Icona Facebook Icona Twitter Icona Instagram Icona Telegram Icona Youtube Icona Rss

Notizie nazionali

QUOTA 100: prime indicazioni per i lavoratori della Giustizia

Roma,

Il DL n..4/2019 ha introdotto la “quota 100” che consente a chi, nel triennio 2019-2021, raggiunge un’età anagrafica di almeno 62 anni e un’anzianità contributiva minima di 38 anni di conseguire il diritto alla pensione anticipata. Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2021 può essere esercitato anche successivamente. E' bene comunque sapere che:

 

  • La pensione “quota 100” non è cumulabile, fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendenti o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.
  • I dipendenti che maturano i requisiti previsti, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi sei mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi, e comunque non prima del 1° agosto 2019.

I dipendenti della giustizia debbono presentare l'istanza di cessazione (collocamento a riposo) con un preavviso di sei mesi, indicando che si intende accedere al trattamento pensionistico “quota 100” e farla inoltrare per via gerarchica, tramite protocollo informatico, all'ufficio 5 – pensioni, della direzione generale del personale e della formazione del DOG e contestualmente fare richiesta all'INPS o tramite l'area riservata accedibile mediante PIN sul sito. Una volta effettuato l’accesso sul sito www.inps.it e scelta l’opzione “NUOVA DOMANDA” nel menù di sinistra, occorre selezionare in sequenza di menù: “Pensione di anzianità/vecchiaia” > “Pensione di anzianità/anticipata” > “Requisito quota 100”; oppure fare domanda tramite un patronato della USB, i quali sono già pronti per questa novità.

Inoltre il DL all’articolo 15, fissa il requisito contributivo per conseguire il diritto alla pensione anticipata a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, per il periodo 2019-2026;

All’articolo 16 dello stesso DL, si stabilisce che le lavoratrici che hanno maturato, entro il 31 dicembre 2018, un’anzianità contributiva minima di 35 anni e un’età anagrafica minima di 58 anni, se lavoratrici dipendenti, e 59 anni, se lavoratrici autonome, possono accedere alla pensione anticipata secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 1804 (cosiddetta opzione donna).

E bene farsi assistere dai nostri patronati per valutare la scelta della quota 100 e per le donne se questa è più conveniente dell'opzione donna.