La DC Risorse Umane, con nota del 18/01/2024, nel dettare indicazioni operative su FRD 2022, precisa che la quota del Fondo destinata alla contrattazione di sede (pari al 25%) dovrà essere distribuita al personale interessato sulla base dell’effettiva presenza in servizio senza tener conto della tabella di equiparazione delle assenze alle presenze in servizio (Tab. A), che opera esclusivamente in relazione all’attribuzione della quota di performance organizzativa.
Pertanto, l’assenza dal lavoro dovuta a maternità anticipata e/o obbligatoria, a congedi di paternità, a congedi parentali, a ragioni di cura e assistenza (propria o altrui) per disabilità (permessi L.104/92), a malattia per ricovero ospedaliero, Covid-19, isolamento fiduciario, quarantena o per terapie salvavita etc. inciderà negativamente ed in maniera automatica sulla determinazione della suddetta quota destinata a remunerare il personale beneficiario, come qualsiasi altra assenza dal lavoro.
A nostro avviso, detto criterio, oltre a non poter essere oggetto di regolazione unilaterale datoriale (materia di accordo), è contrario ai principi di solidarietà, uguaglianza sostanziale e protezione della salute e determina una grave lesione alle norme che assicurano parità di genere e tutela dei diritti delle persone con disabilità.
Utilizzare il parametro della “presenza effettiva in servizio” senza equiparazioni penalizza i genitori lavoratori, soprattutto donne, o chi è costretto ad assentarsi per provvedere alla cura e all’assistenza in ambito familiare.
Tutto ciò a dispetto della diffida inviata dalla Consigliera Nazionale di Parità all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (30/09/2020) e della raccomandazione emanata dal CUG (29/10/2021) sullo stesso tema.
Per detti motivi, nei giorni scorsi abbiamo chiesto alla DC Risorse Umane l’immediata rettifica delle istruzioni operative emanate.
Roma, 6 febbraio 2024
USB P.I.
Coordinamento Nazionale INL-MLPS-ANPAL