quello dei votanti (non degli aventi diritto al voto); tra questi ci saranno anche le schede bianche e le schede nulle. (art.17, comma 3, del regolamento e nota Aran 6999 del 30 luglio 2007, paragrafo 12, 9° capoverso, punto 2).

13.    Seggio a candidato con zero preferenze
Domanda:
Si può attribuire il seggio al candidato di lista che ne ha ottenuti 2 in totale tenuto conto che il candidato ha riportato voti di preferenza zero
Risposta:
Non è chiaro il quesito, ma per quanto si capisce rispondiamo che anche un candidato che non ha ottenuto nessuna preferenza può ottenere il seggio.
Infatti i seggi vengono ripartiti in base ai voti di lista; una volta che una lista ha conquistato x seggi, questi vengono ripartiti tra i candidati in base alle preferenze e, successivamente, in base all'ordine di inserimento in lista.

14.    Firma del verbale finale
Domanda:
Il verbale finale della commissione elettorale con la proclamazione degli eletti alla rsu, deve obbligatoriamente essere firmato da tutti e cinque i componenti della c.e. vista per uno di loro l'impossibilità ad essere presente? sono sufficienti 3 componenti? il sindacato di appartenenza del componente assente, può sostituirlo con un altro?
Risposta:
Il verbale deve essere firmato dal Presidente e dai componenti della CE. Se al momento della firma dovesse essere assente un membro della CE, riteniamo che tale fatto debba essere annotato nel verbale delle operazioni elettorali, e il verbale finale venga firmato dal Presidente e dagli altri membri.
Ci pare insensata la sostituzione di un membro solo per la firma finale.

15.    Termine per la fine delle operazioni elettorali
Domanda:
Esiste un termine perentorio per la commissione elettorale per stilare il verbale definitivo e quindi per renderlo pubblico nella bacheca dell'amministrazione? Se questo termine esiste come deve comportarsi il nostro delegato se la commissione che non riesce a chiudere i lavori in tempo?
Risposta:
Non esiste un termine perentorio, ma una volta concluso lo spoglio e terminate le operazioni connesse con lo scrutinio, la CE deve stilare il verbale finale.
Il fatto di non riuscire a chiudere i lavori immaginiamo sia dovuto, appunto, a lavori da terminare e non a una volontà di non chiudere le elezioni, che sarebbe grave.

16.    Parità fra liste
Domanda:
Nella nostra amministrazione si è verificato una caso di parità tra due liste, una lista prevedeva un solo candidato mentre l'altra lista ne prevedeva due, entrambi le liste hanno ottenuto 9 voti ma mentre per la lista che presentava un solo candidato le preferenze sono state espresse tramite segno solo sul simbolo della lista e non sul candidato, mentre per la lista che prevedeva due candidati sono stati espressi 7 voti per il candidato "A" e 2 voti per il candidato "B". Il seggio è stato assegnato alla lista che prevedeva due candidati e precisamente al candidato "A" che aveva ottenuto 7 voti in quanto secondo la commissione avrebbe ottenuto più preferenze rispetto alla lista che prevedeva un solo candidato. La mia domanda è: avendo una lista un solo candidato il voto espresso solo sul simbolo non è palese espressione di voto per il candidato? le nove preferenze possono essere attribuite al candidato e quindi aver assegnato il seggio?
Risposta:
NO, come abbiamo risposto già ad altri simili quesiti, la preferenza deve essere indicata altrimenti vale il voto di lista.

17.    Eletto RSU e carica sindacale
Domanda:
Dalla lettura di un verbale di eletti RSU ho rilevato che si è candidato ed è stato eletto il vicesegretario regionale di un sindacato. Mi pare che chi riveste cariche sindacali o politiche non può candidarsi o forse questa prescrizione è stata abolita ? Resto in attesa di chiarimento.
Risposta:
L'incompatibilità di cui all'art.9 dell'accordo quadro si riferisce a partiti o movimenti politici e non a cariche sindacali.

