Licenziamenti più difficili per i precari della pubblica amministrazione. Lo scarso rendimento e l'insufficiente preparazione non bastano infatti a fargli perdere il posto se non c'è alcun riscontro fattuale che giustifichi il giudizio negativo della p.a., e quindi lo scioglimento del rapporto di lavoro. Lo ha affermato il Tar della Lombardia che, con la sentenza 5765 del 14 settembre 2010, ha accolto il ricorso di un'infermiera assunta a tempo determinato presso un istituto di neurologia milanese. La donna era stata licenziata insieme ad altri suoi colleghi prima della scadenza del suo contratto perché, a giudizio della direzione dell'ospedale, aveva mostrato "scarso apprendimento", "carente affidabilità" e "preparazione culturale specifica deficitaria". Il direttore sanitario aveva deciso la risoluzione anticipata del contratto, applicando l'art. 5 del d.lgs. 207/1947 che prevede la risoluzione del rapporto prima della sua scadenza "a giudizio insindacabile dell'amministrazione per scarso rendimento dovuto a qualsiasi causa". I giudici milanesi hanno però specificato che "pur essendo il giudizio dell'amministrazione insindacabile, devono comunque emergere da esso i fatti sui quali la valutazione negativa si appunta, sì da consentire al destinatario la possibilità di un riscontro in ordine alla riferibilità a sé medesimo del giudizio negativo". E' quindi illegittimo il licenziamento del dipendente non di ruolo senza che vengano minimamente menzionati riscontri fattuali a supporto del giudizio negativo che l'ha determinato.
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