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Regolamenti e Leggi

Ordinanza n. 3755 del 15 aprile 2009 del Presidente del Consiglio dei Ministri

Nazionale,

Ulteriori disposizioni urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009. (Ordinanza n. 3755). (09A04507) (GU n. 88 del 16-4-2009 )

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 aprile 2009

Ulteriori  disposizioni urgenti conseguenti agli eventi sismici chehanno  colpito la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regioneAbruzzo il giorno 6 aprile 2009.

(Ordinanza n. 3755). (09A04507) 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 

Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 

Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, conmodificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 

Visto  il  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6aprile  2009  recante  la  dichiarazione  dell'eccezionale rischio dicompromissione   degli   interessi   primari  a  causa  dei  predettiinterventi   sismici,   ai   sensi  dell'articolo  3,  comma  1,  deldecreto-legge  4  novembre 2002, n. 245, convertito con modificazionidall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286; 

Visto  il  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6aprile  2009  recante  la  dichiarazione  dello  stato d'emergenza inordine  agli  eccezionali  eventi  sismici  che  hanno interessato laprovincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno6 aprile 2009; 

Vista  l'ordinanza  del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6aprile  2009  n.  3753,  recante primi interventi urgenti conseguentiagli  eventi  sismici  che  hanno colpito la provincia dell'Aquila edaltri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;  Vista  l'ordinanza  del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9aprile   2009  n.  3754,  recante:  «Ulteriori  disposizioni  urgenticonseguenti  agli  eventi  sismici  che  hanno  colpito  la provinciadell'Aquila  ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile2009»;  Ritenuto urgente porre in essere ogni utile intervento per favorireil   ritorno  alle  normali  condizioni  di  vita  delle  popolazioniinteressate,  ed  il  ripristino  in  condizioni  di  sicurezza delleinfrastrutture danneggiate nelle zone colpite; 

Vista  la  nota  del  9  aprile  2009  dell'Ufficio legislativo delMinistero delle infrastrutture e trasporti; 

Viste  le  richieste  formulate  dal Ministero dell'interno e dallaregione Abruzzo;  D'intesa con la regione Abruzzo;  Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile dellaPresidenza del Consiglio dei Ministri;   

                           Dispone:                              

Art. 1. 

1.  Per  assicurare  il  supporto  all'attuazione  delle iniziativenecessarie  per il superamento della situazione d'emergenza di cui aldecreto del Presidente del Consiglio dei Ministri citato in premessa,il  Commissario  delegato  si  avvale  del  Prefetto  dell'Aquila  inqualita' di soggetto attuatore con funzioni vicarie. 

2.  Per  le  medesime  finalita'  di cui al comma 1, il Commissariodelegato  si  avvale  del  Dipartimento della protezione civile dellaPresidenza del Consiglio dei Ministri, nel cui ambito, il Commissariodelegato  puo'  individuare  uno  o  piu'  soggetti  attuatori  a cuiaffidare  settori di intervento sulla base di apposite direttive alloscopo impartite. 

3. Agli articoli 6 e 14 dell'ordinanza di protezione civile n. 3754del  9  aprile  2009 le parole «Commissario delegato» sono sostituitedalle parole «Capo del Dipartimento della protezione civile». 

4.  All'articolo  5,  comma  4,  dell'ordinanza  del Presidente delConsiglio dei Ministri del 9 aprile 2009, n. 3754 il periodo «inviatonei  territori  di  cui  al  decreto del Presidente del Consiglio deiMinistri citato in premessa» e' soppresso.                                            

Art. 2. 

