Ai Dirigenti Scolastici
delle Scuole di Palermo e Provincia
e p.c.
al Direttore Generale USR Sicilia
al Dirigente dell'A.T. di Palermo
Oggetto: Diffida per comportamento antisindacale in relazione alle "Ferie maturate e non godute dal personale con contratto a tempo determinato fino al 30 giugno"
L’art. 19 comma 2 del vigente CCNL scuola recita testualmente: “La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell’anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto”. L'art.5 comma 8 del D.L. 6 luglio 2012 n° 95 afferma: "Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione […] sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto". E' evidente che per i dipendenti con contratto al 30 giugno 2012 non valgono le disposizioni dell'art.5 comma 8 del D.L. 6 luglio 2012 n° 95 ma restano valide le disposizioni normative più favorevoli dell'art.19 comma 2 del CCNL scuola essendo queste in vigore al momento della cessazione del contratto. Qualsiasi interpretazione retroattiva del su citato articolo del D.L. n.95 è assolutamente illegittima e determinerebbe un'azione legale per il mancato rispetto del CCNL scuola. Si evidenzia inoltre che il Dirigente Scolastico in nessun modo può imporre la fruizione delle ferie essendo la fruizione delle stesse "non obbligatoria" (sempre art.19 comma 2 CCNL) e tanto meno di conseguenza imposta d'autorità dal dirigente stesso.
Per quanto scritto la scrivente organizzazione sindacale,
DIFFIDA
la S. V. dal continuare ad assumere comportamento palesemente illegale e anti sindacale
PREANNUNCIA
che qualora si persistesse a non procedere con l'iter burocratico relativo al pagamento sostitutivo delle ferie maturate e non godute per il personale precario con contratto al 30 giugno 2012, intraprenderà tutte le iniziative legali al fine di tutelare e salvaguardare i diritti dei lavoratori .
Palermo, 19/07/2012