La Sentenza n. 896/2011 della Corte di Cassazione stabilisce che in caso di comportamento illecito del dipendente recante un danno all’azienda, l’imprenditore ha diritto di esigere il risarcimento del danno. Nella sentenza si specifica però, che il risarcimento non può effettuarsi riducendo lo stipendio del lavoratore (i minimi inderogabili stabiliti dal contratto di lavoro non sono riducibili), il cui diritto ad un’equa e proporzionata retribuzione non è derogabile.
Riferimenti legislativi:
Sentenza n.896/2011 della Corte di Cassazione