1.  L'articolo  7 dell'ordinanza di protezione civile n. 3754 del 9aprile 2009 e' sostituito dal seguente:  «Art. 7 - 1. Il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato ad   utilizzare  polizze  assicurative  gia'  stipulate  al  fine  digarantire  idonea  copertura  a  tutto  il  personale impiegato nellagestione   dell'emergenza,   ivi  compresi  i  liberi  professionistiiscritti  ai  relativi albi e collegi professionali o associazioni dicategoria   ed   impiegati   nelle   operazioni  tecnico-scientifichefinalizzate al superamento dell'emergenza. Ai predetti professionistie'  riconosciuto  il  rimborso  delle  spese  sostenute  per  vitto e alloggio,   debitamente  documentate,  in  misura  corrispondente  altrattamento di missione del personale statale appartenente all'area C del comparto Ministeri. 

2.  Il  Dipartimento  della  protezione  civile  e'  autorizzato  astipulare  convenzioni con Universita', Enti o Istituti specializzatiper  l'avvio  di  collaborazioni  finalizzate  a  fornire  assistenzapsico-sociologica  sul  territorio  alle  popolazioni  colpite  daglieventi di cui alla presente ordinanza».                                            

Art. 3. 

1. All'articolo 11, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n.3754  del  9  aprile  2009 il periodo «Il Commissario delegato, ancheavvalendosi  dei  Sindaci, e' autorizzato» e' sostituito dal seguente «Sulla  base  delle  direttive  del  Commissario  delegato  i sindaciprovvedono». 

2.  Il comma 2 dell'articolo 11 dell'ordinanza di protezione civilen.  3754 del 9 aprile 2009 e' sostituito dal seguente: «2. I beneficieconomici di cui al comma 1 non si applicano nei confronti dei nucleifamiliari   per   i   quali   sia  stata  reperita  una  sistemazionealloggiativa   alternativa   ai   sensi  dell'articolo  1,  comma  2, dell'ordinanza  di  protezione  civile  n. 3753 del 6 aprile 2009. Il Dipartimento  della  protezione civile e' autorizzato a trasferire alPresidente  della regione Abruzzo ed ai sindaci dei comuni presso cuihanno avuto luogo le predette sistemazioni alloggiative le occorrentirisorse finanziarie». 

3.  Il comma 3 dell'articolo 11 dell'ordinanza di protezione civilen.  3754 del 9 aprile 2009 e' sostituito dal seguente: «3. I beneficieconomici  di  cui al comma 1 sono concessi a decorrere dalla data direperimento dell'autonoma sistemazione dei nuclei familiari di cui alcomma  1,  e  fino  al  31  dicembre  2009,  salvo  che  non si sianorealizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione».                                            

Art. 4. 

1.  All'articolo 15 dell'ordinanza di protezione civile n. 3754 del9  aprile  2009  il  periodo  «Le predette risorse sono trasferite suapposita   contabilita'  speciale  con  intestazione  al  Commissariodelegato» e' sostituito dal seguente «Le predette risorse finanziariehanno  autonoma  evidenza  nell'ambito  del bilancio del Dipartimentodella protezione civile». 

2.  Dopo  il  comma 1 dell'articolo 15 dell'ordinanza di protezionecivile  n.  3754 del 9 aprile 2009 e' aggiunto il seguente comma: «2.Per  la realizzazione degli interventi affidati alla Regione Abruzzo,in conseguenza del sisma del 6 aprile 2009, e' autorizzata l'aperturadi  una apposita contabilita' speciale in favore del Presidente dellaregione Abruzzo».                                            

Art. 5. 

1.  Dopo  l'articolo 15 dell'ordinanza di protezione civile n. 3754del  9  aprile  2009 e' aggiunto il seguente: «Art.16 - 1. Al fine diimpedire  condotte  criminose  nell'ambito  dei territori colpiti dalsisma,  il  Ministero  della  difesa  e'  autorizzato,  in  deroga alcontingente  indicato dall'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge23 maggio 2008, n. 92, convertito in legge 24 luglio 2008, n. 125, adimpiegare un ulteriore contingente di Forze armate per la vigilanza ela  protezione  degli  insediamenti ubicati nei comuni individuati aisensi dell'articolo 1, in un numero non superiore a 700 unita'».                                            

Art. 6. 

