Sulla G.U. del 14.3.2008 è stato pubblicato il D.M. n. 40 del 18.1.2008, che dà attuazione all'art. 2, comma 9, del D.L. 3.10.2006 n. 262, convertito, con modificazioni, nella legge 24.11.2006 n.286/2006, concernente l'obbligo, da parte delle pubbliche amministrazioni, di verificare, prima di effettuare a qualsiasi titolo, pagamenti di importo superiore a 10.000 euro, se il beneficiario sia inadempiente ad obblighi di pagamento di cartelle per un ammontare complessivo almeno pari all'importo medesimo.
Di fatto, il citato comma 9, ha inserito, nel testo del DPR n. 602/1973, l'art. 48-bis, introducendo il suddetto obbligo di verifica, anche in via telematica, da parte delle amministrazioni pubbliche e delle società a prevalente partecipazione pubblica, e imponendo, in caso di inadempienza del beneficiario, di non procedere al pagamento e di segnalare la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
Lo stesso comma aveva rimandato le modalità di attuazione delle disposizioni previste dal testo, ad un futuro regolamento del Ministro dell'Economia e delle Finanze, ora emanato con il decreto n. 40 del 18.1.2008.
In un primo momento, in attesa dell'emanazione del predetto Decreto Ministeriale n. 40, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con le Circolari nn. 28 del 26.8.2007 e 29 del 4.9.2007, ha fornito chiarimenti sull'applicazione delle norme in questione che coinvolgono, anche, la riscossione dei crediti che professionisti ed imprese vantano nei confronti delle pubbliche amministrazioni per prestazioni a qualsiasi titolo effettuate.
Con le suddette Circolari, l'applicabilità delle norme è stata ritenuta immediata, salvo poi essere rinviata alla data di entrata in vigore del Decreto di attuazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della L. n. 222/2007, che ha modificato ulteriormente l'art. 48-bis.
Ora, il Decreto n. 40, definisce le modalità di espletamento delle norme in oggetto per i soli soggetti pubblici, ossia le amministrazioni pubbliche e le società a totale partecipazione pubblica, rinviando ad un futuro regolamento la disciplina concernente le società a prevalente partecipazione pubblica.
In sintesi la procedura di verifica, si articola nel seguente modo: i soggetti pubblici, prima di effettuare il pagamento di un importo superiore a 10.000 euro, inoltrano, previa registrazione, apposita richiesta a Equitalia Servizi S.p.A., la quale controlla se risulta un inadempimento a carico del beneficiario e ne dà comunicazione al soggetto pubblico richiedente entro i cinque giorni feriali successivi alla ricezione della richiesta.
Se Equitalia Servizi S.p.A. non constata un inadempimento, o se non fornisce alcuna risposta entro i cinque giorni lavorativi previsti, il soggetto pubblico è autorizzato al pagamento, mentre, se dovesse risultare un inadempimento, la richiesta del soggetto pubblico costituisce segnalazione all'agente della riscossione competente per territorio.
In questo caso, il soggetto pubblico non procede al pagamento delle somme dovute fino alla concorrenza dell'ammontare del debito, a meno che, nei trenta giorni successivi a quello della comunicazione, l'agente della riscossione abbia omesso di notificare l'ordine di versamento.
Qualora nel suddetto periodo di trenta giorni venga meno l'inadempimento o se ne riduca l'ammontare, Equitalia Servizi S.p.A. lo comunica prontamente al soggetto pubblico, indicando l'importo del pagamento autorizzato.
Fin qui, quindi, il contenuto della norma.
Ma, "il bello", viene ora.
Infatti, nell'ottica del piano italiano dell'e-Government, il programma per la razionalizzazione degli acquisti nella P.A., affidato nella sua realizzazione e gestione alla CONSIP S.p.A., si è potenziato, dopo il sistema delle Convenzioni e/o il Mercato Elettronico e del servizio di rilevazione dei fabbisogni, anche di quello complementare della verifica, per il tramite di Equitalia SpA, di eventuali inadempienze dei beneficiari di pagamenti da parte della P.A.
Per accedere a questo "servizio di verifica inadempimenti", l'operatore deve registrarsi sul portale www.acquistinretepa.it e, dopo l'accettazione del disclaimer relativo al servizio, il sistema crea una utenza e consente di scegliere una propria password.
Ma il sistema stampa, automaticamente, anche una dichiarazione da sottoscrivere e da inviare (nel caso non si sia dichiarato di essere in possesso della firma digitale), alla Equitalia S.p.A., per il tramite della CONSIP S.p.A., unitamente ad una fotocopia del documento di identità.
Nel caso, invece, che l'operatore avesse dichiarato, durante la compilazione del modulo elettronico, di essere in possesso della firma digitale, si dovrà scaricare il file pdf generato automaticamente dal sistema, firmarlo digitalmente e ricaricarlo a sistema.
Ma, leggendo attentamente questa voluminosa dichiarazione, si scopre che il lavoratore deve dichiarare "...........di esonerare espressamente il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Agenzia delle Entrate, la CONSIP S.p.A., Equitalia S.pA., Equitalia Servizi S.p.A. ed il Gestore del Sistema da ogni responsabilità e/o richiesta di risarcimento danni derivanti dall'utilizzo del Sistema o degli altri strumenti telematici ed elettronici utilizzati nella procedura, nonché da ogni e qualsivoglia responsabilità e richiesta di risarcimento danni derivanti dall'utilizzo, dal mancato utilizzo, da malfunzionamenti o difetti dei servizi di connettività necessari a raggiungere attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni il Sistema informativo di Verifica degli Inadempimenti."
Ci troviamo, pertanto, di fronte ad un vero paradosso.
Non ci risulta che esista nessuna struttura dell'amministrazione che sovraintenda alla procedura, ne sia responsabile e punto di riferimento per il personale MEF; i vari direttori degli uffici competenti ai pagamenti, come Mago Merlino e Maga Magò, con un tocco di bacchetta magica, individuano i lavoratori a proprio piacimento e li trasformano nella qualifica di "operatore di Verifica dell'Amministrazione", costringendoli ad accettare la procedura e, nel caso di qualche resistenza, si paventa loro il provvedimento disciplinare; l'unico referente risulta essere la CONSIP S.p.A. che, come si suol dire, se la suona e se la canta.
In questo quadro generale, l'intera responsabilità, di un eventuale richiesta di risarcimento, ricade sul lavoratore non tanto per un utilizzo illecito e/o fraudolento del sistema, ma del malfunzionamento e dei difetti dei servizi di connettività !
Insomma, tutti i soggetti interessati se ne lavano le mani, persino chi ha realizzato e gestisce il programma.
Chi ci rimette è il povero lavoratore-operatore, additato anche di essere un FANNULLONE !
Non c'è che dire, una vera e propria FURBATA E-GOVERNMENT.