A seguito della sentenza 3425/19 della Cassazione ad ogni lavoratore italiano viene riconosciuto il diritto di percepire, durante il periodo feriale, la stessa retribuzione che percepisce “normalmente” durante lo svolgimento della propria attività lavorativa.
Questo principio, diciamo noi sacrosanto, via via nel tempo era stato negato dai vari contratti nazionali ed aziendali, firmati dai sindacati “concertativi” CGIL-CISL-UIL-UGL, quest’ultima nelle sue mille sfaccettature categoriali, che hanno “gonfiato” la busta paga di indennità da percepire solo ed esclusivamente se presenti al lavoro. Quindi se si andava in ferie quelle indennità si perdevano e si percepiva uno stipendio notevolmente inferiore rispetto a quando si era regolarmente al lavoro.
Questo è stato dichiarato illegittimo, sia dalla Corte di Giustizia Europea che dalla Cassazione, ed è stato sancito che, essendo le ferie un DIRITTO TUTELATO DALLA CARTA DEI DIRITTI DELL’UOMO, DALLA CARTA FONDATIVA DELL’UNIONE EUROPEA, ed in Italia; DALLA COSTITUZIONE, il lavoratore in ferie deve percepire lo stesso stipendio di come quando lavora, per evitare che un regime di vita inferiore, quale quello che si verificherebbe con meno stipendio, faccia optare il lavoratore a rinunciare ad un suo fondamentale diritto.
Purtroppo la cosa non è automatica: per vedersi riconosciuto il diritto affermato prima dalla Corte di Giustizia Europea e poi dalla Cassazione, ogni singolo lavoratore dovrà in un qualche modo mettere, “in mora” l’azienda in cui lavora con un atto interruttivo che fermi la prescrizione dei suoi diritti e intimi il pagamento del dovuto.
Quasi sicuramente l’azienda farà finta di niente, oppure risponderà che la richiesta è infondata perché la stessa ha corrisposto le retribuzioni contrattualmente previste.
In questo caso il lavoratore non rimarrà altro che fare una causa legale di merito; ricordando sempre che quando ci si affida ad un giudice non è detto che si vinca sempre. In questo caso particolare ci sono buone possibilità in quanto la sentenza della Cassazione poggia le sue ragioni su innumerevoli sentenze favorevoli della Corte di Giustizia Europea.
USB con i suoi delegati RSA e RSU è a disposizione di tutti i lavoratori per informazioni e per, eventualmente, preparare la comunicazione individuale di messa in mora per, fermare la prescrizione e vedersi riconosciuto il diritto, che dovrà inevitabilmente essere fatta con dei determinati criteri per avere valenza.
Malpensa/Linate, 01 agosto 2019
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