Al Ministro dell'Interno
Prefetto Luciana LAMORGESE
Al Sottosegretario di Stato all'Interno con delega ai Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
On. Carlo SIBILIA
Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Capo Dipartimento
Prefetto Laura LEGA
Tramite:
Ufficio I - Gabinetto del Capo Dipartimento
Capo del Gabinetto del Capo Dipartimento
Viceprefetto Roberta LULLI
Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
Vice Capo Dipartimento Vicario
ing. Fabio DATTILO
Alla Direzione Centrale per l’Amministrazione Generale dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Prefetto Giacomo BARBATO
Al responsabile dell'ufficio Garanzia dei Diritti Sindacali
dott.ssa Silvana LANZA BUCCERI
Egregi,
la legge n°335/95 (Legge Dini) stabiliva che per coloro che non avevano raggiunto 18 anni di contribuzione al 31.12.95, per ovviare ad un sistema di calcolo pensionistico meno favorevole rispetto al passato, si sarebbe dovuto provvedere ad una formula pensionistica complementare. Ricordiamo che specifiche Leggi tra cui la n°448/1988 e la n°252/2005 di cui in oggetto gettano le basi per l’istituzione di forme pensionistiche integrative per il personale del CNVVF.
La ratio di istituire questo “secondo pilastro” consisteva nell’istituzione di fondi “negoziali” utili ad integrare la pensione erogata dall’organismo di previdenza obbligatoria, così da garantire al personale VVF in regime di sistema previdenziale misto e soprattutto per tutti coloro che rientrano nel sistema previdenziale contributivo puro, di poter accedere ad un trattamento economico dignitoso. Nulla è stato fatto da allora; non sono stati emessi decreti attuativi nel merito e non sono state avviate le procedure di concertazione/contrattazione.
Le sentenze n°2122/2014 e 2123/2014 il Tar del Lazio diffidava prima l’amministrazione pubblica ad adempiere e successivamente a nominare un commissario ad acta visto nulla si muoveva per il recepimento di queste norme. Nonostante la perdurante inerzia da parte degli organi responsabili all’avvio del procedimento, una svolta è arrivata da parte della giurisprudenza della Corte dei Conti per la regione Puglia con la sentenza n° 207/2020 del Maggio 2020 dove ritiene infondata la pretesa del ricorrente al sistema previdenziale retributivo, in quanto non esiste un “diritto al regime previdenziale “previgente”, ha ritenuto, invece, fondata la domanda risarcitoria relativa alla mancata istituzione della previdenza complementare.
Con sentenza n° 22807/2020 della Corte di Cassazione Sezioni Unite stabilisce che i ricorsi debbano essere depositati presso i TAR competenti e non alla Corte dei Conti, in quanto la materia è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, attenendo all’inadempimento di prestazioni di contenuto solo genericamente previdenziali e strettamente inerenti al rapporto di Pubblico Impiego, non già a materia riguardante un trattamento pensionistico a carico dello stato, sicché la relativa controversia esula dalla giurisdizione della Corte dei Conti.
La scrivente Organizzazione Sindacale in merito a quanto sopradetto ritiene l’Amministrazione Centrale direttamente coinvolta in tale processo e chiede un incontro urgente al fine di meglio definire una strategia comune che serva ad evitare uno spreco di denaro da parte dei lavoratori del Corpo Nazionale attraverso ricorsi. Alla luce del regime di contrattazione, pubblicistico, che vede l’amministrazione diretta contraente si chiede un atto di responsabilità in tal senso e con la presente la scrivente comunica che ha dato mandato ai propri studi legali per porre l’amministrazione in mora qualora vi siano ritardi di sorta a danno dei lavoratori del CNVVF.
Si rimane in attesa di riscontro
il Coordinamento Nazionale USB VVF