1. I pagamenti relativi alle risorse finanziarie affluite sui conticorrenti  bancari  o postali fruttiferi, di cui all'articolo 5, comma3,  dell'ordinanza  di  protezione  civile n. 3753 del 6 aprile 2009,sono  effettuati  con  ordini di bonifico od altri strumenti previstidalla  normativa  vigente con diretta imputazione sui predetti conti.Attraverso  apposita  documentazione il Dipartimento della protezionecivile  attesta  la  corrispondenza  tra  i prelevamenti dai predetticonti  e le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degliinterventi  effettuati. I rendiconti finanziari relativi ai movimentidei predetti conti sono resi pubblici attraverso il sito internet delDipartimento della protezione civile.                                            

Art. 7. 

1.  Per il compimento in termini di somma urgenza, delle iniziativefinalizzate  al  superamento dell'emergenza, la Provincia dell'Aquilaprovvede,  in  qualita'  di  soggetto  attuatore,  avvalendosi  dellederoghe  di cui all'articolo 3 dell'ordinanza di protezione civile n.3753 del 6 aprile 2009. 

2.  Per  le  medesime  finalita'  di  cui  al  comma 1 la Provinciadell'Aquila e' autorizzata a provvedere per le occupazioni di urgenzae   per   le  eventuali  espropriazioni  delle  aree  occorrenti  perl'esecuzione  delle opere e degli interventi di competenza, una voltaemesso  il  decreto  di  occupazione  d'urgenza, prescindendo da ognialtro  adempimento, nonche' alla redazione dello stato di consistenzae  del  verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la solapresenza di due testimoni.                                            

Art. 8. 

1.  Con  appositi  decreti  il  Commissario  delegato e', altresi',autorizzato  ad  individuare gli eventuali comuni, non ricompresi traquelli  di  cui ai commi 1 e 2 dell'ordinanza di protezione civile n.3574  del  9  aprile  2009  nei quali si siano prodotti danni tali dagiustificare  l'applicazione anche di parte delle disposizioni di cuialla   medesima  ordinanza  per  risolvere  specifiche  e  comprovatesituazioni di grave danno agli interessi primari della popolazione.                                            

Art. 9. 

1.  Al  fine  di  garantire  la massima funzionalita' ed efficienzadelle   attivita'   connesse   alla  realizzazione  degli  interventiindifferibili  su beni pubblici, le iniziative previste dall'articolo1,  comma 3, dell'ordinanza di protezione civile n. 3753 del 6 aprile2009,  sono  poste  in essere in collaborazione con il Provveditoratointerregionale per le opere pubbliche competente per territorio.                                           

Art. 10. 

1.  Per  il  soddisfacimento  delle  nuove  e maggiori esigenze delDipartimento della protezione civile connesse all'espletamento, anchein sede locale delle attivita' di emergenza, il Dipartimento medesimoe'   autorizzato   ad   avvalersi  di  personale  militare  e  civileappartenente  a  pubbliche  amministrazioni e ad enti pubblici, anchelocali, che viene posto in posizione di comando, previo assenso degliinteressati,  anche  in  deroga  alla  vigente  normativa generale inmateria  di  mobilita'  nel  rispetto  dei termini perentori previstidall'art.  17,  comma  14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Per lemedesime   finalita'  il  Dipartimento  della  protezione  civile  e'autorizzato ad avvalersi di personale dipendente da societa' a totaleo  prevalente  capitale  pubblico,  ovvero  da  societa' che svolgonoistituzionalmente  la  gestione  di servizi pubblici, previo consensodelle  medesime  societa',  per  collaborazioni  a  tempo pieno e conrimborso  degli emolumenti corrisposti al predetto personale, nonche'degli oneri contributivi ed assicurativi. 

