Il dispositivo di sentenza n. 6106 del 24/5/2024 dichiara l’illegittimità di una clausola contrattuale che prevede la sospensione del contratto nei mesi estivi in concomitanza alla chiusura delle scuole.
Da tempo denunciamo che questa condotta discrimina gli OEPAC, che si trovano a vivere la umiliante condizione di essere gli unici lavoratori della scuola a non essere pagati di Estate.
Inoltre, molte Cooperative non indicano con esattezza il periodo di vigenza del contratto, bensì lo vincolano alla durata della scuola. Quando è aperta la scuola il contratto c’è, quando è chiusa non c’è.
Ed è proprio questo collegamento che noi abbiamo denunciato e che il Tribunale ha accolto, almeno dalla lettura del dispositivo (attendiamo il dettaglio delle motivazioni).
Questo oltre ad essere umiliante, rappresenta un arretramento nei capisaldi del diritto del lavoro, perché scarica sul lavoratore il rischio che grava integralmente sul datore di lavoro.
Da anni denunciamo come nel mondo delle cooperative vengano messi in dubbio diritti scontati negli altri settori, tanto da rischiare di trasformarsi in un vero e proprio laboratorio dello sfruttamento.
Situazione ancora più cocente se si pensa che queste lavoratrici e questi lavoratori svolgono un lavoro centrale nel sistema educative, con sempre più competenze.
Sappiamo che la difesa delle cooperative è che ricevono pochi fondi; ma non può essere un alibi per mettere in discussione il primato del lavoro che trova nutrimento nella Costituzione.
Noi abbiamo da tempo la soluzione: internalizzare il servizio e riconoscere a Oepac (e figure simili e nominato in altro modo) la funzione di lavoro pubblico.
Noi la nostra lotta la facciamo con scioperi e mobilitazioni, ma ci fa piacere di questo bel segnale che viene dal Tribunale.
USB Cooperative Sociali