Al Presidente della Regione Abruzzo
Al Presidente della Regione Basilicata
Al Presidente della Regione Calabria
Al Presidente della Regione Campania
Al Presidente della Regione Emilia-Romagna
Al Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia
Al Presidente della Regione Lazio
Al Presidente della Regione Liguria
Al Presidente della Regione Lombardia
Al Presidente della Regione Marche
Al Presidente della Regione Molise
Al Presidente della Regione Piemonte
Al Presidente della Regione Puglia
Al Presidente della Regione Sardegna
Al Presidente della Regione Siciliana
Al Presidente della Regione Toscana
Al Presidente della Regione Umbria
Al Presidente della Regione Valle D'Aosta
Al Presidente della Regione Veneto
Al Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano
Al Presidente della Provincia Autonoma di Trento
e, p.c. All'On. Raffaele Fitto Ministro per i Rapporti con le Regioni e per la Coesione Territoriale
Come di consueto, in vista della prossima stagione estiva, ritengo utile ed opportuno condividere alcune riflessioni con le SS.LL. affinche', in linea con i presenti "indirizzi operativi", predisposti ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n.343, convertito dalla legge 9 novembre 2001, n.401, si possano promuovere, attivare ed adottare tutte le azioni e le iniziative utili a prevenire ed a fronteggiare gli incendi boschivi e di interfaccia, oltre che ogni situazione di emergenza conseguente, soprattutto nell'ottica della salvaguardia delle persone e dei beni.
Dal bilancio degli ultimi anni, risulta che le situazioni emergenziali legate agli incendi boschivi e di interfaccia che hanno colpito il nostro Paese, con conseguenze sovente tragiche, mostrano un trend in parziale diminuzione. Questo risultato e' stato ottenuto grazie ad una crescita del Sistema Paese, a tutti i livelli di responsabilita' coinvolti nella prevenzione e nella lotta attiva, anche favorito da condizioni meteo-climatiche in generale meno favorevoli all'innesco degli incendi.
I risultati raggiunti non possono tuttavia essere considerati un punto di arrivo, perche' il fenomeno continua ad interessare vaste aree del territorio nazionale, coinvolgendo il patrimonio boschivo ed esponendo al rischio le infrastrutture e gli insediamenti urbani, con significative perdite di carattere ambientale e monetario, ancora piu' gravi nell'attuale congiuntura economica.
Ritengo quindi che sia necessario consolidare e potenziare gli sforzi ed i risultati fin qui ottenuti, con un'adeguata ed efficiente risposta in termini di sorveglianza, avvistamento e lotta attiva, una puntuale attivita' di prevenzione e di pianificazione di protezione civile, nonche' attraverso il coordinamento del flusso delle informazioni tra i diversi soggetti competenti. A tale proposito preoccupa la decisione di includere, tra i trasferimenti a favore delle Regioni a statuto ordinario da tagliare per l'annualita' in corso ai sensi dell'art. 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.122, anche quelli relativi alla legge 21 novembre 2000, n.353 che, in parte, sostengono e finanziano le attivita' di previsione, prevenzione e lotta attiva che la legge affida alle Amministrazioni da Voi governate.
Inoltre, preme sottolineare, sostenuto anche dalle esperienze degli anni precedenti che, laddove l'organizzazione delle competenze e l'assegnazione delle responsabilita' nelle strutture che governano le attivita' di antincendio boschivo e di protezione civile, sono tra loro connesse o quantomeno ben coordinate, l'azione di contrasto risulta certamente di maggiore tempestivita', efficacia ed efficienza. In tale senso rinnovo l'invito alle SS.LL. affinche' sia assicurato un puntuale coordinamento tra le competenze in materia di incendi boschivi e di protezione civile, laddove non gia' integrate.
