Sono stati avviati in alcune DP i monitoraggi sul lavoro agile, e nelle altre arriveranno nei prossimi giorni, pertanto riteniamo necessario informare le colleghe ed i colleghi sullo stato delle cose.
Nell’art. 263 della Legge 77/2020, pubblicata il 18 luglio scorso, è stato previsto da metà settembre il rientro dei dipendenti nelle sedi fisiche di lavoro, ed il mantenimento in smart working di una percentuale massima del 50% del personale, dal momento che il lavoro agile non è più “modalità ordinaria”. Quanto verrà determinato sarà in vigore fino al 31 dicembre. USB aveva subitamente segnalato questa disposizione legislativa nell’incontro con la Direzione Regionale, avvenuto pochissimi giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta.
Riportiamo di seguito il testo del primo comma dell’articolo, che è quello che ci interessa nell’immediato:
Disposizioni in materia di flessibilita' del lavoro pubblico e di lavoro agile
1. Al fine di assicurare la continuita' dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adeguano l'operativita' di tutti gli uffici pubblici alle esigenze dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attivita' produttive e commerciali. A tal fine, fino al 31 dicembre 2020, in deroga alle misure di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), e comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilita' dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalita' di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza, applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 87, al 50 per cento del personale impiegato nelle attivita' che possono essere svolte in tale modalita'. In considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica, con uno o piu' decreti del Ministro per la pubblica amministrazione possono essere stabilite modalita' organizzative e fissati criteri e principi in materia di flessibilita' del lavoro pubblico e di lavoro agile, anche prevedendo il conseguimento di precisi obiettivi quantitativi e qualitativi. Alla data del 15 settembre 2020, l'articolo 87, comma 1, lettera a), del citato decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020 cessa di avere effetto.
Pertanto, per pianificare i rientri e individuare i dipendenti che dovranno effettuare la prestazione lavorativa in presenza e quelli che saranno ammessi al lavoro agile, l’amministrazione ha predisposto una rilevazione propedeutica, già avviata in alcune DP, per verificare le disponibilità dei lavoratori.
Chiariamo che per valutare il limite del 50% del personale, andranno sottratti dal totale i dipendenti cosiddetti “fragili”, individuati nell’art.39 del DL 18/2020 ed al punto 3 del protocollo di intesa del 3 maggio, riportati nella scheda di rilevazione che alleghiamo al comunicato.
Ci sono poi 4 attività che l’amministrazione ha rilevato come NON lavorabili in modalità agile, che sono le seguenti: Identificare i contribuenti, Assistere i contribuenti e fornire altri servizi, Aggiornare i registri di pubblicità immobiliare, Gestire le relazioni esterne.
Riteniamo importante segnalare anche alle lavoratrici ed ai lavoratori addetti a queste attività da rendere necessariamente in presenza che se ritengono di voler dare la propria disponibilità al lavoro agile, è opportuno che lo facciano.
Infatti, nell’ informativa resa dall’ amministrazione il 5 agosto, è detto “Al fine di consentire la migliore conciliazione tra la piena tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e il sostegno del graduale riavvio delle attività produttive e dell’erogazione dei servizi alle imprese e ai cittadini, dovranno essere previsti meccanismi di rotazione tra personale con professionalità omogenea, che consentano l’alternanza tra modalità in presenza e modalità in lavoro agile all’ interno della stessa unità organizzativa. Resta inteso che attraverso l’attuazione del suddetto criterio della rotazione, anche il personale assegnato ai processi per i quali è prevista l’attività in presenza, potrà svolgere lavoro agile.”
Nell’atto di notorietà andranno indicati esclusivamente i nominati dei familiari ultraottantenni conviventi, od il possesso delle condizioni elencate ai punti 4 e 5 della scheda di disponibilità.
Evidenziamo inoltre che non vanno in alcun modo esposti dati sanitari. Se l’amministrazione riterrà opportuno avere una valutazione delle patologie, sarà il medico competente a farlo, e solo a lui sarà necessario inviare i dati clinici. Pertanto l’eventuale sottoscrizione dell’autocertificazione in presenza di malattie da valutare clinicamente non esporrà in alcun modo il dipendente, avendo la valenza di richiesta da far valutare a chi di competenza.
Se invece sarà la lavoratrice od il lavoratore a scegliere liberamente di inviare certificazioni mediche all’ amministrazione, sarà nella sua disponibilità poterlo fare.
Da ultimo segnaliamo che anche nel caso in cui non si ritenga di dare la propria disponibilità per il lavora agile, la scheda va compilata, barrando la prima casella,
e che nelle note è possibile inserire altre informazioni, ad esempio la necessità di accudire figli minori di 14 anni, o la disponibilità parziale allo smart, con uno o più rientri settimanali in presenza.
Riportiamo il link per accedere alla documentazione prodotta dall’ Agenzia, al verbale sottoscritto il 5 agosto ed alle proposte formulate da USB in merito allo smart working.
Come sempre siamo a disposizione dei colleghi per eventuali richieste, all’ indirizzo
USB PI Esecutivo Regionale Agenzie Fiscali