ARRESTO FINO AD UN MESE o AMMENDA DA 200 A 660 EURO PER IL LAVORATORE CHE:
- non osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- non utilizza correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché idispositivi di sicurezza;
- non utilizza in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a sua disposizione;
- non si adopera direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, DANDONE NOTIZIA AL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA;
- non segnali immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto LE DEFICIENZE DEI MEZZI e dei dispositivi di protezione e di qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza;
- rimuova o modifichi senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- compia di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di sua competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- non partecipi ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- non si sottoponga ai controlli sanitari previsti dalla Norma legislativa o comunque disposti dal medico competente.
QUESTO E’ QUELLO CHE PREVEDE LA LEGGE:
“ TESTO UNICO SULLA SICUREZZA DEI LAVORATORI “
LA STESSA LEGGE IMPONE INVECE AI DATORI DI LAVORO:
- DI PROTEGGERE non solo l’aspetto fisico del lavoratore, ma anche quello mentale e sociale;
- DI CONTRASTARE LE MINACCE CHE POSSONO COMPROMETTERE LA SALUTE DEL LAVORATORE SIANO ESSE DI NATURA FISICA, BIOLOGICA, CHIMICA, MA ANCHE QUELLE DI NATURA PSICO SOCIALE E QUELLE CHE DERIVANO DALLO STRESS-LAVORO CORRELATO;
- DI CONSIDERARE il lavoratore come interlocutore primario, per pianificare ogni azione di tutela.
NON E’ CASUALE CHE GIA’ STIANO ARRIVANDO LE PRIME
CONDANNE PER LE AZIENDE ( 1 milione e mezzo di euro per F.S. logistica ) dopo che i Magistrati hanno accertato una condotta aziendale caratterizzata da negligenza, imprudenza, imperizia, dall’aggiramento delle leggi e dei regolamenti, che hanno consentito un vantaggio all’azienda, ad esempio sotto forma di un risparmio sui costi di gestione.
LE RAPPRESENTANZE SINDACALI DI BASE INVITANO
tutti i lavoratori a tutelare la propria e l’altrui salute sul posto di lavoro, denunciando agli R.L.S. e ai delegati aziendali di R.D.B., ogni situazione di rischio nella quale ci si può trovare coinvolti durante il servizio, come ad esempio:
- le aggressioni fisiche e/o verbali da parte dell’ utenza e/o dei superiori gerarchici;
- i rischi e gli episodi di infortunio relativi alle lavorazioni sulle macchine operatrici o quelli dovuti alla mancata manutenzione degli autobus;
- la fatica fisica e lo stress mentale, conseguenti alle condizioni della viabilità cittadina e agli orari di percorrenza delle linee di trasporto pubblico.
LE RAPPRESENTANZE SINDACALI DI BASE SI IMPEGNANO AFFINCHE’ LA LEGGE TROVI UNA TOTALE APPLICAZIONE IN OGNI POSTO DI LAVORO