Si riporta il testo integrale della nota inviata oggi da USB alla Direzione Regionale della Lombardia in riferimento alla prossima assunzione di 926 funzionari tributari:
Oggetto: selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 926 funzionari tributari
La scrivente O.S, in riferimento alla procedura concorsuale in oggetto individuata,
considerato
che alla data del 26 Giugno 2024 (data presunta per la presa di servizio in Lombardia, in base a quanto comunicato alle OO.SS. in data 10 Maggio 2024) le candidate ed i candidati che intendono prendere servizio presso la Direzione Regionale della Lombardia dovranno aver provveduto ad interrompere ogni altro rapporto di lavoro subordinato già in essere;
che in relazione alla maggior parte dei rapporti di lavoro subordinato è previsto l’obbligo per le Lavoratrici ed i Lavoratori di comunicare le dimissioni al datore di lavoro con termini di preavviso imperativi, pena l’applicazione di penali e trattenute che possono ammontare anche a più di una mensilità;
che l’incertezza che ha caratterizzato la procedura concorsuale in merito alle tempistiche ed alla conclusione della stessa (dati i numerosi rinvii inerenti alla pubblicazione delle graduatorie che si sono susseguiti da inizio anno e le continue voci su un possibile annullamento della procedura) non ha consentito ai candidati ed alle candidate di programmare l’interruzione dei rapporti di lavoro in essere.
che, presumibilmente, il termine sopra indicato (26 Giugno p.v.) non permetterà a molte Lavoratrici e a molti Lavoratori di rispettare i termini di preavviso previsti dai contratti, con la conseguenza che saranno quindi costretti a subire penali e trattenute;
che ad avviso della scrivente O.S., vista la particolare congiuntura economica e sociale, in cui la questione salariale rappresenta una vera e propria emergenza, deve essere compiuto ogni sforzo per evitare che le Lavoratrici ed i Lavoratori coinvolti (che probabilmente riceveranno lo stipendio dopo 2 mesi dall’effettiva presa di servizio) subiscano un pregiudizio economico evitabile;
CHIEDE
a codesta Spettabile Direzione Regionale di accordare a chi lo richiederà, previa esibizione della documentazione comprovante l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato che preveda termini di preavviso incompatibili con il termine fissato per la presa di servizio, il differimento della stessa ad una data che consenta al personale interessato di non subire alcun pregiudizio economico.
La scrivente O.S., inoltre, considerato che, secondo la costante Giurisprudenza Amministrativa,
-in base a quanto previsto dall’art. 97, comma 2 Cost. e dall’art. 28, comma 1, D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, esiste nel nostro ordinamento un principio generale di “stretta vincolatività dell’ordine di graduatoria” nell’assegnazione delle sedi concorsuali ai vincitori;
-in sede di assegnazione delle sedi ai vincitori di concorso la P.A. non ha alcun potere discrezionale di “gestione” dei procedimenti e di valutazione discrezionale delle diverse situazioni, in quanto l’assegnazione è l’atto conclusivo di un tipico procedimento concorsuale, che è regolato dal bando e dai principi costituzionali di cui all’art. 97 Cost. II co.;
-la regola dell'attribuzione delle sedi dei vincitori in esito alla posizione assunta da ciascuno di essi in graduatoria è espressamente sancito, dall’art. 28, I° comma del Regolamento recante norme generali per svolgimento dei concorsi e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi di cui al D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 per cui “Le amministrazioni e gli enti interessati procedono a nominare in prova e ad immettere in servizio i lavoratori utilmente selezionati, anche singolarmente o per scaglioni, nel rispetto dell'ordine di avviamento e di graduatoria integrata”;
-il criterio dell'assegnazione delle sedi di concorso ai vincitori secondo l'ordine di graduatoria costituisce un principio normativo generale della materia concorsuale che opera anche nei casi in cui non sia espressamente previsto dal bando;
-la scelta della sede tra quelle non ancora occupate da chi lo precede in graduatoria è un legittimo interesse giuridico del vincitore;
-deve essere escluso che l’Amministrazione possa derogare alla tassatività dell’ordine di graduatoria nell’assegnazione;
-l’amministrazione deve necessariamente far luogo all’assegnazione di tutti i vincitori nell’ordine di merito della graduatoria finale del corso di formazione secondo le regole dell’imparzialità e del buon andamento;
-risulta pertanto illegittima l’assegnazione delle sedi secondo criteri diversi da quello dell’ordine della graduatoria;
INVITA
codesta Spettabile Direzione Regionale, nel rispetto dei principi normativi sopra richiamati ed al fine di evitare l’instaurarsi di gravose procedure di contenzioso giudiziale tra Ente e candidati vincitori, a procedere all’assegnazione delle sedi concorsuali disponibili secondo l’ordine di merito della graduatoria.
Distinti Saluti.
p. USB P.I. – Agenzie Fiscali Lombardia
Raoul Masini