L'ennesima sentenza di ILLEGITTIMITA' della Corte Costituzionale su provvedimenti che riguardano la Scuola!
Questa volta si tratta del dimensionamento scolastico.
“ Con sette diversi ricorsi le Regioni Toscana, Emilia-Romagna, Liguria, Umbria, Puglia, Basilicata e la Regione siciliana hanno proposto questioni di legittimità costituzionale relative a diverse disposizioni del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.”
Si tratta dell'art.19 comma 4.
«4. Per garantire un processo di continuità didattica nell’ambito dello stesso ciclo di istruzione, a decorrere dall’anno scolastico 2011-2012 la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado sono aggregate in istituti comprensivi, con la conseguente soppressione delle istituzioni scolastiche autonome costituite separatamente da direzioni didattiche e scuole secondarie di I grado; gli istituti compresivi per acquisire l’autonomia devono essere costituiti con almeno 1.000 alunni, ridotti a 500 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche.>>
La Consulta lo dice chiaramente devono essere le Regioni a decidere le dimensioni delle Istituzioni Scolastiche. Il MIUR lo aveva in parte già riconosciuto con una nota del 7 ottobre.
Ma senza sentire storie, proteste di Enti Locali, lavoratori e famiglie il Miur ha proseguito la sua opera: almeno 1300 Istituti che sono stati accorpati in tutto il territorio nazionale, anche nelle Regioni che avevano chiesto la sospensiva. E il “paradosso” è che proprio i Consigli Regionali ricorrenti sono stati poi più ligi degli altri nell'accorpamento.
Il ricorso chiedeva inoltre di dichiarare illegittimo il comma 5 dello stesso articolo 19, poi ulteriormente peggiorato con la Legge di Stabilità 2012 (quella votata da tutti i partiti per cacciare Berlusconi):
<<5. Alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 600 unità, ridotto fino a 400 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato. Le stesse sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome»
Su questo la Consulta ritiene che i Dirigenti Scolastici in qualità di personale dello Stato debbano, secondo l'articolo117 della Costituzione (il Titolo V sul “federalismo”), essere nominati e “quantificati” dallo Stato.
Le Scuole possono essere anche di 10,20,30,40...3000 alunni ma il Dirigente si avrà solo con scuole con più di 600 alunni, significa nei fatti che scuole più piccole di 600 alunni non avranno comunque la loro autonomia.
Combiniamo il tutto con
1.l’eliminazione degli esoneri e semiesoneri dei docenti collaboratori vicari in istituti scolastici con plessi di qualunque ordine di scuola, sezioni staccate o sedi coordinate (6°comma);
2.il congelamento delle dotazioni organiche docenti ed ATA anche per il 2012/2013 (7°comma).
La scuola è GIA' sofferente e il sapere che chi la sta portando alla BANCAROTTA per salvare le Banche non sa neanche fare provvedimenti legittimi non ci consola.
Eppure la Consulta in parte ha dato ragione anche a noi che chiedevamo la cancellazione dell'intero art.19.
Nulla di strano, la questione è di “ chi comanda” e la Consulta ha fatto il suo lavoro ma non può “risolvere” il problema POLITICO della gestione della scuola.
- L'istruzione deve o no essere un diritto per ogni essere umano?
- E' una domanda che nessuno gli ha posto in questo ricorso.
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