18.    Mancanza di quorum e termine delle vecchie RSU
Domanda:
In caso di mancato quorum,la vecchia RSU rimane in carica fino a quando non si ottiene valida elezione?
Risposta:
Ai sensi dell'art.1, comma 3, ultimo capoverso, del regolamento elettorale -per analogia- la RSU rimane in carica fino all'insediamento della nuova che coincide con la proclamazione degli eletti (circolare Aran 6999 del 30 luglio 2007, paragrafo 15).
Resta inteso che la nuova RSU dev'essere necessariamente eletta -nei termini previsti- e che la prevista "proroga" non può avere carattere di stabilità né sostituire per sempre la nuova RSU che non si riesca ad eleggere (art.7 dell'A.Q.).
Riteniamo, nel rispetto della volontà dei lavoratori, che in tale periodo di "proroga" la vecchia RSU debba astenersi da decisioni di rilevanza (contratti integrativi, accordi importanti, ecc.).

19.    Dimissioni di RSU e subentro
Domanda:
Se si dimette una candidato eletto nelle R.S.U. chi subentra al suo posto se gli altri due candidati componenti della lista hanno ottenuto lo stesso numero di voti?
Risposta:
Trattandosi di eletti in una lista della stessa O.S. si presume che all'interno della stessa O.S. ci sia un accordo su chi dovrà subentrare; in tal caso basta che l'altro presenti una dichiarazione di non voler ricoprire tale carica e il problema è risolto.
Se ci fossero all'interno della stessa O.S. delle divergenze -cosa non proprio limpida- l'unica similitudine che si può trovare è con quanto afferma l'Aran nella nota 6999 del 30.7.2007 nel caso di parità di voti fra liste concorrenti, al paragrafo 12, quintultimo capoverso e segg.: "...In caso di parità di voti riportati da liste diverse o di parità di resti tra loro, i seggi vengono attribuiti alla lista che ha ottenuto il maggiore numero complessivo di preferenze.
Il regolamento elettorale non chiarisce il caso in cui si verifichino contestualmente parità di voti alla lista e parità di preferenze ai candidati; per evitare che i seggi non si attribuiscano, la commissione elettorale, facendo riferimento ai principi generali dell’ordinamento, potrebbe risolvere la parità a favore della lista il cui candidato sia più anziano anagraficamente e, nel caso in cui anche l’età coincida perfettamente, secondo l’ordine dei candidati all’interno della lista...."



Categoria: Ricorsi e Varie

1.    Ricorso per riconteggio schede
Domanda:
Quali sono gli adempimenti della commissione elettorale di fronte ed un ricorso presentato da una lista con la richiesta specifica di visionare le schede che, secondo il ricorrente, sono state annullate in modo illegittimo?
Risposta:
Al ricorso presentato la CE dovrebbe -non far verificare ad altri- ma ricontrollare le schede. La lista ricorrente è garantita della correttezza dal membro della CE da lei stessa nominato.

2.    Variazione del calendario. Ricorso
Domanda:
Il primo giorno di voto è stato utilizzato per l'insediamento del seggio e l’ultimo sono state sigillate le urne, non consentendo a due dipendenti, tra cui un candidato, di votare.
Ho presentato ricorso alla commissione elettorale che ha respinto il ricorso, praticamente senza motivazione. Ora sarò costretto a ricorrere al Comitato dei garanti. Cosa si può fare nei confronti di una commissione elettorale che denega giustizia in maniera?
Risposta:
Il rispetto del calendario elettorale è tassativo e immodificabile. Già la CE avrebbe dovuto accettare il ricorso, ma a questo punto è necessario rivolgersi al Comitato dei Garanti e, se è il caso, al Tribunale del Lavoro.

