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Friuli Venezia Giulia

Il dirigente valuta "discrezionalmente" anche i diritti previsti dal contratto nazionale e dalle leggi

Trieste,

Come una "documentata grave infermità" viene derubricata a una concessione del principe di turno

<USB Pubblico Impiego>

Unione Sindacale di Base – aderente alla confederazione USB

Struttura: Università degli studi di Trieste

(usb@amm.univ.trieste.it)

 

 

Come anticipato durante l’incontro fra le delegazioni di parte pubblica e sindacale di mercoledì 26 novembre ’14, questa organizzazione sindacale segnala che i permessi previsti dal 1° comma dell’art. 30 del vigente CCNL, quadriennio normativo 2006/09, non sono soggetti ad alcuna valutazione discrezionale da parte del direttore generale (né del responsabile della struttura alla quale il dipendente è assegnato).

La lettera del comma citato non lascia alcun dubbio al riguardo:

 

“La comunicazione del dipendente sulla base di apposita documentazione, dà diritto a permessi retribuiti per i seguenti casi:

 

- partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove: giorni otto l’anno;

 

- lutti per decesso del coniuge o di un parente entro il secondo grado o di affini di primo grado o del convivente, purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica, giorni tre per evento;

 

- documentata grave infermità, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge n. 53/2000, del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica, fatto salvo quanto previsto in alternativa dallo stesso comma 1, ultimo periodo: giorni tre l’anno”.

 

Con riferimento all’ipotesi di cui al terzo punto del succitato comma, la Legge 08.03.00, n. 53, art. 4 (“Congedi per eventi e cause particolari”) prevede che la lavoratrice e il lavoratore “hanno diritto”, senza porre alcuna ulteriore condizione se non quella di documentare la grave infermità.

Nonostante la chiarezza della previsione contrattuale, il correlato modulo scaricabile dal sito internet dell’ateneo prevede che “la richiesta di permesso in argomento verrà valutata “discrezionalmente” da parte del direttore generale”.

Ciò premesso, questo sindacato chiede l’immediato ripristino della previsione legislativa e contrattuale.

 

Il coordinamento USB di ateneo

Fulvio Grasso e Ferdinando Zebochin