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Proposte emendative al DDL stabilità contro il blocco del turnover, fatte presentare da USB.


Eliminazione di limiti al turn over nel corpo dei vigili del fuoco e dei corpi di Polizia- 1° versione

 Legge di stabilità 2013 (C. 5534-bis Governo).

 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015 (C. 5535 Governo).

 

ART. 8.

  Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

   20-bis. Il comma 2 dell’articolo 14 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135è abrogato.

Conseguentemente:

ai maggiori oneri determinati dalle disposizioni di cui al comma 20-bis e pari a 300 milioni annui, si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente a decorrere dall’anno 2013, di cui alla tabella C allegata alla presente legge, ad esclusione delle dotazioni di parte corrente nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca

Onn. Paladini, Mura, Borghesi

NOTA:

Questo emendamento abroga la disposizione introdotta dal recente decreto Spending review che ha cancellato per i Corpi di polizia e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco la possibilità di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente:

a) a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell’anno precedente;

b) e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell’anno precedente.

In base alla disposizione da noi soppressa, invece, la predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura del venti per cento per il triennio 2012-2014, del cinquanta per cento nell'anno 2015 e del cento per cento a decorrere dall'anno 2016.

Eliminazione di limiti al turn over nel corpo dei vigili del fuoco e dei corpi di Polizia- 2° versione

 Legge di stabilità 2013 (C. 5534-bis Governo).

 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015 (C. 5535 Governo).

 

ART. 8.

  Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

   20-bis. Il comma 2 dell’articolo 14 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135è abrogato.

 

All’articolo 12, aggiungere il comma seguente:

«11-bis. Sono soppressi a decorrere dal 1° gennaio 2013:

a) i commi 10, 11 e 12 dell’articolo 15 del decreto legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2;

b) il comma 47 dell’articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

c) il comma 137 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

d) l’articolo 87 del Testo unico sulle imposte sui redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917 ;

e) il comma 2 dell’articolo 89 del Testo unico sulle imposte sui redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917 ;

f) gli articoli 15, 16, 17, 18 e 20 del Decreto del Presidente della Repubblica del29 settembre 1973, n. 601.

Onn. Paladini, Borghesi, Mura,

NOTA:

Questo emendamento abroga la disposizione introdotta dal recente decreto Spending review che ha cancellato per i Corpi di polizia e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco la possibilità di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente:

a) a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell’anno precedente;

b) e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell’anno precedente.

In base alla disposizione da noi soppressa, invece, la predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura del venti per cento per il triennio 2012-2014, del cinquanta per cento nell'anno 2015 e del cento per cento a decorrere dall'anno 2016.

Alla copertura si provvede con la soppressione delle seguenti agevolazioni fiscali:

a) imposta sostitutiva sui maggiori valori attribuiti in bilancio, all’avviamento, ai marchi di impresa e ad altre attività;

b) imposta sostitutiva sui maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell’attivo

costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali;

c) imposta sostitutiva con aliquota del 20% per le plusvalenze realizzate all’atto del conferimento di immobili e di diritti reali su immobili in SIIQ, in SIINQ oppure in fondi comuni di investimento immobiliare;

d) regime della c.d. "Participation exemption" - parziale esenzione delle plusvalenze derivanti dalla cessione, dal risarcimento, anche in forma assicurativa, o da autoconsumo di partecipazioni, quote e strumenti finanziari assimilati,realizzate da società di capitali ed enti commerciali;

e) imposizione parziale (nella misura del 5%) dei dividendi percepiti da società di capitali ed enti commerciali;

f) applicazione dell'imposta sostitutiva in luogo delle imposte di registro, di bollo, ipotecaria e catastale e tassa sulle concessioni per le operazioni concernenti il settore del credito.

 Eliminazione di limiti al turn over nel corpo dei vigili del fuoco e dei corpi di Polizia- 3° versione

 Legge di stabilità 2013 (C. 5534-bis Governo).

 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015 (C. 5535 Governo).

 

ART. 8.

  Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

   «20-bis. Il comma 2 dell’articolo 14 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135è abrogato.»

e, di conseguenza,all’articolo 12, dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

«21-bis. All’articolo 26 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,    sono apportate le seguenti modifiche:

            a) al comma 1, le parole: « operano una ritenuta del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: « operano una ritenuta pari all’aliquota di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni»

            b) al comma 3-bis, le parole: «una ritenuta con aliquota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «una ritenuta con l’aliquota di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».

Onn. Paladini, Mura, Borghesi

 

NOTA:

Questo emendamento abroga la disposizione introdotta dal recente decreto Spending review che ha cancellato per i Corpi di polizia e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco la possibilità di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente:

a) a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell’anno precedente;

b) e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell’anno precedente.

In base alla disposizione da noi soppressa, invece, la predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura del venti per cento per il triennio 2012-2014, del cinquanta per cento nell'anno 2015 e del cento per cento a decorrere dall'anno 2016.

Per la copertura:

Proponiamo che alle ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale si applichi l’aliquota applicata al primo scaglione reddituale definito per il calcolo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (oggi al 23% ed in seguito all’eventuale approvazione di quanto previsto dalla legge di stabilità all’articolo 12, comma 2, pari al 22%).

Quando si è passati da 12,5 a20% (salvo gli interessi dei conti correnti che sono in realtà diminuiti dal 27 al 20%) si è realizzato un maggi

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

Maggiori entrate

1.421

1.534

1.915

1.421

1.534

1.915

1.421

1.534

1.915

Cioè all’incirca 200 milioni di euro per ogni punto percentuale (20- 12,5 = 7,5).

Se l’aliquota passa dal 20 al 22% (ipotesi invarianza della disposizione della legge di stabilità) il gettito dovrebbe essere pari a 400 milioni di euro.

Se l’aliquota rimane pari al 23% il gettito diventa pari a circa 600 milioni di euro.