2.  Per  le  esigenze  di  cui al comma 1, il Capo del Dipartimentodella protezione civile, e' autorizzato ad avvalersi di personale concontratto  di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite dicinquanta unita', sulla base di una scelta di carattere fiduciario edin  deroga  all'art. 7 e 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165,  all'art. 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 edall'art. 3, comma 54, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 

3.  In  relazione  alle  eccezionali  esigenze connesse al contestoemergenziale  in  atto nella regione Abruzzo il personale titolare dicontratto   di   collaborazione   coordinata   e   continuativa   delDipartimento   della  protezione  civile  puo'  essere  impiegato  inattivita'   di   protezione  civile  in  sede  ovvero  nei  territoriinteressati  dall'emergenza.  Al predetto personale e' attribuita unaspeciale indennita' operativa omnicomprensiva, con la sola esclusionedel  trattamento  di  missione,  forfetariamente  parametrata su basemensile  al 40% del trattamento economico lordo commisurata ai giornidi  effettivo  impiego  in  loco  previa  autorizzazione del Capo deldipartimento.  Al  medesimo  personale, in relazione alle particolaricondizioni  di  prolungato e gravoso impegno in sede, per le maggioriesigenze  connesse  al  contesto  emergenziale  in atto nella regioneAbruzzo,    e'   attribuita   una   speciale   indennita'   operativaomnicomprensiva  forfetariamente  parametrata  su base mensile al 20%del  trattamento  economico  lordo commisurata ai giorni di effettivoimpiego. 

4.   Ad  eccezione  delle  competenze  accessorie,  comprensive  dieventuali  specifiche  indennita'  di funzione, gli oneri relativi altrattamento economico spettante al personale proveniente da pubblicheamministrazioni  e  ad  enti  pubblici,  anche  locali,  chiamato  inservizio  ai  sensi  del  comma  1,  sono posti, anche in deroga allanormativa vigente, a carico delle amministrazioni di appartenenza. 

5.   Al   fine  di  assicurare  la  complessiva  funzionalita'  delDipartimento   della  protezione  civile  in  relazione  al  contestoemergenziale  in atto nella regione Abruzzo, il trattamento economicofondamentale  attinente  alle  posizioni  di  comando  del  personaleappartenente  alle  Forze  di Polizia e al Corpo nazionale dei vigilidel fuoco, in servizio presso il citato Dipartimento, rimane a caricodelle  amministrazioni  di  appartenenza in deroga a quanto stabilitodalle  disposizioni  di  cui  all'art.  2,  comma  91, della legge 24dicembre  2007,  n.  244. In relazione alle nuove e maggiori esigenzedel  Dipartimento  della protezione civile connesse all'espletamento,anche  in  sede  locale,  delle  attivita'  di emergenza, la presentedisposizione   si   applica   anche   al  personale,  delle  predetteAmministrazioni, gia' in servizio presso il Dipartimento. 

6. In relazione alle particolari condizioni di prolungato e gravosoimpegno per le maggiori esigenze connesse al contesto emergenziale inatto  nella regione Abruzzo, al personale assegnato al dispositivo disicurezza del Capo del Dipartimento della protezione civile, nominatoSottosegretario  di  Stato, incaricato ai sensi dell'art. 1, comma 3,del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, e' attribuito il trattamentoeconomico  di  cui  all'art.  22  dell'ordinanza  del  Presidente delConsiglio dei Ministri del 28 luglio 2006, n. 3536. 

7. Il personale in servizio presso il Dipartimento della protezionecivile,  in  posizione  di comando o corrispondenti, quale che sia iltitolo  originario  del  comando  o  della messa a disposizione, puo'essere  impiegato anche per le maggiori esigenze connesse al contestoemergenziale in atto nella regione Abruzzo. 

