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Pensionati

Procedura on line riconoscimento RIA pensionati

Nazionale,

Completata anche per i pensionati la procedura on line per la richiesta del riconoscimento della maggiorazione RIA, periodo 1991/1993, conseguente alla sentenza n.4 dell’11 gennaio 2024 della Corte costituzionale.

La complessità delle norme previste da differenti DPR ha determinando uno slittamento dei tempi di realizzazione della procedura, ma alla fine abbiamo chiuso il lavoro che dovrebbe facilitare l’accesso a chi aderirà al ricorso, accesso che è riservato agli iscritti a RdB pensionati.

La procedura on line è accessibile tramite il link riportato di seguito

https://pensionati.usb.it/pensionati-diffida-e-ricorso-per-il-recupero-delle-differenze-retributive-maggiorazione-ria.html

Ricordiamo come promemoria le norme sulla prescrizione e i vari decreti sulla RIA, che condizionano la possibilità del ricorso.

In particolare, oltre ad escludere i pensionamenti precedenti al 2019 a causa della prescrizione quinquennale, siamo stati costretti ad escludere dalla procedura i dipendenti del comparto degli EPNE nel rispetto del comma 5 del decreto 13 gennaio 1990 n.43 sul riconoscimento della RIA.

Nel comma citato si prevedeva infatti che “la corresponsione di tale maggiorazione cessa nel caso di passaggio a livello retributivo superiore” che di fatto c’è stato negli anni in forme generalizzate in tutti gli Enti di tale comparto, riassorbendo di fatto la RIA per tali dipendenti.

Per questi dipendenti stiamo verificando la possibilità di introdurre altri strumenti di carattere legale e nel frattempo invitiamo gli interessati ad inoltrare via PEC la diffida alle rispettive amministrazioni, che alleghiamo, per interrompere gli effetti della prescrizione.

Prescrizione per i pensionati.

Come già comunicato la prescrizione relativa a tale riconoscimento esclude tutti coloro che sono andati in pensione prima del 2019. I riferimenti normativi sulla prescrizione sono: Cassazione sezioni riunite n.36197 del 2023

Art.2935 c.c per il quale i termini della prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici iniziano a decorrere dal mese di collocamento in pensione.

Decreti (maggiorazione RIA periodo 1991/1993).

La L. 388/2000 (Legge finanziaria 2001) fissava il termine al 31 dicembre 1990 per il computo dell’anzianita di servizio utile al calcolo della maggiorazione RIA, cancellando così di fatto la possibilita di poter avere la maggiorazione raggiunta l’anzianita necessaria nel triennio 1991-1993. Tale disposizione causava un’ingiustificata differenziazione retributiva a danno di quei dipendenti pubblici che, diversamente da quanto avvenuto in relazione al triennio 1988-1990, non si sono visti riconoscere l’anzianita di servizio maturata nel successivotriennio1991-1993.

La decisione della Corte costituzionale èinequivocabile ed ogni pensionatopuòrichiedere oggi le maggiorazioni maturate negli ultimi 5 anni con un aumento della retribuzione che andra ad incidere positivamente sia sulla liquidazione del TFS che nel suc essivo calcolo dell’assegno pensionistico, ovviamente a far data dal pensionamentoecomunque non prima del 2019 per gli effetti della prescrizione, comeabbiamochiaritosopra.

DPR 17 gennaio 1990 n.44 (Ministeri/Agenzie Fiscali/Presidenza del Consiglio dei ministri) DPR 4 agosto 1990 n.335 (Comparto aziende e amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo)

DPR 3 agosto 1990 n.319 (Comparto Università)

DPR 13 gennaio 1990 n.43 (Comparto Enti Pubblici non Economici - EPNE) Vedi in particolare comma 5.

Tutti gli altri comparti (Enti locali – Ricerca – Sanità – Scuola) sono esclusi da tale procedura in quanto per tali dipendenti non era prevista l’analoga maggiorazione della RIA.

Con l’operatività della procedura on line, abbiamo definito il sistema di invio automatico della richiesta di riconoscimento RIA, conferimento e mandato alla mail dello studio dell’avvocato che avverrà quando si termina l’inserimento dei dati nella procedura.

Allo stesso tempo, con la conclusione dell’inserimento dei dati, verrà invita alla mail di ciascuno dei ricorrenti una ricevuta del completamento dell’operazione, e una comunicazione anche alla nostra mail di raccolta.

Nella procedura sarà quindi necessario l’inserimento della mail di chi sta accedendo. Automaticamente e immeditatamente alla mail inserita verrà inviato di un codice di verifica che dovrà essere copiato ed inserito nella finestra dedicata, per continuare nella procedura.

È importante, e quindi ricordiamo, che è necessario avere una copia in pdf dell’ultimo cedolino dello stipendio che dovrà essere inserito tra i documenti richiesti, insieme ad una copia di un documento (carta di identità o patente).

Come detto sopra, nella procedura è inserito il mandato, il contratto con l’avvocato e la parte relativa alla privacy, che vanno firmate nell’apposito spazio, ricordiamo che non ci sono spese per il legale, anche in caso di soccombenza.

Il ricorso sarà presentato al Tribunale del lavoro e stante la sentenza della Corte costituzionale il rischio di spese di soccombenza, che potrebbero essere addebitate dai giudici, da ripartirsi eventualmente tra i ricorrenti, è molto remoto.

Roma 14 marzo 2024

 

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Di seguito copia della diffida/interruzione dei termini di prescrizione da predisporre ed inviare autonomamente via PEC o tramite raccomandata SOLO DAI DIPENDENTI DEL COMPARTO EPNE (Enti Pubblici Non Economici, INPS, INAIL, ACI….)

Al legale rappresentante dell’Amministrazione

………………………

 

Oggetto: Applicazione della sentenza della Corte Costituzionale N. 4 dell’11 gennaio 2024 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 1^ serie speciale – Corte Costituzionale n. 3 del 17-1-2024.

 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………….,…………………………………..

nato/a a …………………………………, provincia di ……………….…, il ………………

C.F.................................................................................................................... ,

in servizio all’Ente........................................................................ alla data del 31/12/1987,

con riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale N. 4 dell’11 gennaio 2024 che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 51, comma 3, della Legge 23/12/2000 N. 388, con la presente chiede:

  • la liquidazione della maggiorazione della RIA prevista dall’art. 15, comma 4, del DPR N. 43 del 13/01/1990, dalla maturazione del requisito dei 6 anni di permanenza nella qualifica conseguito entro il 31/12/1993 fino all’attribuzione della qualifica superiore;
  • il riconoscimento degli effetti della maggiorazione della RIA prevista dall’art. 15, comma 4, del DPR N. 43 del 13/01/1990 su TFS, pensione, nonché su tutti gli istituti contrattuali eventualmente legati alla suddetta maggiorazione della RIA.

La presente richiesta ha valore ai fini dell’interruzione dei termini prescrizionali e come diffida e messa in mora, con riserva di rivalsa da parte del/la sottoscritto/a in sede legale.

 

Distinti saluti.

 

Luogo e data ………………………………………………

 

Firma ……………………………………………………….