A partire dal 19 giugno 2010 in caso di assenza per malattia dei lavoratori pubblici, i certificati medici dovranno essere inviati esclusivamente per via telematica.
Scade in quella data, infatti, il periodo transitorio durante il quale è ancora possibile ai medici rilasciare il documento in forma cartacea.
Il Ministero della salute, con decreto del 26 febbraio 2010 pubblicato nella G.U. n. 65 del 19 marzo 2010, ha definito le modalità tecniche per la predisposizione e l'invio telematico dei dati delle certificazioni di malattia al sistema di accoglienza centralizzata (SAC). Trascorsi quindici giorni dalla pubblicazione in Gazzetta il medico curante può procedere all'invio on line.
Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con la circolare n.1/2010, ha dettato le relative indicazioni operative.
E' il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, che ha modificato il decreto 165/01, a prevedere che il certificato medico attestante l’assenza per malattia dei dipendenti pubblici sia inviato, per via telematica, direttamente all’INPS dal medico o dalla struttura sanitaria pubblica che lo rilascia, secondo le modalità stabilite per la trasmissione dei certificati nel settore privato.
Cosa deve fare il lavoratore
Nel corso della visita medica il lavoratore deve fornire la propria tessera sanitaria, da cui si desume il codice fiscale; inoltre deve fornire l’indirizzo di reperibilità da inserire nel certificato, se diverso da quello di residenza in precedenza comunicato all’amministrazione.
Può chiedere copia cartacea del certificato o che gli sia inviata copia alla propria casella di posta elettronica.
I lavoratori, quindi, non dovranno più provvedere, entro i due giorni lavorativi successivi all’inizio della malattia, ad inviare tramite raccomandata o recapitare le attestazioni di malattia alle proprie amministrazioni. Infatti l’invio telematico soddisfa tale l’obbligo; rimane fermo, invece, l’obbligo di segnalare tempestivamante la propria assenza e l’indirizzo di reperibilità all’amministrazione per i successivi controlli medico fiscali.
L’inosservanza degli obblighi di trasmissione telematica è un illecito disciplinare e in caso di reiterazione comporta il licenziamento o, per i medici convenzionati, la decadenza della convenzione.
Altre indicazioni operative.
La circolare n. 1/2010 precisa che sono tenuti ad effettuare la trasmisisione telematica i medici dipendenti dal SSN ed i medici in regime di convenzione con il SSN. Tutte le pubbliche amministrazioni devono adottare le iniziative necessarie per ricevere le certificazioni e provvedere ai conseguenti adempimenti.
Il Ministero dell’economia e delle finanze rende disponibile un sistema di accoglienza centrale (SAC), tramite il quale i medici possono trasmettere i certificati o anche annullare o rettificare i certificati già inviati.
Alcune regioni stanno predisponendo dei Sistemi di accoglienza regionali (SAR) che, una volta diventati operativi, forniranno i servizi necessari ai medici che operano nell’ambito regionale e cureranno poi l’inoltro al Sac.
Per poter accedere ai servizi erogati dal Sac il medico deve disporre di apposite credenziali di accesso fornite dal Ministero dell’economia e finanze e dall’Inps.
L’Inps mette a disposizione dei datori di lavoro le attestazioni di malattia mediante accesso tramite apposite credenziali che saranno rese disponibili dall’ente stesso. Entro 20 giorni dall’emanazione della circolare il datore di lavoro pubblico dovrà richiedere all’inps le credenziali secondo modalità di cui l’ente darà notizia sul proprio sito istituzionale.
Per verificare la corretta funzionalità del sistema ed eventualmente operare interventi di messa a punto, nel mese successivo allo scadere del periodo transitorio sarà attuato un collaudo generale del sistema.
La responsabilità per l’eventuale mancata trasmissione del certificato si configurerà solo all’esito dei periodi transitorio e di collaudo.
Fonte: Ministero per la pubblica amministrazione e l'inovazione
Dossier "Certificati di malattia on line"