ATTO CAMERA
MOZIONE EX-ART. 138 COMMA 2 1/00092
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 31 del 11/06/2013
Firmatari
Primo firmatario: LOMBARDI ROBERTA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 11/06/2013
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera
Mozione 1-00092
presentato da
LOMBARDI Roberta
testo di
Mercoledì 12 giugno 2013, seduta n. 32
La Camera,
premesso che:
all'interpellanza urgente n. 2-00062 presentata dalla firmataria del presente atto di indirizzo discussa nella seduta n. 22 del 23 maggio 2013 alla quale ci si riporta integralmente, ha risposto in rappresentanza del Governo il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche Carlo Dell'Aringa;
la risposta non ha soddisfatto l'interpellante e per tali motivi è stata presentata la presente mozione ex articolo 138, comma 2;
sul corretto inquadramento normativo degli enti previdenziali trasformati in associazioni e fondazioni di diritto privato ai sensi del decreto legislativo del 1994 il Sottosegretario ha sostenuto che tali questioni: «... coinvolgono profili decisionali che esulano dalle competenze del solo Ministero che rappresento, in quanto coinvolgono, talora perlomeno, scelte che spettano al Governo nella sua collegialità...»; sarebbe opportuno avere notizie in merito alla posizione che il Governo assumerà in relazione ai profili di illegittimità costituzionale sollevati dalla prima firmataria del presente atto di indirizzo ed in particolare sul comportamento normativo da far applicare a tali soggetti;
il Sottosegretario nel giustificare il comportamento degli enti e quella che alla firmataria del presente atto di indirizzo appare la negligenza del Ministero ha sostenuto in Aula che: «...le disposizioni, del decreto legislativo n. 509 del 1994 non hanno subito fino ad oggi alcuna modifica e sono tuttora pienamente operanti, nonostante nel tempo si siano moltiplicate le spinte del legislatore a incrementare il complesso dei vincoli finanziari e amministrativi imposti alle gestioni, attraendo nell'orbita della finanza pubblica anche le casse private di previdenza, sulla scorta della loro inclusione nell'elenco ISTAT di individuazione delle amministrazioni pubbliche... D'altra parte, ...alcune iniziative hanno invece contribuito a rafforzare proprio l'autonomia riconosciuta agli enti previdenziali privatizzati, salvaguardando gli equilibri delle gestioni, in funzione – questo è importante – della autosostenibilità di lungo periodo...»;
è vero che con il decreto legislativo n. 509 del 1994 gli enti previdenziali sono stati trasformati in associazioni o in fondazioni con deliberazione dei competenti organi, ma ad una precisa condizione che non usufruissero più di finanziamenti o altri ausili pubblici di carattere finanziario, (articolo 1 del decreto legislativo n. 509 del 1994), condizione che è stata a giudizio della prima firmataria del presente atto di indirizzo palesemente violata. È opportuno ricordare che tali enti non hanno rispettato le condizioni imposte dalla legge;
sono enti che sussistono senza scopo di lucro, ma nella realtà quotidiana si comportano come qualsiasi società con l'unica finalità di monetizzare e speculare sul patrimonio immobiliare e sugli stessi inquilini utilizzando quel patrimonio che negli anni era stato acquistato con danaro pubblico e che aveva una finalità ben precisa quella di tutelare l'emergenza abitativa;
la stessa Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nella segnalazione, approvata dal Consiglio nella seduta del 26 gennaio 2011, e depositata il successivo 3 febbraio, rafforza giuridicamente quanto illustrato, affermando che la contribuzione obbligatoria di tipo solidaristico, posta a carico degli iscritti, realizza una forma indiretta di concorso finanziario dello Stato; eppure, è lo stesso decreto legislativo n. 509 del 1994 che prevede che non sono consentiti finanziamenti pubblici diretti o indiretti;
inoltre, è lo stesso allegato III della direttiva 2004/18/CE (modificabile solo seguendo la procedura all'uopo stabilita), ad elencare, in via non limitativa, gli organismi e le categorie di organismi di diritto pubblico, includendo espressamente in tale novero gli enti, che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza;
