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Regolamenti e Leggi Rapporti Sindacali Lazio

Roma es un comando muy difícil

Roma,

Al Dirigente del Comando di Roma

dei Vigili del Fuoco

Ing. Massimiliano Gaddini

 

e.p.c. al vicario Ing.  M Bergamini

 

 

Oggetto:  riscontro prot. 0044053 del 24.06.2010

 

Egregio Dirigente,

dalla lettura della nota di cui in oggetto leggiamo che il suo vicario disquisisce sulla regolamentazione per lo svolgimento in caso di sciopero, legge 146/90 e successive modificazioni 11 aprile 2000, di cui non ne avevamo bisogno visto che la scrivente è una di quelle organizzazioni sindacali che pur non condividendone i contenuti ha seguito in parlamento tutto l’iter delle legge. 

Ci permettiamo di rilevare che lo sciopero è un diritto costituzionalmente garantito, il cui esercizio rappresenta un diritto soggettivo di libertà.

La legge, come saprà, ha fissato alcune regole minime per l’esercizio dello sciopero nei servizi pubblici essenziali, nello specifico ha stabilito regole per la proclamazione di tali scioperi, per il preavviso all’utenza, per la durata dei medesimi, nonché per le eventuali sovrapposizioni di scioperi in diversi servizi che abbiano la medesima natura. 

Sono da considerarsi servizi pubblici essenziali "quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona, alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, all'assistenza e previdenza sociale, all'istruzione ed alla libertà di comunicazione".

L'esercizio del diritto di sciopero deve avvenire nel rispetto delle modalità poste a garanzia degli utenti e dei lavoratori. - tutelato dall'articolo 40 Cost –

L'estrema delicatezza degli interessi in gioco implica che l’esercizio del diritto di sciopero nell’ambito dei servizi pubblici essenziali debba svolgersi secondo un certo iter, con un preavviso minimo non inferiore a 10 giorni".

In particolare, in capo ai soggetti che proclamano lo sciopero è posto l’obbligo di comunicare per iscritto nel termine di preavviso durata, modalità di attuazione e motivazioni dello sciopero. Cosa che è da parte nostra è avvenuta con  regolarità.

Speculare all’obbligo di preavviso è quello, posto a carico delle amministrazioni o delle imprese erogatrici dei servizi pubblici essenziali, di "dare comunicazione agli utenti, nelle forme adeguate, almeno cinque giorni prima dell'inizio dello sciopero, dei modi e dei tempi di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero e delle misure per la riattivazione degli stessi; debbono inoltre garantire e rendere nota la pronta riattivazione del servizio, quando l'astensione dal lavoro sia terminata". Le medesime informazioni agli utenti debbono essere altresì fornite dai mass-media.

Alla legge sono anche subentrati accordi collettivi di lavoro che nel recepire le norme della legge hanno obbligato le amministrazioni ad informare i lavoratori delle azioni di sciopero proclamate dalle organizzazioni sindacali di settore, cosa questa che nel Suo comando non è avvenuta.

Quindi la nota del 14 u.s. era relativa alla mancata comunicazione a tutte le sedi della proclamazione di cui sopra., e non la comunicazione tempestiva come comunicato nella nota agli uffici preposti.

Distinti saluti.