Al Capo Dipartimento
Prefetto Dott. Francesco Paolo Tronca
Al Capo del C.N.VV.F.
Ing. Alfio Pini
Alla Direzione Centrale per le Risorse Umane
Prefetto D.ssa Carla Cincarilli
Alla Direzione Centrale per le Risorse Umane Servizio III
Dott. Roberto Pacchiarotti
e, p.c. alla USB VV.F. Roma
Alla Direzione Regionale Sicilia
Ing. Giuseppe Romano
Al Comandante Provinciale VV.F. Bologna
Ing. Antonio La Malfa
Al Comandante Provinciale VV.F. Palermo
Ing. Gaetano Vallefuoco
Oggetto: telegramma prot. n. 55685 del 4 maggio 2006 della Direzione Centrale per le Risorse Umane-Serv. III e successivo telegramma stessa Direzione Centrale prot. 59671 del 07 luglio 2006; Trasferimento temporaneo art. 35 CCNL 24.05.2000 del VFQ Favara Francesco Paolo dal Comando di Bologna alla Direzione Regionale Sicilia.
La scrivente O.S. ha più volte sollecitato l’Amministrazione nel verificare il trasferimento temporaneo di cui in oggetto poiché risulta, sulla base delle segnalazioni pervenute dai tanti Lavoratori che aspirano al Trasferimento più vicino al Comando di residenza e Domicilio (Palermo- Trapani-Agrigento) e sulla base degli atti in possesso della scrivente riferiti all’oggetto (in allegato), che la Direzione Centrale Risorse Umane Serv. III - in indirizzo – abbia “trascurato” la legittimazione del trasferimento temporaneo in essere relativo all’applicazione dell’art. ex 35 del CCNL 24 maggio 2000 il quale consente di trasferire il Lavoratore per un periodo di gg. 60, prorogabili per altri 60 gg. al massimo, per gravissimi motivi debitamente documentati; ebbene sfugge sia alla scrivente OS ma fondamentalmente a tanti dei circa 300¹ Lavoratori che aspirano, come anzidetto, ad un trasferimento presso una delle Sedi di Residenza e/o Domicilio più consone ai propri familiari e congiunti, da tanti anni aspirata e ancora non maturata per esiguità nella disponibilità dei posti resi disponibili, il motivo per cui a qualche Lavoratore viene riconosciuto un trattamento diverso rispetto ad altri in ambito Lavorativo poiché il telegramma in oggetto è stato emanato nel lontano 2006 ma, purtroppo per i 300¹ Lavoratori, risulta ancora in atto poiché il Lavoratore oggetto del trasferimento è in Pianta Organica presso la Direzione Regionale Sicilia ma, cosa alquanto “strana”, nella colonna annotazioni della Pianta Organica stessa non risultano inserite clausole come per es. “art. 35 CCNL 2000” o altro, con la conseguenza che di fatto risulta, senza precedenti e senza prescrizioni, Ufficialmente in Pianta Organica.
Eppure la scrivente O.S. aveva già sollevato la questione ma, per motivi che non ci sono stati forniti, continuano a persistere le incertezze sulla circostanza evidenziata in oggetto; ci chiediamo fino a quando può continuare questo atteggiamento di disattenzione su una materia troppo importante e prioritaria, molto sentita per i Lavoratori della Sicilia come quella della Mobilità Nazionale del Personale Operativo appartenente ai Ruoli dei non Direttivi e non Dirigenti.
Tra l’altro non si riesce a capire come possa un Lavoratore inesistente nella Pianta Organica del Comando di Palermo prestare servizio di vigilanza e prevenzione tra le fila del personale regolarmente in forza al Comando di Palermo; infatti diversi Lavoratori del Comando Provinciale di Palermo lamentano su come è possibile il verificarsi di una circostanza di questo tipo; cioè inserire nelle liste del Personale comandato ad espletare il Servizio di Vigilanza e Prevenzione, Personale che non esiste in Pianta Organica al Comando di Palermo.
Tale condizione inoltre arreca un aggravio di carico di Lavoro al Comando Provinciale VV.F. di Bologna poiché sulla Pianta Organica risulta “virtualmente” inserito un Lavoratore che da oltre 4 anni non presta servizio effettivo presso il predetto Comando.
Inoltre la presente questione risulta registrata anche agli Atti del Senato della Repubblica con Atto n. 4-04202, Pubblicato il 6 dicembre 2010, Seduta n. 468, da parte della Senatrice BIONDELLI, inviata al Ministro dell'Interno come Atto di Sindacato Ispettivo, interrogazione a risposta scritta.
Con la presente siamo a chiederLe di legittimare la posizione in essere a difesa e nell’interesse dei Lavoratori che ne hanno diritto, nel rispetto di quanto legittimato per la Mobilità Nazionale e Temporanea, auspicando che la presente possa contribuire nel porre più attenzione sulle prossime “assegnazioni temporanee” previste dall’ex art. 35 CCNL 24/05/2000.
Nella speranza di ricevere riscontro, onde evitare di chiedere la legittimazione in sede Giudiziaria, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.
¹ dati rilevati con circolare n. 52451 del 18/02/2009 della Direzione Centrale Risorse Umane, Mobilità Nazionale.