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Valorizzazione immobili militari: la Corte Costituzionale torna a censurare le norme di semplificazione amministrativa che eliminano i controlli sulle varianti urbanistiche.

Roma,

Mentre il Ministro La Russa e il Sottosegretario Crosetto si affannano a sottroscrivere protocolli d'intesa nell'ambito del processo di valorizzazione del patrimonio immobiliare militare prima che il vento cambi, la Corte Costituzionale, con la sentenza 341 del 26/11/2010, si è espressa nel merito delle procedure previste per la valorizzazione urbanistica degli immobili militari da alienare anche tramite il loro conferimento a fondi comuni di investimento (articolo 2, commi 189-195, della L. 191/2009).

 

In particolare la Corte ha dichiarato illegittimo il comma 191, il quale attribuisce alla delibera del consiglio comunale (di approvazione dell'accordo di programma di valorizzazione degli immobili da cedere) efficacia di autorizzazione alle varianti allo strumento urbanistico generale, per le quali non occorre verifica di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle province e delle regioni. La pronuncia, che fa seguito ad una pluralità di pronunce su analoghe previsioni formulate per semplificare l'autorizzazione di iniziative nei più diversi settori (attività produttive, turismo, infrastrutture, ecc.), non cita la bizzarria della norma in esame, la cui previsione troverebbe attuazione limitatamente alle varianti che non prevedano aumenti volumetrici superiori al trenta per cento dei volumi esistenti, limitandosi a richiamare il principio per il quale nelle materie di legislazione concorrente, quali il governo del territorio, lo Stato ha soltanto il potere di fissare i principi fondamentali, spettando alle Regioni il potere di emanare la normativa di dettaglio.