Alla Sevel di Atessa migliaia di lavoratori e lavoratrici sono costretti a lavorare a ritmi intensi, in particolare sulle linee di assemblaggio, per produrre un numero sempre maggiore di furgoni ducato; ma la velocità dei movimenti, associata alle posture a rischio, in particolare le braccia sollevate, ed all’applicazione di forza, provocano il sovraccarico biomeccanico delle articolazioni degli arti superiori, con conseguenti patologie muscolo-scheletriche (alle spalle, gomiti, polsi e mani).
Da un’indagine Usb, effettuata su circa il 10% dei lavoratori delle linee di assemblaggio, sono emersi dei dati allarmanti rispetto ai problemi muscolo-scheletrici: il 77% dei lavoratori dichiarano di avere dei problemi-patologie all’articolazione delle spalle (il 55% alle mani, il 44% ai polsi); il 70% dichiarano di avere dei dolori di livello forte e, per poter lavorare, sono costretti ad utilizzare farmaci antidolorifici!
Ma per i medici competenti della Sevel il problema non esiste!
Non esiste perché i tecnici dell’azienda hanno fatto le valutazioni dei rischi muscolo-scheletrici e, bontà loro, circa l’80% delle postazioni di lavoro risultano a rischio assente-lieve (fascia verde).
I medici competenti, quindi, con un’interpretazione molto “creativa“ degli obblighi previsti dall’art. 168 del Dlgs 81/08( quello sui rischi muscolo-scheletrici), hanno deciso che l’80% dei lavoratori, nonostante la diffusione dei problemi muscolo-scheletrici, non hanno bisogno della sorveglianza sanitaria (e delle relative visite mediche). Tutto questo perché, dalle “surreali“ valutazione dei rischi aziendali, l’indice di rischio delle loro postazioni risulta in “fascia verde”.
Ma, aldilà della scarsa attendibilità delle valutazioni dei rischi aziendali, cosa dice l’art 168 del Testo unico salute-sicurezza sulla sorveglianza sanitaria per i lavoratori che effettuano attività con rischio di sovraccarico biomeccanico a livello muscolo-scheletrico?
L’art.168, come confermato da una recente sentenza della Cassazione Penale (Sez. 3, 22 dicembre 2023, n. 51293), obbliga il datore di lavoro, se non riesce ad eliminare la movimentazione manuale dei carichi, ad adottare una serie di misure per la prevenzione di rischi muscolo-scheletrici e tra queste misure (alla lettera d del comma 2) risulta fondamentale la sorveglianza sanitaria dei lavoratori.
La sorveglianza sanitaria, quindi, è obbligatoria, aldilà dell’esito della valutazione dei rischi; rispetto agli obblighi del medico competente nella Sentenza citata si afferma: “il solo margine discrezionale, affidato dalla norma al medico competente... attiene alla frequenza della visita periodica, in funzione della valutazione del rischio e dei fattori individuali di rischio…”
I medici competenti della Sevel, non effettuando la sorveglianza sanitaria per i lavoratori delle linee di assemblaggio (con indice di rischio in fascia verde), hanno violato, oltre agli obblighi previsti dall’art 168 del Dlgs 81/08, una serie di articoli sia del Codice deontologico dei medici che del Codice specifico per i medici del lavoro; per questo motivo, con un esposto dell’avvocato Carlo Guglielmi, abbiamo chiesto all’Ordine dei medici “ di valutare ( nei loro confronti) ogni adeguata sanzione ivi inclusa, e prima tra esse, la radiazione “
La nostra iniziativa nei confronti dei medici della Sevel, considerata l’importanza della sorveglianza sanitaria, può essere estesa per la tutela della salute dei lavoratori di qualsiasi settore produttivo; per tutti i casi, cioè, in cui i medici competenti, anche se i lavoratori svolgono attività con rischi muscolo-scheletrici, non effettuano le visite mediche.