Una importante sentenza del Tribunale di Venezia del 18/06/2019 ha riconosciuto la malattia professionale ad una educatrice di asilo nido dal 1992 al 2016, provando il nesso di causalità tra le mansioni svolte e la patologia denunciata.
Nel dispositivo della sentenza viene affermato il principio che la tutela assicurativa INAIL va estesa ad ogni forma di malattia professionale fisica o psichica che possa ritenersi conseguenza dell’attività lavorativa, sia che riguardi la lavorazione che l’organizzazione del lavoro e le sue modalità di esplicazione, anche se non compresa tra le malattie non tabellate o tra i rischi specificamente indicati in tabella.
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