In ultimo e' utile ribadire che la materia degli incendi boschivi, nel vigente ordinamento, e' posta in capo alle
Amministrazioni regionali ed alle Province Autonome, ad eccezione, nell'ambito strettamente operativo, della responsabilita' attribuita al Dipartimento della protezione civile per il concorso della flotta aerea dello Stato nella lotta attiva, secondo le procedure che verranno emanate al riguardo. In tale contesto, partecipo alle SS.LL.
con soddisfazione che, dopo le problematiche vicende dei mesi scorsi che hanno interessato la linea dei velivoli Canadair, che costituiscono pilastro fondamentale della flotta dello Stato, tali mezzi sono nuovamente operativi.
Pertanto, nell'indicare, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2005, n.90, convertito dalla legge 26 luglio 2005, n.152, l'inizio della prossima campagna estiva al 15 giugno 2011 ed il termine al 30 settembre 2011, al fine di garantire una risposta tempestiva ed efficace, sia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia, sia, eventualmente, di protezione civile, vogliano le SS.LL. organizzare le proprie attivita' secondo le seguenti indicazioni:
a) Attivita' di previsione e prevenzione
favorire presso ciascuna Regione e Provincia Autonoma l'attivazione dei Centri Funzionali Decentrati, di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004, anche integrandoli, ove possibile, con i diversi settori di rischio; nello specifico, curare quello preposto alle attivita' di previsione, monitoraggio e sorveglianza delle condizioni di rischio determinate dagli incendi boschivi e di interfaccia, anche al fine di assicurare, secondo le indicazioni delle linee guida di cui al decreto ministeriale 20 dicembre 2001, Parte II, Punto 12, la predisposizione di bollettini a livello regionale per l'organizzazione del sistema di lotta attiva e per quello di allertamento ai fini di protezione civile, ai diversi livelli territoriali;
attivare ogni possibile forma di sensibilizzazione e di stimolo nei confronti di Enti e Societa' che gestiscono le infrastrutture, nonche' degli Enti locali competenti, affinche' vengano rimosse le condizioni favorevoli all'innesco ed alla propagazione degli incendi, in particolare nelle fasce perimetrali delle zone antropizzate, delle infrastrutture strategiche e della rete viaria, anche attraverso la minimizzazione della massa combustibile e la realizzazione di fasce di salvaguardia. Parallelamente si sollecitano gli Enti e gli Organi competenti ad attivare tutte le opportune forme di vigilanza del territorio atte a verificare le eventuali inadempienze;
promuovere ogni possibile azione di impulso finalizzata alla sensibilizzazione dei Comuni interessati da incendi boschivi, affinche' istituiscano ovvero aggiornino il catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco, ai sensi all'art. 10, comma 2 della legge n.353 del 2000, sulla base, quantomeno, dei dati contenuti nel Sistema Informativo della Montagna curato dal Corpo Forestale dello Stato, o comunque disponibili presso sistemi regionali, al fine di rendere cogenti i vincoli e le prescrizioni di cui al comma 1 del predetto art. 10;
potenziare ed ottimizzare l'organizzazione ed il coordinamento del personale appartenente alle organizzazioni di volontariato, riconosciute secondo la vigente normativa, ed impiegate, ai diversi livelli territoriali, nelle attivita' di sorveglianza, vigilanza e presidio del territorio, nelle aree e nei periodi di maggior rischio;
prevedere, ai sensi dell'art, 7, comma 6, della legge n, 353 del 2000, forme di incentivazione, anche economica, per il personale stagionale utilizzato nelle attivita' di prevenzione, pattugliamento e lotta attiva in stretto rapporto ai risultati ottenuti in termini di riduzione delle aree percorse dal fuoco, sulla scorta delle positive esperienze in tal senso adottate in alcune realta' italiane.
