Lavoratori,
da sempre i due termini “safety and security”, indistintamente utilizzati, fanno pensare alla “sicurezza”, tuttavia esiste una sottile ma significativa differenza. è possibile tradurre “safety” con il termine “sicurezza, salubrità e salvaguardia”, ed è, al contempo, possibile tradurre “security” con lo stesso termine, solo che, in questa seconda accezione, sicurezza si riferisce a “senso di sicurezza, e tutela”.
Nel nostro paese i due termini sono stati fusi e confusi tanto da creare il solo mondo della “security” ed escludere del tutto dal nostro processo culturale il concetto stesso della “safety”; "la repubblica italiana tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività….” (articolo 32 – costituzione italiana). Il testo dice che si intende tutelare… perciò nella tutela sono compresi anche la salvaguardia dell'ambiente, la salubrità dei luoghi di lavoro, il controllo sui cibi, e così via… il cittadino, il quale ha diritto a vivere in condizioni che lo garantiscano affinché possa esprimere la sua personalità e contribuire alla vita della repubblica, senza essere penalizzato dalla mancanza di misure atte a limitare la diffusione di malattie o l'inquinamento.
La salute è un bene da difendere ed è diritto di ogni cittadino vivere in un ambiente salubre e sicuro! Da ciò ne comporta la diretta responsabilità che lo stato ha nei confronti del cittadino e tale compito lo svolge attraverso il processo di “sicurezza e salvaguardia”. Ed a capo di questo processo unico, ma differente nel suo essere, pone da una parte le forze di polizia le quali esercitano il processo della “security” attraverso l’utilizzo del “sospetto di reato”; e dall’altra parte la macchina della protezione civile (i Vigili del Fuoco) che attraverso il processo della “safety” operano ad ampio raggio in termini di tutela e salvaguardia e “non sono soggetti alla violazione di domicilio”.
Il sospetto di reato è quella condizione legittima che permette ad una data forza di polizia di agire in funzione libera del possibile reato a tal proposito si intendono quei reati che riguardano comportamenti, in essere né lesivi né pericolosi di alcun interesse, ma che lasciano presumere l'avvenuta commissione “non accertata” o la futura commissione di reati (così l'essere colto in possesso non giustificato di valori, di chiavi false o di documenti concernenti la sicurezza dello stato). Esso è limitato nel suo agire dal principio saldo della sicurezza domiciliare, infatti (citiamo l’ultimo atto in tal senso) la cassazione penale, sez. VI, sentenza 18.12.2009 n°48552 ritiene, in tutta legittimità che il sospetto di reato non è legittimato ad effettuare nessuna perquisizione domiciliare, difatti il domicilio è inviolabile e la perquisizione deve essere supportata da elementi indiziari circa la sussistenza di un illecito.
La polizia giudiziaria non può procedere di propria iniziativa alla perquisizione finalizzata alla ricerca di armi e munizioni (ex art. 41 r.d. 773/1931), sulla base di un semplice sospetto, ma lo può fare esclusivamente in presenza di un dato oggettivo certo. La resistenza del cittadino alla perquisizione non può pertanto definirsi “resistenza a pubblico ufficiale”: il suo eventuale comportamento non è, quindi, perseguibile dalla legge.
Il non soggetto alla violazione di domicilio, su diretto mandato del presidente della repubblica è prerogativa naturale dei vigili del fuoco, i quali dovendo agire in funzione della salvaguardia delle cose e delle persone sia pubbliche che private, non possono essere quindi limitati dalla violazione di domicilio; per capirci: se c’è un incendio, o quant’altro, e una squadra di Vigili del Fuoco valutata la situazione per meglio affrontare e risolvere il problema si trovano, quindi, nella condizione di dover attraversare una proprietà privata terza non devono aspettare il permesso di nessuno per poter accedere a qualsiasi area, poiché il loro scopo è quello di tutelare e contemporaneamente agire nel modo più risolutivo ed indolore possibile per l’intera collettività sia coinvolta sia eventualmente coinvolgibile. Ma il Vigile del Fuoco non è soggetto alla violazione di domicilio in quanto chiunque, anche un reo, ha il diritto ad essere salvaguardato e quindi rientra nell’all’art. 32 della costituzione italiana; da ciò ne deriva che il contrario di quanto affermiamo ora è pericoloso e porrebbe lo stato non più nella sua veste di imparziale garante della libertà ma lo trasformerebbe in un tiranno totalitarista che con l’uso incondizionato della repressione taciterebbe ogni forma di libertà!!!
Ora ritornando al concetto originario e sicuramente capiamo perché i Vigili del Fuoco non possono e non sono una forza di polizia e perché fino ad oggi malgrado il nostro attuale transito nel regime di diritto pubblico e lo stare dentro il ministero dell'interno non ci hanno mai “poliziottizzati” al 100%. Del resto i nostri “prefetti” conoscono bene questa condizione e si guardano bene dal dover proporre una situazione normativa che preluderebbe l'armamento dei Vigili del Fuoco con il conseguenziale mutamento delle nostra fugura giuridica. PROVATE A DOMANDARE A LORO SE POSSIAMO STARE DENTRO ART 16 DELLA LEGGE 121 E VI RISPONDERANNO CHE E' IMPOSSIBILE.
Tuttavia non è da sottovalutare che gli stessi ci vogliono fortemente dentro il ministero “della polizia”... come mai??? Forse perché è con la sola presenza di un Vigile del Fuoco che si può ovviare al problema della violazione di domicilio permettendo ad una eventuale forza di polizia di agire indisturbata cercando in un secondo tempo (dopo che è eventualmente entrata dentro una proprietà privata a cui non aveva accesso giuridico) le prove che attestino il reato in funzione del sospetto di reato stesso...
Sarà per amore dei prefetti che qualcuno propone di accorpare li due dipartimenti???