3.    Ricorso per riconteggio voti e partecipazione
Domanda:
Ho presentato ricorso per il riconteggio dei voti di preferenza a mio favore. posso assistere alle suddette operazioni?
Risposta:
Il ricorso viene esaminato dalla CE e sarà la stessa a decidere le modalità dell'eventuale riconteggio dei voti.
Aggiungiamo che sarebbe cosa giusta che tale operazione avvenisse di concerto con i membri del seggio e la presenza -come osservatore- del ricorrente, presenza che dimostrerebbe la massima trasparenza; ma, ripetiamo, le modalità  sono  a discrezione della CE.

4.    Mancata partecipazione di lista presentata il 22/10
Domanda:
Salve sono un dipendente del comune, nominato presidente di commissione per l'elezione dell'R.S.U.; Il quesito che vi pongo è il seguente: durante lo svolgimento delle elezioni mi è pervenuta una richiesta di annullamento delle stesse per non aver inserito una lista regolarmente presentata al protocollo del comune entro il termine previsto, ma che purtroppo non è stata mai inoltrata alla commissione elettorale e quindi le operazioni di voto si sono tenute su una sola lista; quanto esposto è motivo di annullamento delle elezioni?
Risposta:
Non ci dici se la CE il giorno di presentazione della lista era già insediata e quanti dipendenti ha il comune, e questi dati possono essere dirimenti; infatti c'è differenza tra amministrazioni con più o con meno di 15 dipendenti.
Comunque, nel caso i dipendenti fossero meno di 15 la CE si insedia con una sola nomina e, presumibilmente, questo sarebbe avvenuto nel tuo caso.
Nel caso i dipendenti fossero più di 15 la CE si può insediare solo con almeno tre componenti e, presumibilmente, non si era ancora insediata.
La data di insediamento della CE è importante perché prima di tale data le liste vengono presentate all'amministrazione mentre dopo tale data debbono essere presentate direttamente alla CE (nota Aran 6999 del 30 luglio 2007, paragrafo 6).
Quindi nel caso in cui la CE non fosse già insediata alla data di presentazione della lista i ricorrenti hanno ragione e si dovrebbe procedere all'annullamento e alla ripetizione delle elezioni; nel caso in cui la CE fosse già insediata i ricorrenti non hanno correttamente presentato la lista.
Detto questo ribadiamo, se ce ne fosse necessità, che le fonti regolamentari sono le leggi, l'accordo quadro e il regolamento, mentre i chiarimenti Aran sono un parere di un organismo -che comunque sovrintende alle operazioni ed hanno sicuramente autorevolezza-; dopodiché sarà la CE a decidere sul ricorso.

5.    Esame del ricorso alla CE. Presenza del ricorrente
Domanda:
Alla riunione in cui la Commissione elettorale esamina un ricorso, può presenziare il ricorrente?
Risposta:
Non è prevista da nessuna parte la presenza del ricorrente durante l'esame del ricorso; il ricorrente dovrebbe essere garantito comunque dal membro di CE nominato dalla sua lista.
La CE è sovrana, nulla toglie che possa decidere di ammettere la presenza del ricorrente.

6.    Ricorso e tribunale
Domanda:
Se non viene presentato ricorso al comitato dei garanti, si può presentare ricorso innanzi al tribunale? che termini ho per presentare ricorso?
Risposta:
Il ricorso al giudice del lavoro esula dagli accordi e segue una sua autonoma procedura. Pensiamo però che un giudice che si trovi a verificare una denuncia senza che il ricorso al comitato dei garanti sia stato fatto avrà qualcosa da eccepire.
Il consiglio è di seguire la procedure degli accordi, dopodichè si può ricorrere al giudice.
Il ricorso al comitato dei garanti si deve fare entro 10 giorni dalla decisione della CE (art.19 del regolamento).