b) Attivita' di pianificazione ai sensi della legge quadro sugli incendi boschivi
definire la delimitazione delle aree e dei periodi a rischio, prevedendo anche opportune iniziative finalizzate ad inibire ogni azione, anche solo potenziale, che determini l'innesco di incendio, definendo con le Prefetture - Uffici Territoriali di Governo l'eventuale attivita' di controllo del territorio da parte delle forze di polizia;
provvedere all'annuale revisione del Piano regionale per la programmazione delle attivita' di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 353 del 2000, redatto secondo le linee guida di cui al decreto ministeriale 20 dicembre 2001, evidenziando gli obiettivi prioritari da difendere, nonche' il modello di intervento che riporti le attivita' necessarie ad una efficace gestione dell'emergenza;
assicurare il fondamentale raccordo tra il suddetto Piano regionale ed i Piani per i Parchi e le Riserve Naturali dello Stato, predisposti dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ai sensi dall'art. 8, della legge n. 353 del 2000;
definire, anche tramite le intese eventualmente sottoscritte a livello regionale previste dall'art. 7, della legge n. 353 del 2000, l'uniformita' e l'ottimizzazione delle procedure operative di intervento nelle attivita' di contrasto a terra degli incendi, specificando a chi compete la direzione tecnica ed il coordinamento delle operazioni nel caso di soprassuoli prevalentemente forestali, oppure prevalentemente antropizzati;
assicurare che il modello organizzativo per lo spegnimento a terra preveda un congruo quantitativo di squadre di intervento, debitamente addestrate e equipaggiate, dislocate per ambito territoriale di pertinenza e in considerazione degli obiettivi prioritari da salvaguardare; provvedere, altresi', all'indispensabile presenza, per ognuno dei suddetti ambiti territoriali, di almeno un direttore/responsabile delle operazioni di spegnimento - dotato di professionalita' e profilo di responsabilita' tali da consentire l'ottimale coordinamento delle attivita' delle squadre medesime con quelle dei mezzi aerei - anche appartenente, previa specifica intesa, alle strutture operative del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e del Corpo Forestale dello Stato.
c) Attivita' di pianificazione di protezione civile
sollecitare e sostenere i Sindaci nella predisposizione e nell'aggiornamento dei piani comunali o intercomunali di protezione civile, con particolare riferimento al rischio di incendi di interfaccia, anche di carattere speditivo come gia' sperimentato in molte regioni dopo i tragici eventi dell'estate 2007, nella definizione delle procedure di allertamento del sistema locale di protezione civile e nella mappatura del territorio secondo i diversi livelli di rischio di incendi di interfaccia, nonche' nelle attivita' di informazione alla popolazione al verificarsi di incendi sul territorio comunale;
promuovere l'elaborazione di specifici piani di emergenza per gli insediamenti, le infrastrutture e gli impianti turistici, anche temporanei, posti all'interno o in stretta adiacenza di aree boscate;
provvedere, ove possibile, alla definizione di specifiche intese ed accordi tra Regioni e Province Autonome, anche limitrofe, nell'ambito delle quali trovare un'appropriata e coordinata sintesi delle iniziative volte ad assicurare una pronta ed efficace cooperazione e condivisione di uomini e mezzi, in particolare del volontariato, nonche' di mezzi aerei da destinare ad attivita' di vigilanza e di lotta attiva agli incendi boschivi sia in caso di eventi particolarmente intensi e dannosi, sia durante periodi ritenuti a maggior rischio.