quanto alla legge 23 agosto 2004, n. 243, articolo 1, comma 38, norma definita di interpretazione autentica, con cui il legislatore aveva escluso dalla dismissione di cui al decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, gli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, la Corte di Cassazione in diverse occasioni si è espressa affermando che tale norma, seppur formulata come norma di interpretazione autentica, ha carattere innovativo, quindi confermando l'esigenza di tutelare dei rapporti giuridici che, secondo le leggi previgenti, avevano previsto la prelazione o l'opzione legale a favore del conduttore qualificato;
quindi, tale legge detta una nuova regolamentazione per le situazioni non esaurite escludendo, appunto, gli enti previdenziali successivamente «privatizzati» dalla speciale disciplina posta dal decreto legislativo n. 104 del 1996, operando il consueto Limite delle situazioni esaurite, dove la locuzione «limite consueto» esprime l'esigenza di tutela dei rapporti giuridici che, secondo le leggi previgenti avevano previsto la prelazione o la opzione legale a favore del conduttore qualificato; la trasformazione dell'ente in fondazione ha determinato un effetto giuridico di natura successoria per tutti i rapporti giuridici pendenti e per tutti i diritti di credito o gli obblighi assunti, in mancanza di una diversa e specifica disciplina legislativa. Questo dice la Corte di Cassazione, queste sono le frasi utilizzate dai supremi giudici;
allora, quelle case andavano vendute agli inquilini secondo i principi stabiliti nel decreto legislativo n. 104 del 1996 visto che le abitano sin dall'inizio degli anni ’70, le hanno continuate ad abitare anche quando la suindicata normativa obbligava gli enti a dismettere il patrimonio immobiliare, e purtroppo le vivono ancora oggi non potendole acquistare viste le gravose condizioni;
infatti, il 90 per cento degli inquilini è affittuario delle case degli enti da prima del 1996 ed il legislatore con decreto legislativo n. 104 del 1996 (modificato ed integrato dalla legge n. 410 del 2001) aveva deciso di disciplinare l'attività in campo immobiliare degli enti previdenziali – secondo una specifica tabella (allegata alla legge n. 70 del 1975) tra cui era ricompresa anche ENASARCO oltre a tutti gli enti di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994;
alla luce di quanto detto nell'interpellanza è gravoso che, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ritenga: «...difficile ipotizzare, come richiesto dall'interpellante, sistematici processi di omogeneizzazione di obiettivi e procedure (procedure in particolare, al di fuori delle prescrizioni generali dirette ad imporre il conseguimento del risultato fondamentale che è quello della sostenibilità pluriennale per garantire agli assicurati che avranno una pensione), alla luce della normativa vigente che continua a tutelarne l'autonomia e la ricerca individuale delle soluzioni più rispondenti alle esigenze delle categorie...»;
invero, non applicare una procedura omogenea comporterebbe una palese violazione dei princìpi Costituzionali in particolare quelli previsti dall'articolo 3; infatti, non si comprende come sia possibile legittimare comportamenti diversi sia nelle vendite che negli affitti da parte degli stessi enti sottoposti alla stessa normativa e con conseguente danno a carico degli inquilini/affittuari;
a contrario, dimentichi degli obiettivi di natura sociale, per cui sono stati istituiti e sostenuti, e che permangono a tutt'oggi, attraverso quella che alla firmataria del presente atto di indirizzo appare una falsa e distorta applicazione della normativa in materia, gli enti privatizzati hanno, col tempo, gestito la res publica, (perché frutto del danaro pubblico) come se fosse cosa privata amministrata da soggetto privato, in aperto contrasto con quanto dispone la normativa sovranazionale nella direttiva 2004/18/CE, e con quanto stabilisce la Corte di Giustizia. In ordine agli evidenziati profili, secondo la prima firmataria del presente atto di indirizzo emergono manifestamente dei profili di illegittimità costituzionale nell'affermare la disciplina privatistica nel caso de quo, per stridente contrasto non solo con i princìpi fondamentali della Carta costituzionale, ma anche con la normativa sovranazionale, laddove la diretta applicabilità delle direttive, che hanno i caratteri della chiarezza e della precisione, è stata, tra l'altro, ormai riconosciuta dalla costante giurisprudenza della Corte di giustizia (fin dal lontano 1963, nella sentenza relativa al Caso Van Gend en Loos, causa 26/62);
