La bozza del DDL votata lo scorso 17 novembre contiene importanti, e per certi versi preoccupanti, novità sul fronte della “negazione del diritto alla casa”, tema sul quale pare che l’attuale Governo si stia specializzando. In particolare la Legge introdurrebbe un nuovo articolo, il 634-bis, ossia il reato di occupazione denominato “Occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui”, con una pena tale da consentire l’applicazione di misure cautelari oltre che l’arresto in flagranza. A fare il paio sarebbe l’articolo 321-bis del codice di procedura penale “Reintegrazione nel possesso dell’immobile”. In sostanza le norme introdurrebbero da un lato pene più severe per l’occupazione e procedure più rapide per ottenerne il rilascio. La filosofia del primo articolo sarebbe quella di punire le occupazioni di immobili che sottraggono dal godimento dello stesso il legittimo proprietario, anche ma non solo laddove l’alloggio rappresenti la principale o unica soluzione abitativa del denunciante, con pene dai due ai sette anni, con una rapida esecuzione dello sgombero dello stesso in disposto con il 321-bis.
Ma non è tutto, nell’articolo 634-bis è contenuta una locuzione che si presta a un’interpretazione estensiva, secondo la quale verrebbe esposto alla denuncia anche chi “impedisce il rientro nel medesimo immobile del proprietario o di colui che lo detiene legittimamente, è punito con la reclusione da due a sette anni”. Un’applicazione che porterebbe quindi alla denuncia di chiunque sia depositario di un provvedimento di sfratto, sia esso per morosità incolpevole che per finita locazione, laddove non lasci immediatamente l’alloggio una volta divenuto esecutivo il provvedimento originario. Questo tipo di impostazione normativo è a nostro avviso estremamente pericoloso poiché rischia di criminalizzare ancor di più il Diritto alla Casa, oltre che introdurre ulteriori meccanismi volti a reprimere qualsiasi forma di solidarietà. Si basti pensare che i meccanismi di procedura penali usati sono gli stessi che si attuano in genere per i reati di estrema gravità (ad es. da Codice Rocco) rispetto ai quali si tutelano beni giuridici di primaria importanza quali l'integrità fisica della persona e la sicurezza. Di certo, non il diritto di proprietà. Si badi inoltre che alcuna valutazione di merito spetterebbe riguardo alla situazione in essere da parte del soggetto occupante, o di chi con egli solidarizza, e delle ragioni di necessità che eventualmente lo hanno spinto a provvedere in questo senso. Si procede infatti con urgenza già prima dell'esercizio dell'azione penale e non si lascia spazio alla valutazione in concreto. Chi occupa, per qualsiasi ragione, va innanzitutto sgomberato
Ad oggi il Governo non ha introdotto alcuna norma volta a calmierare i canoni o a garantire l’accesso all’Edilizia Pubblica per tutti quanti ne hanno diritto, così come non ha speso una parola per il preoccupante numero crescente delle esecuzioni degli sfratti e per la contestuale impossibilità per milioni di famiglie di accedere ad un affitto. Eppure si è espresso, per bocca del Presidente del Consiglio stesso, con grande favore rispetto agli sgomberi delle case popolari e, adesso, si appresta a emanare un provvedimento normativo con un potenziale devastante: quello di criminalizzare un intero settore della società, ossia quello che non riesce a pagare l’affitto e/o a collocarsi su un mercato che impone prezzi folli, capaci di incidere fino al 60% sul reddito delle famiglie, già strozzate dall’inflazione, senza ricevere quasi nessuna forma di aiuto o supporto dallo Stato e dagli enti locali. Al di la della pericolosità di una applicazione estensiva, che comunque impone all’esecutivo ed alle forze politiche una integrale revisione di quanto approvato, è questo il punto più rilevante dell’iniziativa dell’esecutivo. Il trattare il tema abitativo solo ed esclusivamente dal punto di vista dell’ordine pubblico, disconoscendone i caratteri sociali ed economici.
Asia-Usb