8. Il personale titolare di contratto a tempo determinato presso laStruttura del Sottosegretario di Stato, incaricato ai sensi dell'art.1,  comma  3,  del  decreto-legge  23  maggio 2008, n. 90, nonche' ilpersonale titolare di contratto a tempo determinato o di contratto dicollaborazione coordinata e continuativa impiegato nelle strutture dicui  all'articolo  2,  comma  1,  dell'Ordinanza  del  Presidente delConsiglio   dei  Ministri  del  29  dicembre  2005,  n.3489,  di  cuiall'articolo  8, comma 2, dell'Ordinanza del Presidente del Consigliodei  Ministri  del  19  marzo 2008, n. 3663, e di cui all'articolo 1,comma 3, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del16  aprile 2004, n. 3350, ove specificamente individuato dal Capo delDipartimento  della protezione civile, dovra' prestare servizio anchepresso  il Dipartimento della Protezione Civile, sede di Roma, ovveropresso  i  Comuni  interessati  dallo  stato  di  emergenza di cui aldecreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009,in relazione alle sopravvenute esigenze istituzionali determinate daicontesti  emergenziali  in  corso  nella Regione Abruzzo. Il relativotrattamento  economico rimane a carico delle Strutture di provenienzaad  eccezione  dell'eventuale trattamento economico accessorio che e'corrisposto,  relativamente  ai giorni di effettivo impiego presso ilDipartimento   della  protezione  civile,  nella  stessa  misura  delpersonale  che  presta  servizio  presso il Dipartimento medesimo. Ladurata  dei  contratti  a tempo determinato di cui al presente comma,nonche'  quella  dei contratti a tempo determinato e dei contratti dicollaborazione coordinata e continuativa del personale attualmente inservizio  presso il Dipartimento della protezione civile e' prorogatafino  al  termine dello stato di emergenza in ordine agli eccezionalieventi  sismici  che  hanno  interessato  la provincia di l'Aquila edaltri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009. 

9.  Il  personale  del  Dipartimento  della  protezione  civile  inservizio, a qualsiasi titolo, presso la Struttura del Sottosegretariodi   Stato,  incaricato  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  3,  deldecreto-legge  23  maggio  2008,  n. 90, puo' essere impiegato per lemaggiori  esigenze  connesse  al  contesto emergenziale in atto nellaregione  Abruzzo.  Gli oneri relativi alla missione ed al trattamentoeconomico  accessorio  sono  posti  a  carico  del Dipartimento dellaprotezione civile. 

10.  Agli  oneri  di cui al presente articolo, ove non diversamentedisciplinato, si provvede a carico del Fondo per la protezione civiledella   Presidenza   del  Consiglio  dei  Ministri  che  presenta  lanecessaria disponibilita'.                                           

Art. 11. 

1.  All'articolo 5, comma 2, dell'ordinanza di protezione civile n.3754 del 2009 le parole «della regione Abruzzo,» sono soppresse. Dopoil  comma  2  del  predetto  articolo 5 e' aggiunto il seguente comma«2-bis.  In favore del personale a tempo indeterminato, determinato econ   contratti   di   collaborazione   coordinata   e   continuativaappartenente  alla  protezione  civile  della  Regione  Abruzzo e delCentro  funzionale  regionale,  direttamente  impegnato  in attivita'emergenziali  ed in quelle dirette al superamento dell'emergenza, ivicompresi i responsabili di strutture organizzative, e' autorizzata lacorresponsione  di  compensi  per prestazioni di lavoro straordinarioeffettivamente reso, nel limite massimo di 150 ore mensili pro-capiteda   quantificarsi   sulla   base   delle   specifiche  categorie  diappartenenza.  Al personale con qualifica dirigenziale e' corrispostoun compenso mensile pari al 40% della retribuzione di posizione. Aglioneri  di  cui  al  presente  comma si provvede a carico del bilanciodella regione Abruzzo». 

2.  Per  il  soddisfacimento  delle nuove e maggiori esigenze dellaregione Abruzzo connesse all'espletamento, anche in sede locale delleattivita'  di  emergenza,  la  medesima  Regione  e'  autorizzata  adavvalersi  di  personale con contratto di collaborazione coordinata econtinuativa, nel limite di dieci unita', sulla base di una scelta dicarattere  fiduciario  ed  in  deroga  all'art.  7  e  53 del decretolegislativo  30  marzo  2001,  n.  165, all'art. 1, comma 1180, dellalegge  27  dicembre 2006, n. 296 ed all'art. 3, comma 54, della legge24 dicembre 2007, n. 244. 