7.    Parità di voti di lista e di preferenze
Domanda:
Risultati votazioni: voti validi 18, quorum 18/3 = 6 lista A: 6 preferenze al primo, 3 preferenze al secondo lista B: 5 preferenze al primo 4 al secondo. si ha la parità di voti, resti e preferenze complessive. a chi attribuire il terzo seggio? volendo considerare l'età anagrafica, quali candidati i capolista o in generale ?
Risposta:
Forse manca qualche dato nel quesito.
Ammesso che le liste siano 2 (A e B) e i rappresentanti da eleggere 3, significa che i primi 2 seggi si assegneranno al primo della lista A (6 preferenze) e al primo della lista B (5 preferenze).
Rimangono così primi dei non eletti delle due liste quelli con 3 e 4 preferenze; tra questi due si dovrà scegliere a chi assegnare il terzo seggio.
L'Aran "consiglia" al più anziano dei due.

8.    Parità di voti di lista e di preferenze
Domanda:
Per l'attribuzione di un seggio, se c'è parità di voti tra due liste e parità di preferenze complessive, si deve assegnare il seggio in base all'anzianità anagrafica, anche se il candidato più giovane ha ottenuto più preferenze del candidato più anziano? Quindi se così fosse il candidato più anziano otterrebbe il seggio anche nel caso in cui l'elettorato gli avesse assegnato zero preferenze?
Risposta:
L'Aran, nella nota 6999 del 30 luglio 2007, paragrafo 12, quartultimo capoverso, affronta la questione con queste parole:
"Il regolamento elettorale non chiarisce il caso in cui si verifichino contestualmente parità di voti alla lista e parità di preferenze ai candidati; per evitare che i seggi non si attribuiscano, la commissione elettorale, facendo riferimento ai principi generali dell'ordinamento, potrebbe risolvere la parità a favore della lista il cui candidato sia più anziano anagraficamente e, nel caso in cui anche l'età coincida perfettamente, secondo l'ordine dei candidati all'interno della lista."
Abbiamo indicato in corsivo il termine "potrebbe risolvere" per ribadire che la scelta deve essere fatta dalla CE secondo un criterio "giusto" e anche l'Aran non prescrive che la formula indicata debba essere comunque applicata.
Nel caso limite indicato nel quesito, tra 2 candidati (primi dei non eletti) uno con 9 preferenze ed uno con 0 preferenze, opterei per il primo.

9.    Ricorso contro comitato garanti
Domanda:
Dopo il ricorso al comitato dei garanti, esistono dei tempi da rispettare per un eventuale ricorso al giudice del lavoro?
Risposta:
I tempi sono quelli di una qualunque vertenza davanti al giudice del lavoro. Ti conviene sentire un legale, di cui avrai necessariamente bisogno.

10.    Seggio non attribuito e annullamento elezioni
Domanda:
La cisl ha presentato ricorso per errata attribuzione seggi!65 votanti:CGIL due candidati il primo 21 voti il secondo 12, un voto alla lista; CISL 13 voti al primo candidato, 6 al secondo e 5 al terzo; UNSA 5 voti all'unico candidato. La commissione ha attribuito due seggi alla CGIL e due alla CISL. Le RSU dovevano essere 5 ma un posto non è stato coperto perché mancava il candidato CGIL. Ha fondamento il ricorso della CISL che vuole nuove elezioni?
Risposta:
Il conteggio dei voti di preferenza dà 63, immaginiamo che ci siano 2 schede bianche/nulle.
Il quorum è quindi 13 e alla cgil andrebbero 3 seggi, alla cisl 2 e nessuno all'unsa.
Se la lista cgil è composta da solo 2 candidati il terzo seggio non viene assegnato, come riporta anche l'Aran nella nota 6999 del 30 luglio 2007, paragrafo 12, terzultimo capoverso.
Il problema è il numero minimo di componenti necessario affinchè la RSU sia legittimata ad operare. L'art.4 dell'accordo quadro dice che "il numero...non potrà essere inferiore a:....tre componenti...fino a 200 dipendenti".
L'accordo integrativo ministeri del 22.10.98 dice che "il numero...5 unità...da 51 a 100 dipendenti".
Ora si possono seguire due interpretazioni: una che equipara l'aumento a 5 unità come numero minimo di componenti, quindi come una sostituzione dell'art.4; un'altra interpretazione è che rimangono validi i numeri minimi previsti dall'art.4 in quanto espressamente previsti (quindi 3 componenti) e che l'accordo ministeri eleva il numero a 5 ma non lo dà come prescrizione minima (come, in effetti, letteralmente non fa).
Nel primo caso le elezioni vanno annullate, nel secondo no.
La decisione spetta alla CE.

