LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI CHIEDE AL TRIBUNALE DI ROMA DI VIOLARE LE CONVENZIONI INTERNAZIONALI, TENTANDO DI FAR REVOCARE PRIMA DEL TEMPO LE MISURE DI SOSPENSIONE DI UNO SFRATTO RICHIESTE DALL’ALTO COMMISSARIATO PER I DIRITTI UMANI!
È inquietante ciò che è avvenuto all’udienza del 25 maggio 2022, quando il Tribunale si è riunito per confermare la sospensione dello sfratto di una signora di 87 anni, come indicato dall’Alto Commissariato per i Diritti Umani a seguito di una comunicazione dell’Avv. Vincenzo Perticaro.
La sospensione temporanea era stata richiesta dalla Commissione ONU per i Diritti Economici, Sociali e Culturali, in attesa di determinare se il caso comportasse il rischio di una violazione dei diritti umani. La signora ha subito una minaccia di sfratto nell’ambito di un c.d. “piano di zona”, iniziative private che beneficiano di contributi pubblici in cambio di tutelare le fasce più deboli della popolazione. Secondo il Protocollo Opzionale al Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali, ratificato dall’Italia nel 2014, la Commissione può ricevere segnalazioni su potenziali danni irreparabili contro i diritti di persone vulnerabili, e disporre alle autorità locali la sospensione temporanea di provvedimenti esecutivi come uno sfratto, in attesa di raggiungere una risoluzione definitiva. La signora ha segnalato il caso alla Commissione, che ha richiesto la sospensione in attesa di valutare le osservazioni dello Stato e della signora in merito al caso. In attesa che la Commissione raggiungesse una risoluzione definitiva, la giudice Dott.ssa Liverani aveva correttamente confermato la sospensione, convocando in udienza sia le parti in causa che la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri, invece di approfondire le questioni lamentate dall'anziana signora, trattandosi di immobili di edilizia residenziale pubblica, ha invece cercato di invalidare le tutele richieste dall’ONU, affermando che “le determinazioni dell’Alto Commissario e del Comitato sui diritti economici, sociali e culturali non sono vincolanti” e che esse “non hanno valenza giurisdizionale”. Oltre ad essere una pericolosa ingerenza dell’esecutivo in un procedimento giudiziario, per di più contro l’interesse della parte più debole, questa è una palese violazione del protocollo ONU sottoscritto dall’Italia. La mancanza di rispetto delle misure temporanee, infatti, è considerata dal diritto internazionale come un’inadempienza della procedura da parte dello stato, e una violazione dell’articolo 5 del Protocollo opzionale. La Presidenza afferma anche che il potere di sospendere l’esecuzione “spetterebbe tutt’al più allo Stato-governo/amministrazione”, di fatto confermando la possibilità di sospendere lo sfratto come richiesto dalla signora, quindi invalidando la prima affermazione. Essa inoltre cita le osservazioni presentate dallo Stato all’Alto Commissariato come se fossero fonte di una risoluzione definitiva, senza considerare che la decisione su queste osservazioni spetta ora alla Commissione ONU; quindi tenta di spingere il Tribunale a prevaricare le prerogative ONU sulle comunicazioni individuali. Tali osservazioni, redatte dal Comitato Interministeriale per i Diritti Umani, sostengono che la signora non avrebbe esaurito i ricorsi interni, ma non suggeriscono quali ricorsi sarebbero stati disponibili, come invece richiede esplicitamente il Protocollo Opzionale sottoscritto dall’Italia.
Per concludere, la Presidenza afferma che tutelare il diritto alla casa “non può comprimere sino ad annullare il diritto di proprietà, ugualmente di rango costituzionale”. Questa ultima affermazione risulta particolarmente imbarazzante: da un lato, presume che la sospensione temporanea dello sfratto sia una violazione del diritto alla proprietà, quando la proprietà dell’appartamento in questione non è mai stata messa in dubbio: quello che si contesta, semmai, è il diritto della proprietà a disporne in forme che potrebbero mettere a repentaglio i diritti altrui; com’è noto, infatti, il diritto alla proprietà è costituzionalmente limitato dalla sua funzione sociale. L’avverbio “ugualmente” rappresenta poi un lapsus significativo: esso mostra che la Presidenza del Consiglio dei Ministri sa perfettamente che il rispetto dei trattati internazionali è anche esso una disposizione di rango costituzionale, al pari della tutela della proprietà privata!
Siamo all’assurdo. Lo Stato italiano che, ratificando il patto internazionale, si è fatto carico di tutelare i diritti ivi contenuti, non solo non si accerta se siano stati violati, ma pone in essere condotte che aggravano la situazione attuale, senza minimamente prendere provvedimenti nei confronti dei soggetti che, ricevendo contributi pubblici, avrebbero dovuto farsi carico delle fasce deboli della popolazione garantendo un alloggio adeguato a canoni calmierati; al contrario, esso tenta di spingere un Tribunale a violare un trattato internazionale, con tutte le conseguenze diplomatiche e giuridiche che questo comporta!
La giudice, naturalmente, ha rinviato la decisione a novembre prossimo; siamo fiduciosi che questa ingerenza del potere esecutivo non la porterà ad interferire con il procedimento corretto del diritto internazionale. I trattati sono vincolanti anche per l'art.26 della Convenzione di Vienna sulla Legge dei Trattati, il quale afferma che 'ogni trattato valido è vincolante per entrambe le parti e dev'essere onorato in buona fede'.
ASIA-USB