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Vigili del Fuoco

APPLICAZIONE ARTICOLO 14 D.P.R. 17 GIUGNO 2022 N.121

Nazionale,

 

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Capo Dipartimento

  Prefetto Laura LEGA

 
Tramite:                                                                                               
Ufficio I - Gabinetto del Capo Dipartimento
Capo del Gabinetto del Capo Dipartimento
Viceprefetto Alessandro TORTORELLA
 

 

Oggetto: APPLICAZIONE ARTICOLO 14 D.P.R. 17 GIUGNO 2022 N.121.

 

Gentili in indirizzo,

dal territorio pervengono atti di dirigenti provinciali che applicano in maniera restrittiva nei confronti dei lavoratori l’articolo 14 in oggetto, in particolar modo nelle trasferte/missioni relative alle frequenti sostituzioni di personale per la composizione delle squadre della cartella di servizio.

 

Se l’articolo 28 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 24 aprile 2002 integrativo del Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle aziende e amministrazioni autonome dello Stato sottoscritto in data 24 maggio 2000 prevedeva l’applicazione dello stesso anche ai dipendenti incaricati dell’attività di sorveglianza e custodia dei beni dell’amministrazione in caso di loro trasferimento anche temporaneo ad altra sede, la disapplicazione di questo articolo prevista dallo stesso art.14, e dalla nota circolare prot.21621 a firma Capo Dipartimento, non chiariscono appieno la corretta applicazione generando questi atti dei dirigenti locali che, di fatto, non applicano correttamente la trasferta che prevede orario straordinario per raggiungere la sede di lavoro comandata anche al passeggero, senza dubbio destinatario alla custodia dei DPI necessari allo svolgimento del turno di lavoro e in servizio a tutti gli effetti con DPI indossati e timbratura nella propria sede di lavoro effettuata.

 

Quindi di fatto qualcuno vorrebbe far intendere che un lavoratore comandato alla trasferta ad altra sede non si veda riconosciuto il proprio tempo lavoro straordinario prestato.

Eppure lo stesso comma 1 lettera e) prevede la custodia dei beni dell’amministrazione.

Eppure, se vogliamo applicare l’articolo in maniera corretta ed intera dovremmo chiedere agli stessi dirigenti perché non viene applicato il comma 7 dove si prevede un anticipo almeno del 75%.

Si invita la s.v. ad intervenire nei confronti dei dirigenti che hanno applicato in maniera errata l’art 14 vengano sanzionati in base alle normative che regolamentano le pubbliche amministrazioni in materia di codice disciplinare  per non aver ottemperato le disposizioni sancite dal contratto di lavoro.

 

Restiamo in attesa di urgente riscontro chiarificatore o saremmo costretti ad azioni sindacali in ogni ambito locale dove questi atti si compiono.

 

Cordiali Saluti.

 

per il Coordinamento Nazionale USB VVF

Claudio Mariotti