11.    Impossibilità costituzione comitato garanti
Domanda:
Ho presentato ricorso al comitato dei garanti contro una decisione della c.e. in ordine ad una palese violazione del calendario nazionale. Il direttore provinciale del lavoro ha detto che il comitato è composto da lui, un funzionario p..a e un rappresentante per ogni sindacato della triplice; quindi 5. Alla data convenuta i tre rappresentanti sindacali designati, d'accordo, non si sono presentati e il direttore provinciale del lavoro mi ha inviato un verbale di impossibilità di costituzione del comitato per mancanza del quorum necessario. E' giusto questo comportamento? I sindacati sono membri necessari del comitato? L'accordo dice che se interessati partecipano. Altrimenti lo strumento contrattuale del comitato a cosa serve se può essere messo in condizione di non decidere?
Risposta:
Innanzi tutto ci sembra che la costituzione del Comitato dei garanti così come indicata nel quesito sia errata.
Infatti, l'art.19 del regolamento dice che il comitato è costituito da:
- il Direttore dell'ULPMO o suo delegato;
- un rappresentante dell'amministrazione ove si svolgono le RSU oggetto del ricorso;
- un rappresentante di ciascuna O.S. presentatrice di lista "interessata al ricorso".
Quindi, se il ricorso ha come oggetto il calendario e quindi tutte le OO.SS. presentatrici di lista sono interessate, nel comitato dovranno essere rappresentate TUTTE, e non solo la "triplice".
Il regolamento non prevede nessun quorum e quindi è inconcepibile che non si esamini un ricorso per la mancanza di alcuni componenti (se la convocazione è giunta a tutti, chi non partecipa si autoesclude dalle decisioni).
A questo punto sarà bene che l'O.S. che ha presentato ricorso provveda a una formale diffida al Direttore dell'ULPMO per riconvocare, ai sensi del citato art.19, il comitato individuando esattamente i componenti (chi presenta ricorso deve per forza partecipare).
In caso di mancato riscontro non rimane che il ricorso al Giudice del Lavoro.

12.    Decadenza RSU
Domanda:
Con la raccolta firme chiaramente la metà più una la rsu decade. la mia domanda è se è vero che la commissione elettorale, oltre alla verifica delle firme, ha il potere di andare a chiedere a ogni lavoratore se è vero.
Risposta:
Non è prevista nessuna raccolta di firme per sfiduciare la RSU.
L'unica ipotesi in cui la RSU decade e deve essere rieletta è quella prevista dall'art.7 dell'A.Q. e cioè quando si verifichi che oltre il 50% dei componenti si siano dimessi dall'incarico.

