Nelle ultime settimane diversi iscritti ci chiedono informazioni relative all’ondata di offerte di ricorsi che diversi soggetti, sindacali e non propongono ai precari anche a seguito dell’entrata in vigore del cosiddetto Collegato Lavoro.
Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza.
Ricorsi per assunzione in ruolo – Recentemente a Siena un giudice ha dato ragione, IN PRIMO GRADO, ad un precario della scuola, riconoscendo il diritto all’assunzione in ruolo, sulla base del fatto che il lavoratore aveva avuto già tre anni di incarico a tempo determinato. Per tentare lo stesso ricorso ora ci sono le difficoltà introdotte dal Collegato Lavoro che riduce da 5 anni a 60 giorni i termini di prescrizione per far valere l’impugnazione di contratti precari (in allegato trovate un comunicato della Federazione di Firenze che spiega la “truffa” introdotta dall’art. 32). Ci preme sottolineare che per i lavoratori con contratto a tempo determinato del pubblico impiego questa strada giuridica ha pochissime possibilità (molto concrete invece per i precari del privato).
Rispondendo però ai diversi solleciti ricevuti dagli iscritti, stiamo studiando il caso per vedere come impostare un ricorso analogo. Nel frattempo, è necessario interrompere la prescrizione introdotta dall’Art. 32, inviando una raccomandata A.R. entro il 23 gennaio al MIUR (viale Trastevere 76, Roma). A nostro avviso è sufficiente inviarla al MIUR, ma per sicurezza sarebbe utile inviarla anche all’istituto presso il quale è stato prestato l’ultimo anno intero di servizio (6 mesi). In allegato trovate un fac-simile del testo dell’impugnativa da inviare.
Ricorsi per il riconoscimento degli scatti d’anzianità e del pagamento dei mesi estivi ai docenti precari – Per il riconoscimento degli scatti d’anzianità anche ai precari che abbiano prestato almeno 3 anni di servizio ( il primo scatto è infatti previsto dopo il compimento del terzo anno di servizio), ci sono buone prospettive di riuscita (le sentenze positive sono diverse). Per il riconoscimento del pagamento dei mesi estivi abbiamo solo un’interessante sentenza a Brescia, ma comunque l’impianto giuridico appare solido, seppur complicato.
In questi 2 casi a nostro avviso non intervengono le modifiche apportate dal Collegato Lavoro, quindi la prescrizione resta di 5 anni. Ciò significa che chi ha maturato tre anni di servizio, oltre a richiedere il pagamento degli scatti da qui in avanti, può rivendicare gli arretrati fino ad un massimo di 5 anni (per coloro che hanno quindi già fino a 8 anni di servizio precario conclusi è necessario inviare un’ulteriore raccomandata al MIUR per non perdere un anno di eventuali arretrati).
Per ognuno di questi ricorsi, organizzeremo un incontro dopo le vacanze natalizie, non appena avremo definito tutto il procedimento con i legali. Nel frattempo continueremo a completare il quadro giuridico di riferimento e vi aggiorneremo se ci saranno modifiche rispetto a quanto abbiamo scritto.
Ricordiamo che per noi il ricorso individuale non può essere la soluzione alla grave situazione occupazionale e salariale dei precari, ma riteniamo che, se di massa, anche questo possa essere uno strumento di pressione da unire alla mobilitazione. Uno strumento non sufficiente, visto che anche le sentenze dei giudici del lavoro seguono spesso il clima politico e in questa fase sono sempre meno quelle in favore dei lavoratori, in assenza di forti mobilitazioni, senza considerare che spesso, prima dell’ultimo grado di giudizio, viene cambiata la norma in modo peggiorativo così da vanificare i ricorsi. Lo specifichiamo perché potrebbe essere facile la tentazione di affidarsi solo alle vie giudiziarie, rinunciando a quelle della lotta, senza la quale la legge per i lavoratori diventa solo un pezzo di carta.