A seguito delle recenti modifiche normative che - nel solco di ulteriori penalizzazioni per i lavoratori pubblici - introducevano il differimento di due anni nella liquidazione del TFS (di competenza dell'INPDAP) USB scriveva al Fondo di Previdenza dei lavoratori del comparto Agenzie fiscali e MEF, esprimendo preoccupazione per la sorte della liquidazione dell'indennità di fine rapporto. La manovra finanziaria del 13 agosto, infatti, rischiava di introdurre nel meccanismo di calcolo dell'indennità liquidata dal Fondo di via Ziliotto un elemento di incertezza che avrebbe concretamente potuto ritardare la determinazione della somma spettante aI lavoratori che si accingevano ad andare in pensione.
Dopo la seduta del CdA del Fondo svoltasi in data 28 ottobre 2011 USB ha sollecitato la risposta alla propria nota, ottenendo per le vie brevi una serie di chiarimenti che hanno dimostrato la fondatezza delle nostre preoccupazioni, risolte da una soluzione tecnica adottata dal Fondo stesso, che condividiamo e che non porterà ad alcun ritardo nella corresponsione delle somme maturate da chi si accinge alla sudata e meritata pensione.
Per superare i problemi di applicazione dell’aliquota media da utilizzare nel calcolo dell’indennità finale, in assenza di indicazioni definitive da parte dell’INPDAP (che tarderanno ad arrivare in virtù del differimento biennale nella liquidazione della buonuscita, per effetto della manovra finanziaria estiva), si è scelto di applicare un’aliquota provvisoria per procedere poi all’eventuale conguaglio, una volta che sia conosciuta l'aliquota media definitiva.
Il Fondo di previdenza richiederà e sta richiedendo alle lavoratrici e ai lavoratori interessati, una copia del cedolino stipendiale riferito all'ultima mensilità percepita per poter calcolare autonomamente (e provvisoriamente) l'entità dell'aliquota media e quindi dell’imposta da applicare all’indennità.
Nella medesima nota, viene precisato agli interessati che qualora il competente Ufficio finanziario dovesse riscontrare una difformità tra l’aliquota fiscale applicata e quella effettivamente dovuta, ci potranno essere variazioni in aumento o in diminuzione dell'imposta effettivamente dovuta, ciò determinerà un conguaglio positivo o negativo.
Questa soluzione va incontro alle richieste formulate da USB di liquidare tempestivamente i lavoratori che vanno in pensione e che non subiranno il differimento temporale di cui al decreto-legge del 13 agosto 2011.