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NO INDENNITA' ? NO STRAORDINARIO !!!

Macerata,

Ci siamo mai chiesti, o accorti, perché non vengono pagate le Indennità di turno ex art.48 e indennità di soccorso esterno  in turno straordinario?

L’USB Macerata lo ha chiesto, e questa è la risposta.

Stando a quanto scritto nel CCNL e relative leggi, l’elemento base per dar luogo al pagamento delle indennità in argomento è la presenza in servizio,  il riconoscimento dei maggiori rischi a cui si è esposti per gli interventi e il prestare  servizio di soccorso esterno.

Strano chiamarle indennità e, aggiungerei,  furbo adoperare questa locuzione comune e inesatta, il loro vero nome sarebbe “premio di rischio, produttività o presenza”.

In totale contrapposizione a quanto scritto nel CCNL e relative leggi, sia il dirigente del Comando di Macerata che la Direzione centrale delle risorse finanziarie, liquidano l’USB Macerata asserendo che tali indennità  servono a compensare il disagio della particolare turnazione in lavoro ordinario, facendo distinzione tra ordinario e straordinario, quest’ultimo compensato da misure espressamente previste e omettendo la parte più importante , la motivazione della loro istituzione, e stravolgendo quanto disposto dal CCNL e relative leggi.

Il non pagare tali indennità significa:

  • Dichiarare assente  il dipendente in servizio straordinario.
  • Affermare che lo straordinario non da diritto al riconoscimento del rischio.
  • La negazione che si faccia soccorso esterno in straordinario.

In parole povere se si viene richiamati in servizio nel proprio turno di riposo ( salto turno ) non viene corrisposta nessuna “indennità”.

L’istituto dello straordinario può compensare quanto detto sopra ?

Si pretende di far credere che l’istituto dello straordinario dovrebbe compensare tutti i disagi del rinunciare al nostro tempo libero, il mancato riconoscimento del rischio in straordinario e quindi negare parte del nostro stipendio.

Conti alla mano si guadagna qualche spicciolo in più lavorando in turno ordinario diurno che in straordinario.

Mettendo da parte le deduzioni, andiamo a spiegare tecnicamente.

 L’indennità di turno ex art.48

  Si fa riferimento  all’ACCORDO STRALCIO IN DATA 7 LUGLIO RELATIVO ALLA CORRESPONSIONE DELL’INDENNITA’ DI TURNO DI CUI ALL’ART. 22, e Legge 31 marzo 2004, n. 87 "Conversione in legge,  con modificazioni, del decreto legge 30 gennaio 2004, n. 24, recante disposizioni  urgenti concernenti il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della carriera  prefettizia, nonché in materia di accise sui tabacchi lavorati"

Art. 1.

Riconoscimento indennità speciale

  1. Per il personale del settore operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, addetto alle attività di soccorso ed inserito nei turni continuativi di servizio previsti dalla normativa vigente, con esclusione del personale di cui all'articolo 3, comma 156, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e per il personale dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco il contratto collettivo nazionale definisce una speciale indennità che tenga conto dell'effettiva presenza in servizio e dello svolgimento dei relativi compiti. A tale fine e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2004, di cui una quota pari a euro 138.657 annui da destinare all'indennità speciale per il personale dirigente .

 ACCORDO STRALCIO IN DATA 7 LUGLIO RELATIVO ALLA CORRESPONSIONE DELL’INDENNITA’ DI TURNO DI CUI ALL’ART. 22

il C.C.N.L. 26 maggio 2004, all’art. 22, comma 1 prevede che a decorrere dal 31 dicembre 2003 al personale del settore operativo, inserito nei turni continuativi 12/24 – 12/48 o nelle turnazioni particolari di cui all’art. 45 del C.C.N.L. del 5 aprile 1996 e compreso nel dispositivo di soccorso tecnico, con esclusione del personale elicotterista, sommozzatore e portuale, è attribuita per ogni turno di servizio di 12 ore svolto per un massimo di 133 turni annui, un indennità di turno, finalizzata a riconoscere la maggiore esposizione ai rischi connessi agli interventi, nella misura minima di € 3.

 L’indennità di soccorso esterno

visto il D.P.R. 251 art.7 del 19 Novembre 2010, è corrisposta sulla base della presenza in servizio e per il soccorso tecnico urgente espletato all'esterno.

 Non è che si saranno confusi con le indennità di turno notturno, festivo e notturno/festivo ??!!

A dir poco tutti molto confusi, e felici di non pagare  !!!!!!!

Una volta si recitava “ una vita senza rischio è non vissuta” oggi aggiungiamo  “lo straordinario è senza rischio e quindi non vissuto”.

Per quanto ancora dovremmo sopportare un’amministrazione sorda e inadeguata ???

NEGARE SEMPRE, ANCHE L’EVIDENZA !!!!!!! Questo è il loro motto.