Lavoro interinale – a somministrazione (staff leasing).
Ritorna lecito il lavoro in affitto a tempo indeterminato, estensibile a tutti i settori con la stipula di contratti collettivi, non solo nazionali ma anche semplicemente territoriali e aziendali.
Legale il ricorso alla somministrazione di mano d’opera a tempo indeterminato per i settori che si occupano di servizi alla persona e alla famiglia (nel pubblico e nel privato).
Le aziende possono assumere lavoratori interinali anche se hanno appena licenziato dei lavoratori stabili, basta assumere lavoratori presi dalle liste di mobilità e “garantirgli” un contratto di almeno 3 mesi.
Lavoro accessorio – buoni lavoro – (voucher).
Per le prestazioni lavorative retribuite con “marchette” prepagate si è esteso il loro possibile utilizzo anche da parte degli Enti locali per i lavori di pulizia, manutenzione e giardinaggio.
Liberalizzazione dell’utilizzo dei “voucher”per:
- studenti e pensionati per ogni tipo di attività;
- prestazioni richieste da parte delle imprese familiari;
- prestazioni rese da lavoratori già assunti con contratto part-time (da altre aziende).
Apprendistato.
I contratti collettivi possono prevedere una retribuzione inferiore per gli apprendisti calcolata su base percentuale in alternativa o in aggiunta all’attuale sistema di sottoinquadramento (anche di 2 livelli inferiori). Riferimenti: Art. 2, commi dal 142 al 155, Legge 191/2009 (Legge Finanziaria 2010).