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Editoriale

ST Agrate Brianza, il Tribunale di Monza respinge il ricorso USB ma punta il dito contro i delegati Fim e Fiom quali “falsus procurator”

Monza,

Il 28 maggio scorso il Tribunale di Monza ha deciso di respingere il ricorso per condotta antisindacale presentato da USB contro la ST adducendo nelle motivazioni:

che effettivamente la direzione aziendale era tenuta ad informare, interloquire e convocare la RSU per la stipula degli accordi del 12.3, 31.3 e 10.4.2020;

che, tuttavia, non vi fosse l'obbligo della DA di convocare i coordinatori delle tre componenti della RSU, nonostante vi fosse in tal senso una prassi consolidata di preavviso mediante mail;

che il problema sia da individuare in quelli che il Tribunale di Monza indica come “falsus procurator”, cioè i delegati di Fim e di Fiom descritti come quelli che agiscono in nome della RSU senza averne i poteri, e sui quali si individuano i responsabili del mancato coinvolgimento dei delegati di USB; questo aspetto - non essendo oggetto del procedimento giudiziario- rimane solo come considerazione del Giudice.

USB impugnerà il decreto e presenterà ricorso. USB non ritiene condivisibili le motivazioni della sentenza del Giudice del Tribunale di Monza.

USB ritiene che la DA di ST abbia intenzionalmente escluso i delegati RSU USB dalle trattative degli accordi oggetto del ricorso giudiziario scegliendo volontariamente di confrontarsi solo con i delegati aprioristicamente schierati su posizioni concilianti e filo aziendali.

USB presenterà ricorso ritenendo rilevante la responsabilità della DA di ST nei fatti in oggetto. USB condivide la parte motivazionale del Decreto del Tribunale nella parte in cui evidenzia che:

“Nell’ipotesi in cui colui o coloro che spendono il nome della RSU in sede di trattative e di conclusione del contratto non fossero effettivamente l’espressione della RSU formatasi con la partecipazione di tutti i suoi membri e l’espressione della volontà della maggioranza dei suoi componenti si porrebbe un problema di difetto di rappresentanza della persona fisica o delle persone fisiche che agiscono in nome della RSU senza averne i poteri quali “falsus procurator”, ma non è questo l’oggetto del procedimento.

USB continua a ritenere eticamente e sindacalmente censurabile la reiterata condotta dei componenti RSU di FIM e di FIOM, indirettamente indicati dal Giudice del Tribunale di Monza come “falsus procurator”.

 

 

Agrate Brianza, 08-06-2020

 

 

USB Lavoro Privato

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