3. Per l'espletamento delle attivita' tecnico scientifiche da porrein  essere  per  il superamento dell'emergenza, la regione Abruzzo e'autorizzata   ad   avvalersi   della   collaborazione   degli  ordiniprofessionali regionali. 

4.  Agli  oneri  derivanti dai commi 2 e 3 si provvede a carico delbilancio della regione Abruzzo.  5.  All'articolo 5, comma 3, dell'ordinanza di protezione civile n.3754  del  2009  dopo  le  parole  «delle  Regioni»  sono aggiunte leparole «e degli Enti locali».                                           

Art. 12. 

1.  In  relazione ai maggiori oneri sostenuti e da sostenere per leattivita'  connesse al supporto tecnico scientifico per l'emergenza el'avvio della ricostruzione nelle zone terremotate e' attribuito allaFondazione  Eucentre  il contributo straordinario di euro 300.000,00.Per  l'utilizzo  di  tale  contributo  la  Fondazione  tiene appositaevidenza   contabile,   rendicontando   e   documentando   le   speseeffettivamente sostenute.  

Art. 13. 

1.  Il  comma  1  dell'articolo 5 dell'ordinanza del Presidente delConsiglio  dei Ministri del 9 aprile 2009, n. 3754, e' sostituito dalseguente:  «1.  In  favore  del  personale direttamente impegnato dalPrefetto  dell'Aquila  e  dai  Prefetti  degli Uffici territoriali diGoverno  della  regione  Abruzzo  con  apposito ordine di servizio inattivita'  necessarie  al superamento dell'emergenza, e' autorizzata,fino al 31 maggio 2009, la corresponsione di compensi per prestazionidi lavoro straordinario effettivamente prestato nel limite massimo di150  ore  mensili pro-capite. Al personale appartenente alla carrieraprefettizia,  ai dirigenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ea   quelli  dell'Area  I  dell'Amministrazione  Civile  dell'interno,direttamente   impegnati   in  attivita'  necessarie  al  superamentodell'emergenza,   e'   corrisposta,  fino  al  31  maggio  2009,  unaindennita'  mensile, commisurata ai giorni di effettivo impiego, parial  20% della retribuzione annua di posizione e/o di rischio previstadai  rispettivi  ordinamenti.  Al  personale  del Corpo Nazionale deiVigili  del  Fuoco  direttamente  impegnato in attivita' connesse conl'emergenza   e'   autorizzata  la  corresponsione  di  compensi  perprestazioni  di  lavoro  straordinario  effettivamente  prestato  nellimite massimo di 250 ore mensili pro-capite fino al 30 aprile 2009 edi  150  ore mensili pro-capite fino al 31 maggio 2009. In favore delpersonale  in  servizio  presso  i  Centri  di  Assistenza  e  ProntoIntervento,  impiegato  nell'emergenza,  e'  autorizzata,  fino al 31maggio  2009,  la corresponsione di compensi per lavoro straordinarioeffettivamente  prestato  nel  limite  massimo  di  150  ore  mensilipro-capite.  In  favore  del personale delle Forze di Polizia e delleForze   Armate  direttamente  impegnato  in  attivita'  connesse  conl'emergenza   e'   autorizzata  la  corresponsione  di  compensi  perprestazioni  di  lavoro  straordinario  effettivamente  prestato  nellimite massimo di 150 ore mensili pro-capite, fino al 31 maggio 2009.Al  sopra  citato personale comandato fuori sede, e' corrisposto, oveprevisto,   il   trattamento   di   missione   secondo  i  rispettiviordinamenti. Al personale delle Forze di polizia e delle Forze armatee'   corrisposta,   altresi',   in   relazione  al  servizio  svolto,l'indennita'  di  ordine  pubblico. Le spese di cui al presente commadebitamente  documentate  sono  trasmesse  ai  fini  del  rimborso alDipartimento della protezione civile». 

