Come già detto in precedenti comunicati alla USB, in quanto non firmataria del Contratto Nazionale delle Funzioni Centrali, è stato impedito dalle altre Organizzazioni sindacali di partecipare agli ultimi incontri per la sottoscrizione definitiva dell’accordo sulla rinegoziazione e rideterminazione del tasso di interesse dei mutui ai dipendenti INAIL in servizio.
Su questo tema la USB era intervenuta più volte anche per adeguare gli accordi Inail a quelli sottoscritti per i dipendenti dell’INPS, accordi a cui la USB aveva partecipato e che aveva firmato, poste le nuove migliori condizioni.
Avremmo quindi voluto firmare l’accordo anche in INAIL, che riprende le stesse modalità fissate negli accordi INPS, ma seppur paradossale non possiamo firmare un accordo su cui siamo d’accordo e che abbiamo già firmato in altro tavolo negoziale.
Nel merito la determina del Presidente Prof. De Felice del 24 settembre n. 380 stabilisce le nuove modalità legando la determinazione del tasso di interesse dei mutui al T.R.E (tasso di riferimento europeo) che comporta una riduzione all’1,50% per i primi 20 anni ed al 2,00% dal 21°a 35° anno.
Qualcuno ha sollevato dubbi sul fatto che, legando la determinazione del tasso alla possibile variazione del T.R.E, ci potrebbero essere nel futuro aumenti automatici del tasso di interesse sui mutui già stipulati, trasformando un tasso fisso in tasso variabile.
Smentiamo nettamente questa eventualità in quanto nella stessa determina si afferma:
“(..) i mutui già in essere sono originati da atti negoziali, la cui modifica presuppone un’espressa manifestazione di volontà della parte mutuataria mediante l’acquisizione di un formale “atto di adesione” compilato e firmato dalla parte mutuataria stessa”
Che è perfettamente in linea con l’Art. 1825 del C.c. che rinvia al contratto di mutuo la fissazione dei termini.
Ovvero periodo, tipologia (fisso/variabile) e percentuale del tasso da applicare con riferimento all’Art.1824 sempre del C.c.
Quindi; la modifica del tasso di interesse da fisso a variabile, non può avvenire se non attraverso un nuovo contratto e pertanto, una volta stabilita la natura fissa del tasso non è possibile intervenire unilateralmente ed in via automatica ad una sua modifica.
Quello che potrà succedere è che all’eventuale aumento del T.E.R i nuovi e soltanto i nuovi contratti di mutuo potranno registrare un aumento degli interessi, mentre quelli già sottoscritti rimarranno fissati ai valori temporali e percentuali a quelli stabiliti nella negoziazione già avvenuta in precedenza.
USB PI INAIL