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Nazionali

CCNL 1985 - 1987 (DPR.268/87)

Roma,

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 maggio 1987 n.268
coordinato con il DPR 17 settembre 1987 n. 494.
Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale, per il triennio 1985 - 1987, relativo al comparto del personale degli enti locali

 

CAPO I
DISPOSIZIONE GENERALE
Art. 1 - Campo di applicazione e durata
Disapplicato - Art. 47 CCNL 94-97

 

CAPO II - OCCUPAZIONE .
Art. 2 - Piano occupazionale

1. Le Amministrazioni, di intesa con le organizzazioni sindacali di categoria firmatarie dell' accordo, recepito nel presente decreto, promuoveranno ogni iniziativa al fine di favorire la soluzione di problemi occupazionali finalizzandola a:
-- sviluppo dei servizi per rispondere più adeguatamente ai bisogni della comunità;
-- riqualificazione dei servizi esistenti per renderli più efficienti ed efficaci.
2. A tal fine gli Enti formulano annualmente, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, ivi comprese quelle di cui al quarto comma del successivo art. 16, un piano programmatico di occupazione, tenendo conto del fabbisogno di personale sulla base dei servizi erogati o da erogare in rapporto agli obiettivi prefissati dalla singola Amministrazione.
3. La individuazione dei fabbisogni avverrà a seguito della revisione e/o approvazione, nei modi di legge, delle piante organiche conseguente all'analisi delle funzioni e verifica dei carichi di lavoro.
4. Il processo riorganizzativo deve tendere a:
-- realizzare il massimo di flessibilità della pianta organica, prevedendo per ciascuna qualifica funzionale contingenti complessivi comprendenti i diversi profili professionali;
-- attivare processi di mobilità anche mediante riconversione e riqualificazione del personale;
-- incrementare l'efficienza e la produttività degli Enti utilizzando anche il rapporto a part-time, prevedendo articolazione degli orari di lavoro in rapporto alle esigenze dei servizi e delle utenze.
5. I programmi annuali di occupazione di ciascun Ente sono inviati all'Osservatorio sul Pubblico Impiego istituito presso il Dipartimento della Funzione Pubblica e agli Osservatori da istituire presso le singole Regioni.

Art. 3 - Progetti finalizzati

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 3 del D.P.R. 1.2.1986, n. 13, gli Enti di cui all'art. 1 del presente decreto, per esigenze di carattere specifico finalizzate alla realizzazione di nuovi servizi od al miglioramento di quelli esistenti, non fronteggiabili con solo personale di ruolo, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, potranno predisporre appositi progetti finalizzati di durata non superiore di un anno, che conterranno la precisa indicazione del personale occorrente distinto per qualifica funzionale e profilo professionale e degli obiettivi da perseguire.
2. I settori di intervento sono individuati a titolo di riferimento, nelle seguenti attività: contratti di formazione-lavoro, assistenza agli anziani e handicappati, difesa del litorale e sua utilizzazione sociale, tutela dell'ambiente, ecologia, difesa del suolo, del patrimonio boschivo e floro-faunistico, conservazione e realizzazione dei beni culturali e turistici, sistemi integrati di educazione nonché ogni iniziativa di sostegno, promozione e sviluppo delle attività produttive e terziarie.
3. I predetti progetti saranno finanziati, nell'ambito delle risorse a tal fine assegnate dal bilancio dello Stato e di quelle integrative che gli Enti potranno indicare nei propri bilanci in relazione ad autonome valutazioni finanziarie.
4. Per le Camere di Commercio i progetti finalizzati riguarderanno lo sviluppo delle infrastrutture, delle attività economiche, delle iniziative promozionali e di assistenza tecnica alle categorie produttive, nonché ogni altra iniziativa finalizzata al sostegno dell'attività produttiva.
5. Per favorire la realizzazione di progetti finalizzati può essere istituito presso le Camere di Commercio un fondo speciale alimentato da una percentuale del diritto annuale da definire a livello di contrattazione nazionale articolata entro il limite massimo del 10% unitamente ai criteri per l'utilizzo delle risorse medesime. Tale percentuale sarà perequata, rispetto al monte salari, moltiplicandola per il rapporto fra monte salari e diritto annuale.
6. Tale fondo interviene nelle seguenti direzioni:
-- incentivazione del personale camerale coinvolto nella realizzazione dei progetti finalizzati, previa contrattazione decentrata;
-- reclutamento del personale con rapporto di lavoro a tempo determinato necessario per la realizzazione dei progetti finalizzati, sentite le organizzazioni sindacali.
7. I progetti finalizzati saranno attuati, in parte con personale già in servizio, ed in parte con personale reclutato con rapporto a tempo determinato, nei limiti di durata e con le modalità ed alle condizioni che saranno stabilite dalla emananda legge richiamata al comma 3 dell'art. 3 del D.P.R. 1-2-1986, n. 13 .

