Ci giungono numerose segnalazioni da parte dei colleghi precari, relativi a pressioni da parte dei dirigenti scolastici, al fine di richiedere le ferie nei periodi di sospensione delle attività didattiche. A tal proposito vi forniamo alcuni chiarimenti e raccomandazioni. Stiamo infatti lavorando con i nostri legali per verificare la possibilità di impugnare provvedimenti lesivi dei diritti dei precari dovuti all’art.5 c.8 del D.L. 95/2012 in quanto questo è palesemente illegittimo (di seguito spieghiamo perché). Per far ciò occorre che i precari non accolgano le sollecitazioni o ordini verbali o scritti di richiedere le ferie nei periodi indicati dai dirigenti: al termine dell’anno scolastico (se non avremo avuto prima ragione) si richiederà il pagamento delle ferie non godute, se la scuola rifiuterà e solo di fronte ad un diniego potremo partire con il ricorso.
Intanto consideriamo che:
Il D.L. 95 andrebbe a modificare l’art. 19 del CCNL scuola che, al comma 2, dice che La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell’anno scolastico non è obbligatoria. E siccome nel restante periodo non si possono godere che 6 giorni, è necessario remunerare le ferie non godute. Il governo non doveva modificare una norma contrattuale, anche perché indirettamente rappresenta una delle parti contraenti e come ribadito dalla Corte di Cassazione ("I rapporti di lavoro pubblico contrattualizzato sono regolati esclusivamente dai contratti collettivi e dalle leggi sul rapporto di lavoro privato").
In alcuni istituti si sta addirittura procedendo con le ferie d’ufficio”. In questi casi contattateci subito per impugnare immediatamente l’atto.
Alcune norme riconoscono che il datore di lavoro, per esigenze di servizio, può disporre il periodo di ferie, per motivi tecnici, ma questo deve avvenire con soluzioni non penalizzanti per il lavoratore (lo dice ancora la Cassazione). Inoltre, un atto del genere potrebbe divenire giustificabile solo in prossimità della scadenza del contratto (se mancano 50 giorni e devi fruire di 30 giorni di ferie il datore di lavoro si può attivare), quindi nessuna giustificazione può essere addotta quando mancano 8 mesi al termine del contratto. Detto ciò, lasciamoli cuocere nel loro brodo e non chiediamo le ferie.
Alcuni Istituti stanno chiedendo la presentazione di un Piano ferie (misera “furbata” per obbligarvi a far risultare che siete voi a richiedere ferie a Natale e Pasqua), prassi consolidata per altre categorie, ma assurda nella scuola. Se proprio riuscissero a spuntarla nel farci prendere ferie durante le feste, queste sarebbero già calendarizzate. Però, poiché la mancata presentazione di un piano potrebbe forse essere considerato dal giudice come elemento a sfavore, consigliamo chi avesse ricevuto tali richieste in forma scritta, di chiederne la revoca perchè considerata illegittima e solo se reiterata potrà essere intesa esclusivamente come invito anche a ipotizzare un presumibile periodo (piano..) di ferie mano a mano che verranno maturate anche durante il periodo di svolgimento delle attività didattiche. Lasciamo al D. S. l’onere di rispondere che non è possibile concederle, oltre i 6 giorni previsti. Loro richiederanno forse un nuovo piano ferie, in tal caso contattateci immediatamente per permetterci di intervenire.
Per i supplenti brevi pare che la questione si stia chiarendo, dopo una nota della Funzione Pubblica dell’8 ottobre che permette il pagamento delle ferie non godute.
Stiamo comunque inviando alle scuole diffide preventive affinché si astengano dal porre in essere questi comportamenti (in allegato pubblichiamo il testo).
Ai colleghi precari chiediamo di essere fermi nel rifiutare di chiedere ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni. Del resto cosa abbiamo da perdere? Non appena esaurita la disamina del percorso legale da seguire, vi informeremo su come procedere.
Nel frattempo organizziamo forme di mobilitazione contro questa e le altre vergognose misure che questo governo sta imponendo ai lavoratori.