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Anticostituzionale il prelievo del 2,5% dal 2011

Roma,

USB, ora le amministrazioni restituiscano i soldi ai lavoratori

La Corte costituzionale con sentenza N. 223 dell’11 ottobre 2012 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 12, comma 10, del DL 78/2010 nella parte in cui non esclude l’applicazione a carico del dipendente della rivalsa del 2,5%. Ma andiamo con ordine.

Il DL 78/2010, convertito nella Legge 122/2010, oltre a bloccare il rinnovo dei contratti e a congelare le retribuzioni dei lavoratori pubblici, con l’art. 12, comma 10, ha modificato l’istituto della buonuscita a decorrere dal 1° gennaio 2011, applicando a tutti i dipendenti pubblici assunti prima del 2001 l’istituto del TFR (trattamento di fine rapporto) previsto per i privati. Per quelli assunti dal 1° gennaio 2001 il TFR era già previsto.

Tuttavia, mentre il TFS (trattamento di fine servizio) era alimentato da un accantonamento del 9,6% calcolato sull’80% della retribuzione, di cui il 2,5% era a carico del lavoratore, per il TFR è accantonato il 6,91% sempre calcolato sull’80% della retribuzione (mentre per i privati è sul 100%) e l’intera quota è a carico delle amministrazioni.

Dal 2011, quindi, le amministrazioni avrebbero dovuto interrompere il prelievo del 2,5% ma così non è stato. La sentenza della Corte costituzionale, che avvalora i pronunciamenti dei TAR di alcune regioni, sembra rimettere le cose a posto, dichiarando la violazione degli artt. 3 e 36 della Costituzione, poiché si è determinato un ingiustificato trattamento deteriore dei dipendenti pubblici rispetto a quelli del privato.

Ora le amministrazioni dovrebbero interrompere il prelievo del 2,5% e restituire le somme indebitamente trattenute. Ma è facile immaginare che il governo corra ai ripari per evitare di mettere mano al portafogli, o che faccia pagare agli stessi lavoratori pubblici, attraverso l’introduzione di un altro prelievo, la restituzione del maltolto. In ogni caso è bene organizzarsi per chiedere il rispetto del pronunciamento della Corte costituzionale.

La richiesta di restituzione della contribuzione illegittimamente prelevata deve essere individuale. A tale proposito USB ha predisposto un apposito modello. Non limitiamoci ad una consegna “burocratica” delle richieste, ma facciamole diventare un momento di mobilitazione nei posti di lavoro, per rimettere al centro del dibattito la questione salariale che vede le retribuzioni congelate al 2010 e i contratti bloccati probabilmente fino al 2017. Torniamo a porre con forza la questione della trattenuta sul salario accessorio in caso di malattia, sulla quale invece la stessa Corte costituzionale non ha ritenuto vi fossero principi di anticostituzionalità.