13.    Decisione del Comitato dei garanti
Domanda:
il comitato dei garanti come deve decidere? a maggioranza, all'unanimità ...esistono norme precise in tal senso?
Risposta:
L'ACQ del 7 agosto 98 e il regolamento non defisce le regole di funzionamento del Comitato dei garanti specie nelle modalità di decisione.
Qualcosa in più viene chiarita nella nota Aran 6999 del 31 luglio 2007 dove, al paragrafo 14, tra le altre cose, indica che tale comitato deve dotarsi di un proprio regolamento di funzionamento.
Non esiste quindi una regola valida per tutti; spesso le decisioni sono state assunte a maggioranza, ma tale criterio non sempre può ritenersi equo (immaginiamo il caso del ricorso di una lista contro la sua esclusione: nel comitato dei garanti ci saranno, oltre al direttore ULPMO, a un rappresentante dell’amministrazione in cui si sono tenute le RSU e il rappresentante della lista esclusa, i rappresentanti di tutte le liste presentate e va da sé che una decisione a maggioranza vedrebbe soccombere il ricorrente).
Se possiamo dare una indicazione, si potrebbe, dopo aver discusso il ricorso alla luce dei regolamenti e delle norme, verbalizzare la posizione di ognuno dei membri del comitato dopodiché il direttore ULPMO, che è il presidente del comitato, dovrebbe assumere la decisione motivandola a verbale.
Tale modalità avrebbe tre scopi: 1, far assumere a ciascun membro la propria responsabilità, 2, lasciare la decisione a un soggetto terzo e, 3, lasciare traccia scritta della procedura nel caso in cui uno dei soggetti interessati volesse fare ulteriore ricorso presso il giudice del lavoro.

14.    Componente RSU e delegazione parte pubblica
Domanda:
Può un capo dogana essere anche membro di RSU poiché rappresenta anche la delegazione di parte pubblica nella contrattazione?
Risposta:
Non conoscendo, lo scrivente, la qualifica di Capodogana, se cioè faccia parte o meno della Dirigenza, si può dire, in via generale che, se tale qualifica facesse parte della dirigenza, l'incompatibilità è evidente in quanto alle RSU è specificatamente esclusa l'area della Dirigenza.
Non solo, ma la circolare di chiarimenti dell'Aran del 30 luglio 2007, al punto 5, paragrafo dell'elettorato passivo, aggiunge, oltre alla esclusione della Dirigenza, specifica:  "sono esclusi..." "i dipendenti con qualifica dirigenziale, ivi compreso il personale del comparto al quale sia stato conferito l'incarico di dirigente a tempo determinato con stipulazione del relativo contratto individuale".
Quindi, oltre a queste esclusioni, se il Capodogana non fa parte della dirigenza potrebbe essere membro della RSU se in possesso di tutti gli altri requisiti previsti (consigliamo di riguardare bene i regolamenti e le circolari).
Questo dal punto di vista regolamentare; dal punto di vista non formale appare evidente la contraddizione inconciliabile tra le due posizioni che dovrebbe dar luogo alle dimissioni del soggetto o alla sua esclusione dalla delegazione trattante, e in questo senso sarebbe opportuno che i lavoratori manifestassero la loro opinione.