2.  Al fine di garantire i primi interventi connessi al superamentodell'emergenza,   e'   autorizzata   la   spesa   per   la  gestione,l'approvvigionamento   e  la  manutenzione  delle  attrezzature,  deicarburanti  e  dei  mezzi  del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, delSoccorso  Pubblico  e  della  Difesa  Civile e del Dipartimento dellaPubblica   Sicurezza   nonche'   per   gli  oneri  necessari  per  ilfunzionamento  dei  sistemi  di  telecomunicazioni,  per le dotazioniindividuali  del  personale e per i richiami del personale volontariodel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Le spese di cui al presentecomma  debitamente documentate sono trasmesse ai fini del rimborso alDipartimento della protezione civile. 

3.  Il  Dipartimento  dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico edella Difesa Civile, e', altresi', autorizzato ad attuare con urgenzaun  programma  di reintegro dei materiali dei Centri Assistenziali diPronto  Intervento  del  Ministero  dell'Interno impiegati nelle zoneterremotate  per  fornire  strutture  per  l'assistenza continua allapopolazione,  in  base  a  specifici  programmi  da  sottoporre  allapreventiva  approvazione  del  Commissario  delegato anche al fine diassicurare  la  compatibilita' con le risorse finanziarie disponibiliper l'attuazione della presente ordinanza. 

4.  Per  i  contratti per lavori, servizi e forniture necessari pergli  interventi  di  emergenza, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco,del  Soccorso  Pubblico  e  della  Difesa  Civile  e'  autorizzato adavvalersi  delle  deroghe  di  cui  all'articolo 3 dell'ordinanza delPresidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009. 

5.  Per  le  medesime  finalita' di cui al comma 2, il Dipartimentodella  protezione  civile e autorizzato a reintegrare le dotazioni dimateriali  di  pronto  intervento  e  di  assistenza alla popolazioneavvalendosi, all'uopo, delle procedure di affidamento originariamenteespletate  per  l'acquisizione  dei  predetti  materiali,  con  oneristimati in complessivi 20 milioni di euro. 

6.  In  favore  del  personale  direttamente  impegnato  nella salaoperativa   del  Ministero  dell'interno  risultante  dall'ordine  diservizio del Capo del dipartimento dei Vigili del Fuoco, del SoccorsoPubblico  e  della  Difesa  Civile  e' autorizzata, fino al 31 maggio2009,  la  corresponsione  di  compensi  per  prestazioni  di  lavorostraordinario  effettivamente  prestato  nel limite massimo di 70 oremensili  pro-capite.  Le  spese  di cui al presente comma debitamentedocumentate sono trasmesse ai fini del rimborso al Dipartimento dellaprotezione civile.                                           

Art. 14. 

1. In relazione alla necessita' di ricostruire con somma urgenza lasede  del Compartimento ANAS dell'Aquila, che risulta definitivamenteinagibile  a  seguito  degli  eventi  sismici  del  6 aprile 2009, lamedesima  societa' e' autorizzata ad avvalersi delle deroghe previsteall'articolo  3  dell'ordinanza  di  protezione  civile n. 3753 del 6aprile 2009.                                           

Art. 15. 

1.  Agli  oneri connessi alla realizzazione delle iniziative di cuialla presente ordinanza, fatto salvo quanto diversamente disposto daisingoli  articoli,  si  provvede  a valere sul Fondo della protezionecivile  utilizzando le risorse finanziarie stanziate per fronteggiarel'emergenza  di  cui  al  decreto  del  Presidente  del Consiglio deiministri del 6 aprile 2009. 

La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficialedella Repubblica italiana.   Roma, 15 aprile 2009      

                                      Il Presidente: Berlusconi