sulla richiesta di un tavolo tecnico interistituzionale il sottosegretario, nel rispondere, affermava che, nella passata legislatura la direzione generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali aveva preso parte ad un tavolo tecnico unitamente al Ministero dell'economia e delle finanze; i lavori si sono conclusi con delle ipotesi normative da cui si potrebbe ripartire; si chiede di avere copia di tale lavoro e di poter sapere dai Ministeri competenti quando potrà ripartire tale tavolo e quali saranno i soggetti che vi faranno parte;
sarebbe necessario, però, rispondere in tempi brevi a tali necessità, in primis con l'abrogazione dell'articolo 1, comma 38 della legge 23 agosto 2004, n. 243, e dell'articolo 168 della legge n. 228 del 2012 nella parte in cui prevede che: «...le disposizioni di cui al comma 11-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applicano al piano di dismissioni immobiliari della Fondazione ENASARCO»;
nelle more dell'instaurazione del tavolo tecnico, prima che vengano stabilite le modalità ed i tempi per attuare tale tavolo interministeriale per le vendite, i rinnovi delle locazioni e le conseguenti problematiche legate al patrimonio degli enti, gli stessi comunque proseguono nella vendita, ragion per cui sarebbe auspicabile anche alla luce dei quotidiani episodi di suicidio legati anche al problema casa, intervenire con un provvedimento urgente che possa in tempi brevi dirimere la controversia;
oltre a ciò, non è dato comprendere il perché nessuna risposta è giunta dal Ministero a giustificazione delle perdite di Enasarco, situazione che tocca quasi tutti gli altri enti, e cioè quelle relative agli investimenti finanziari per un ammontare di circa 1,5 miliardi di euro, di questi ben 780 milioni di euro investiti nel fondo Anthracite delle Isole Cayman;
sulla richiesta dell'interpellante di un'istanza di moratoria, alla luce delle difficili condizioni e gravose situazioni che moltissimi enti previdenziali utilizzano a danno degli inquilini è sicuramente contraddittoria o di difficile comprensione la posizione assunta dal Governo attraverso il sottosegretario per il lavoro e le politiche sociali; infatti, lo stesso per tutelare le Casse ha citato l'articolo 38 della Costituzione, pur dimenticando che i comportamenti attuati dagli enti a danno degli inquilini violano gli articoli 2, 3, 10 e 97;
ma vi è di più, non è chiaro come possa sostenersi che Enasarco ha rivolto particolare attenzione ai risvolti socioeconomici di tale operazione di dismissione, se i diretti interessati, gli inquilini, non sono riusciti a poter acquistare l'agognata casa o nei casi migliori si sono visti costretti a firmare mutui con condizioni allucinanti, perché le banche (MPS e BNL), a dispetto delle gare pubbliche cui erano obbligate, non hanno rispettato le condizioni prestabilite. Il tutto nell'assoluta inerzia delle istituzioni e degli enti preposti al controllo;
non si comprende come può essere giustificata la circostanza che in data 11 settembre 2008, Enasarco nella persona del presidente Brunetto Boco e del direttore generale Carlo Felice Maggi, ha firmato un accordo con le organizzazioni sindacali, a dispetto della circostanza che la delibera del consiglio di amministrazione con la quale è stato approvato il piano di dismissione del patrimonio immobiliare, inteso a perseguire l'obiettivo di stabilità del bilancio tecnico ultratrentennale è datata 18 settembre del 2008;