d) Attivita' di lotta attiva agli incendi boschivi e di interfaccia e di gestione dell'emergenza
assicurare la piena integrazione procedurale e operativa con le amministrazioni statali, centrali e periferiche, in relazione all'impiego sia di risorse strumentali sia di conoscenze specialistiche, valutando, altresi', il ricorso ad accordi per l'utilizzo di figure professionali adeguate alle esigenze operative, ove non presenti nella struttura regionale o provinciale;
garantire un costante collegamento tra le Sale Operative Unificate Permanenti (SOUP), di cui all'art. 7, della legge n. 353 del 2000, e le Sale operative regionali di protezione civile, laddove non gia' integrate, nonche' il necessario e permanente raccordo con il Centro Operativo Aereo Unificato (COAU) e la Sala Situazione Italia del Dipartimento della protezione civile, ai fini, rispettivamente, della richiesta di concorso aereo e del costante aggiornamento sulla situazione a livello regionale delle emergenze derivanti dagli incendi di interfaccia;
assicurare, cosi' come previsto dall'art. 7 comma 3, della legge n. 353 del 2000, un adeguato assetto della propria SOUP ovvero, per quanto concerne le Regioni a statuto speciale e le Province Autonome, dell'eventuale analoga struttura di coordinamento, prevedendone un'operativita' di tipo continuativo nei periodi di maggior rischio di incendio boschivo, ed integrando le proprie strutture con quelle del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, del Corpo Forestale della Stato e dei Corpi Forestali Regionali e/o Provinciali, nonche', ove necessario, con personale delle organizzazioni di volontariato riconosciute, delle Forze di Polizia e delle altre componenti e strutture operative di cui alla legge n. 225 del 1992;
valutare la possibilita' di definire gemellaggi tra Regioni, e tra Regioni e Province Autonome, per l'attivita' di lotta attiva agli incendi boschivi, intesi non solo come scambio di esperienze e conoscenze tra strutture ed operatori ma, soprattutto, come strumento di potenziamento del dispositivo di intervento nelle aree a maggior rischio del Paese;
assicurare la diffusione e la puntuale attuazione delle "Disposizioni e procedure per il concorso della flotta aerea dello Stato nella lotta attiva agli incendi boschivi", emanate dal Dipartimento della protezione civile, onde garantire la prontezza, l'efficacia e la tempestivita' degli interventi, nonche' l'impiego ottimale dei mezzi aerei rispetto alle tipologie di evento;
provvedere all'ottimizzazione delle procedure di valutazione delle richieste di concorso allo spegnimento indirizzate al COAU del Dipartimento della protezione civile, essendo peraltro evidente quanto il ricorso al mezzo aereo debba essere residuale e riferito esclusivamente alle situazioni di reale necessita' rispetto all'attivita' di contrasto a terra;
adottare tutte le misure necessarie, compresa l'attivita' di segnalazione all'Ente nazionale per l'aviazione civile ai sensi dell'art. 712 del Codice della Navigazione, affinche' impianti, costruzioni ed opere che possono costituire ostacolo per il volo degli aeromobili antincendio ed intralcio alle loro attivita', siano provvisti di segnali, incrementando in tal modo la sicurezza dei voli della flotta aerea antincendio;
fornire il continuo aggiornamento delle informazioni relative alle fonti di approvvigionamento idrico, con particolare riferimento alla presenza anche temporanea di ostacoli e pericoli per la navigazione aerea ed al carico d'acqua;
definire opportune intese con le Capitanerie di Porto sia per identificare e garantire aree a ridosso delle coste idonee per il pescaggio dell'acqua a mare da parte dei mezzi aerei e sicure anche per le attivita' di pesca e balneazione, sia per assicurare l'eventuale intervento da mare per il soccorso alle popolazioni qualora minacciate da incendi prossimi alla linea di costa.
Infine, consapevole del valore dell'educazione e della formazione del senso civico quale forma indiretta, ma efficace, di prevenzione, si chiede di porre particolare cura alla promozione di iniziative per la diffusione della cultura di protezione civile tra i cittadini, che, in particolare, illustrino le corrette norme di comportamento da adottare per salvaguardare l'ambiente e mettano in evidenza le gravi conseguenze che derivano dagli incendi boschivi e di interfaccia.
Confido vivamente nella tempestiva e puntuale attuazione dei presenti indirizzi operativi, anche con il concorso di tutte le diverse componenti istituzionali chiamate ad operare a diverso titolo, al fine di garantire il coordinamento della risposta organizzativa ed operativa nell'imminente stagione estiva 2011.
Roma, 13 maggio 2011
Il Presidente: Berlusconi