Oggi al Ministero del lavoro si è tenuto un altro incontro del “tavolo tecnico” Governo-parti sociali sull’introduzione della cosiddetta “patente a crediti”; si tratta della creazione di un sistema per la qualificazione delle imprese, già previsto dall’art.27 del DLgs 81/08, che prevede, in sostanza, l’obbligo per le imprese di dotarsi di una “patente” (con almeno 15 crediti) per poter operare in un cantiere del settore delle costruzioni.
La “patente a crediti” vuole essere un sistema di deterrenza parallelo rispetto a quello rappresentato dagli obblighi-sanzioni-pene previste dalla legislazione di riferimento ( Dlgs 81/08; codice penale ecc): con la violazione degli obblighi di legge il datore di lavoro rischia sia la detenzione che sanzioni monetarie; con la patente a crediti rischia la pena della sospensione dell’attività dell’impresa.
Ma, al di là della necessità inderogabile del rafforzamento del sistema di “obblighi-sanzioni-pene” ( come l’introduzione del reato di omicidio sul lavoro), perché la patente a crediti, così come definita dal Governo, rischia di non avere nessun effetto nel contrasto delle stragi sul lavoro?
I requisiti previsti per ottenere la “patente a crediti“
Per ottenere la patente un’impresa deve solo autocertificare all’Ispettorato del lavoro, in via telematica, di possedere una serie di requisiti, quelli principali relativi alla salute-sicurezza sono i seguenti: l’effettuazione di corsi di formazione sulla salute-sicurezza; il possesso del documento di valutazione dei rischi.
Nella legge ( n. 56 del 29 aprile 2024 art. 29) non sono previse verifiche nelle aziende, e non vengono specificate le caratteristiche dei corsi formazione e della valutazione dei rischi; il datore di lavoro, quindi, per ottenere la patente, deve soltanto inviare, alla sede territoriale dell’Ispettorato del lavoro, una documentazione che attesti, anche solo a livello formale-burocratico, di aver effettuato la formazione e la valutazione dei rischi.
Al tavolo tecnico del ministero, al di là del nostro giudizio negativo sul provvedimento, abbiamo fatto le seguenti proposte per creare un sistema di qualificazione efficace delle imprese su salute e sicurezza del lavoro:
-Documento di valutazione dei rischi (DVR): è indispensabile specificare che i Dvr siano conformi alle metodologie previste dalle norme tecniche di riferimento e rappresentino una foto fedele del livello reale di rischi ai quali sono esposti i lavoratori.
-Formazione: è indispensabile verificare che la formazione effettuata, oltre alla conformità alle linee guida istituzionali di riferimento, sia stata veramente efficace ed abbia trasmesso ai vari soggetti (datori di lavoro, preposti, lavoratori ecc) le conoscenze-competenze adeguate rispetto ai rischi presenti nell’attività di lavoro. Nel caso specifico dei datori di lavoro bisogna prevedere un programma di formazione particolarmente dettagliato ed approfondito sia rispetto alla durata che i contenuti dei corsi.
-Conformità delle macchine e delle attrezzature di lavoro: è indispensabile verificare che le macchine e le attrezzature utilizzate nelle attività lavorativa siano conformi alle norme tecniche di riferimento ed in ottimo stato di manutenzione.
Risulta evidente che, per effettuare una verifica preliminare del possesso di questi requisiti, è necessario uno sforzo rilevante con sopralluoghi ( almeno su un campione significativo di imprese) da parte degli Organi di vigilanza ; attività di verifica che non può essere effettuata solo dall’Ispettorato del lavoro ma richiede il coinvolgimento di tutti gli organi di vigilanza sulla salute- sicurezza del lavoro.
Ma, oltre alle verifiche di Enti esterni, è fondamentale prevedere che gli Rls, intesi come “ispettori interni” nelle aziende, abbiano la possibilità di verificare che i requisiti per ottenere la “patente a crediti” ( dvr conforme, formazione efficace ecc) siano reali; le imprese, cioè, non devono poter ottenere la patente senza la verifica da parte degli Rls.
Tutto questo presuppone, chiaramente, interventi efficaci per potenziare il ruolo degli Rls: acquisizione di conoscenze-competenze adeguate (con un aumento rilevante delle ore di formazione); aumento del monte ore annuo di permessi; aumento degli spazi di agibilità e dell’accesso senza limiti ai dati aziendali su salute e sicurezza.
Senza la verifica, sia da parte di “ispettori esterni” che da “ispettori interni” ( gli Rls), il sistema di qualificazione delle imprese previsto della “patente a crediti” si riduce ad un semplice adempimento burocratico formale da parte delle imprese, senza nessun effetto reale rispetto alla prevenzione dei rischi su salute e sicurezza dei lavoratori.
Oltre a queste modifiche sui requisiti per ottenere la patente, sarebbe indispensabile rendere più rigido anche il meccanismo per la decurtazione ed il recupero dei crediti: aumentare il numero di crediti decurtatati in caso di infortuni gravi e mortali; rendere più severi i criteri per il recupero dei crediti perduti.
Prevenzione e deterrenza-punizione
Siamo consapevoli del fatto che i rischi per la salute-sicurezza dei lavoratori sono strettamente connessi con il modello di sviluppo e di organizzazione del lavoro (appalti e precarizzazione dei rapporti di lavoro ecc); aspetti che rendono più debole e ricattabile la condizione di lavoratrici- lavoratori e, di conseguenza, più difficile la rivendicazione del diritto alla tutela della salute nei luoghi di lavoro.
Partiamo anche dal presupposto che, rispetto alla salute la sicurezza del lavoro, sono prioritari gli interventi per una prevenzione efficace dei rischi; la “punizione” dei soggetti responsabili, infatti , avviene quando gli infortuni e le malattie professionali ci sono già verificati.
Quando parliamo di prevenzione, al di là della necessità di cambiamenti economico-sociali e dell’organizzazione del lavoro, pensiamo soprattutto al rafforzamento del potere dei lavoratori, e dei loro rappresentanti, per una rivendicazione efficace della tutela della propria salute all’interno dei luoghi di lavoro.
Bisogna considerare, però, che un approccio punitivo, se efficace, può avere un effetto di deterrenza ( intesa come: “Potere di distogliere da un’azione dannosa per timore di una punizione”) sui soggetti responsabili (datori di lavoro, dirigenti, ecc) e costringerli ad adottare delle misure di prevenzione dei rischi più efficaci; la “patente a crediti”, così come definita dal Governo, poiché non possiede i requisiti di prevenzione-deterrenza adeguati, rischia di essere solo una misura propagandistica, di efficacia quasi nulla, di fronte al numero enorme di lavoratori e lavoratrici che subiscono danni gravi alla propria salute o perdono la propria vita.
Unione Sindacale di Base