che la nomina del presidente di ENASARCO Brunetto Boco è avvenuta in contrasto con l'articolo 17 dello statuto è, secondo la prima firmataria del presente atto di indirizzo, assolutamente pacifico e lo si può affermare senza impelagarsi in inutili e fantasiose esasperazioni di diritto. È sufficiente leggere l'articolo 17 dello statuto della Fondazione, dove in modo chiaro, – e non si tratta di una mera presunzione – che per la nomina del presidente è richiesto il requisito della professionalità che, ai sensi dell'articolo 1, comma 4 lettera b) del decreto legislativo n. 509 del 1994, è ritenuto esistente solo nei soggetti appartenenti alla categoria degli agenti e rappresentanti di commercio, anche in stato di quiescenza. Il signor Brunetto Boco – non rivestendo la qualità di rappresentante di commercio né attivo né in pensione, non poteva essere eletto consigliere e conseguentemente presidente. Circostanze che a giudizio della firmataria del presente atto di indirizzo dovrebbero integrare i presupposti di cui all'articolo 2 comma 6, del decreto legislativo n. 509 del 1994 e di conseguenza comportare il commissariamento dell'Ente, e se ciò non dovesse accadere chi farà tale scelta se ne assumerà le conseguenze;
ecco perché sarebbe adeguato far confluire tutti gli enti privatizzati di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994 con i relativi patrimonio immobiliari, anche se conferiti a fondi pensioni SGR, nell'INPS, così come avvenuto per INPDAP e ENPALS, in modo da poter tutelare gli iscritti beneficiari dei trattamenti pensionistici, attuando le eventuali vendite anche attraverso fondi immobiliari completamente gestiti dal Ministero dell'economia e delle finanze. Tale possibilità porterebbe un duplice risultato: a) ridurre i costi sostenuti dalla Casse; b) rendere più agevole il controllo e la vendita del patrimonio immobiliare evitando così delle speculazioni a danno dei cittadini, cosa che invece sta accadendo,
impegna il Governo:
ad assumere iniziative normative urgenti volte:
a) ad abrogare sia l'articolo 1, comma 38, della legge 23 agosto 2004, n. 243, che l'articolo 1 comma 168, della legge n. 228 del 2012 nella parte in cui prevede che: «... le disposizioni di cui al comma 11-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applicano al piano di dismissioni immobiliari della Fondazione Enasarco ...», poiché trattasi di norme ad avviso della firmataria del presente atto di indirizzo non in linea con i principi costituzionali;
b) a precisare che alle dismissioni degli enti previdenziali di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994 si applica il decreto legislativo n. 104 del 1996;
c) a stabilire altresì che il decreto legislativo n. 104 del 1996 trovi applicazione anche nei confronti delle dismissioni attuate attraverso Fondi immobiliari SGR che hanno avuto il conferimento del loro patrimonio da enti previdenziali di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994;
d) a sospendere gli sfratti per finita locazione e morosità degli inquilini degli enti previdenziali, anche se attuati attraverso fondi immobiliari SGR o altre società, per un tempo non inferiore ad un anno;
a disporre in relazione alle dismissioni degli enti previdenziali privatizzati ai sensi del decreto legislativo 509 del 1994 un tavolo tecnico interistituzionale finalizzato a definire norme trasparenti per la stipula ed i rinnovi dei canoni di locazione nelle more della dismissione del patrimonio immobiliare;
a verificare attraverso gli uffici competenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali la legittimità della nomina del Presidente di ENASARCO Brunetto Boco;
ad accertare e a verificare tramite ispezione dell'Agenzia dell'entrate la reale rispondenza delle categorie catastali degli immobili di proprietà di ENASARCO a quelle denunciate dallo stesso ente;
a porre rimedio, con un'adeguata iniziativa normativa, anche al conflitto d'interesse che sta scaturendo dal fatto che le stesse organizzazioni sindacali che compongono il consiglio d'amministrazione degli enti previdenziali sono anche firmatarie degli accordi di vendita del patrimonio e/o di rinnovi contrattuali degli affitti in rappresentanza degli inquilini;
a valutare di far confluire tutti gli enti previdenziali privatizzati di cui al decreto legislativo 509 del 1994 con i relativi patrimoni immobiliari anche se conferiti a fondi pensione SGR, nell'INPS, così come avvenuto per INPDAP ed ENPALS, – tale scelta risolverebbe gran parte delle criticità su indicate – in modo da poter tutelare al meglio gli iscritti beneficiari dei trattamenti pensionistici.
(1-00092) «Lombardi».