15.    Dimissioni e reintegro componenti RSU
Domanda:
Nel 2007 sono stata eletta come componente della RSU nell’agenzia regionale dove lavoro insieme ad altri 8 membri, suddivisi in 3 sigle sindacali 5 componenti appartenenti alla CGIL, 2 alla CISL, 2 all’UIL. Il 12 ottobre u.s., insieme ad altri 6 componenti (5 della CGIL e io della CISL) abbiamo presentato le dimissioni al Direttore Generale e per conoscenza alle sigle sindacali, le motivazioni che ci avevano portato a questa decisione era il continuo mancato rispetto dei rapporti sindacali che l’Agenzia aveva nei confronti della RSU. Il Direttore, dopo aver ricevuto la lettera in cui si comunicavano le dimissioni, non le ha ratificate ma ci ha chiesto un incontro di chiarimento in merito alle motivazioni che avevano determinato le dimissioni di sei membri della RSU su nove. Dopo aver discusso ed espresso le nostre motivazioni si è preso atto della reciproca intenzione di instaurare un costruttivo clima di collaborazione per il raggiungimento di nuovi importanti risultati sul piano sindacale. Questo ha portato le sei persone della RSU a ritirare le dimissioni, ratificate dal Direttore con successiva nota. Nel frattempo la Segreteria Regionale della CISL senza coinvolgermi in alcun modo, neanche informandomi delle scelte e relative azioni che intendeva intraprendere ha provveduto alla mia sostituzione con il primo dei non eletti della medesima lista. Il quesito è il seguente : 1. la Cisl o la rimanente RSU (3 su 9) poteva sostituirmi, anche se c’era la maggioranza che si dimetteva? 2. se ho revocato le dimissioni il mio sostituto rimane? 3. visto il mancato sostegno e il successivo comportamento da parte della CISL nei miei confronti, posso dimettermi dal sindacato sempre rimanendo nella RSU? 4. se mi dimetto dal sindacato, pertanto dalla lista dove sono stata eletta può avvenire la sostituzione con il primo dei non eletti della medesima lista?
Risposta:
L'art.7 del regolamento RSU (accordo del 7.8.98) non contempla il caso di dimissioni e successivo reintegro, ma quanto da te esposto evidenzia il mancato rispetto della CISL nell'applicare tale regolamento.
A termine del citato art.7, comma 3, nel momento in cui più del 50% dei componenti la RSU (quindi proprio nel vostro caso, cioè con 6 dimissionari su 9) la RSU decade e c'è l'obbigo del suo rinnovo -cioè nuove elezioni-.
Quindi, se la CISL ritiene valide le tue dimissioni deve ritenere valide anche quelle degli altri 5 e quindi non può nominare un nuovo componente, ma indire nuove elezioni.
Se invece non contesta e accetta il reintegro degli altri 5 RSU deve ritenere valido anche il tuo reintegro.
In soldoni, o siete tutti dimissionari e quindi si va a nuove elezioni o siete tutti reintegrati.
C'è da notare, in più, che le dimissioni devono essere formulate secondo quanto stabilito dal successivo comma 4 e che -come sembra in questo caso- non tutti gli obblighi previsti siano stati assolti (per esempio la nomina del componente RSU subentrante dev'essere contestuale).
E' comunque assodato che le tue dimissioni dal sindacato nelle cui liste sei stata eletta non può dar luogo a nessuna sostituzione (salvo, appunto, a seguito di tue dimissioni); i componenti RSU rimangono tali fino a fine mandato anche se cancellano la loro iscrizione al sindacato o passano ad altro.
Il consiglio è quello di rivolgerti al Direttore generale -che peraltro ha ratificato il vostro reintegro- diffidandolo dal dare corso alla nuova nomina fatta dalla CISL; l'accettazione della vostra revoca deve valere per tutti o per nessuno.

16.    Sfiducia RSU eletta
Domanda:
Nel mio ufficio i rappresentanti RSU sono tutti appartenenti a sigle confederali. Il malcontento serpeggia. Quindi chiedo è possibile mettere in discussione i rappresentanti, esautorarli dall'incarico e procede e nuove elezioni prima della scadenza del loro mandato? Qual'è la procedura formale?
Risposta:
Non è prevista nessuna verifica della rappresentanza dei componenti RSU eletti e loro decadenza.
Certo è che una RSU sfiduciata dai lavoratori (ma la sfiducia dovrebbe essere palese, in assemblea o con altro strumento verificabile) dovrebbe avere l'obbligo etico e politico di dimettersi; sappiamo però che in questo Paese le poltrone -ad ogni livello- sono cosparse di colla...
Per ridimensionare la rappresentatività della RSU così sfiduciata -e delle sigle da essa rappresentate- non rimane che l'unica via ancora percorribile dai lavoratori: organizzarsi e contrastare le decisioni e gli accordi fatti dalla RSU per costringerli alle dimissioni, agendo in tal modo anche verso la controparte che non potrà più essere sicura che gli accordi con la RSU garantiscano tranquillità nel posto di lavoro e si vedrà costretta a cercare il consenso "vero" dei lavoratori attraverso i loro "nuovi" rappresentanti.