Art. 4 - Rapporto di lavoro a termine

B) Rapporto di lavoro stagionale.
2. Nei limiti previsti dalla legislazione vigente in materia, i lavoratori stagionali debbono essere reclutati tramite prove selettive attitudinali inerenti al relativo profilo o attraverso le graduatorie del collocamento ordinario.
3. (Art. 25 D.P.R. 494/87) I servizi prestati nelle stagioni precedenti costituiscono precedenza per la riassunzione ai sensi dell'art. 8 bis del decreto legge 29-1-1983 n. 17, convertito con modificazioni con la legge 25-3-1983, n. 79 .
4. (Art. 25 D.P.R. 494/87) Nel caso che si rendano vacanti i posti in pianta organica o si trasformino posti stagionali in posti di ruolo, la precedenza nella copertura degli stessi deve essere riservata agli stagionali di pari profilo professionale secondo i seguenti criteri:
a) in caso di assunzione o selezione già avvenuta attraverso concorso pubblico con prova selettiva attitudinale per il relativo profilo, l'inquadramento avviene attingendo dalle graduatorie dei precedenti concorsi già espletati per il medesimo profilo, cominciando ad utilizzare, a tal fine, la graduatoria più remota non anteriore a tre anni;
b) nel caso di assunzione per chiamata, l'inquadramento deve avvenire previo concorso per titoli e prove selettive attitudinali per il relativo profilo, riservato a coloro che hanno prestato almeno nove mesi di servizio, anche non continuativo, nell'ultimo triennio, nel profilo da ricoprire e purché siano in possesso di tutti i requisiti richiesti per tale profilo e non abbiano superato all'atto della prima assunzione i limiti di età richiesti dalla legge.
5. (Art. 25 D.P.R. 494/87) La normativa di cui al punto B) non si applica al personale assunto dalle comunità montane per l'esecuzione di lavori in amministrazione diretta nei settori della difesa del suolo, della bonifica montana ed economia montana per il quale valgono le norme contenute nei rispettivi accordi contrattuali nazionali ai sensi dell'art. 7 della legge 23-3-1981 n. 93 .

Art. 5 (Art. 26 D.P.R. 494/87) - Norme per l'accesso

1. Il reclutamento del personale ha luogo, nel limite dei posti disponibili, mediante:
a) concorso pubblico;
b) ricorso al collocamento secondo le modalità indicate nei commi successivi;
c) corso-concorso pubblico.
2. Il concorso pubblico consiste in prove a contenuto teorico e/o pratico attinenti alla professionalità del relativo profilo e valutazione dei titoli culturali, professionali, e di servizio con criteri predeterminati in apposito regolamento, prevedendo ove possibile, il ricorso a procedure semplificate e automatizzate ed in attuazione di quanto previsto dall'art. 5 comma 2 del D.P.R. 1deg. febbraio 1986, n. 13.
3. Il ricorso alle liste del collocamento ordinario, nel rispetto della normativa vigente per quanto attiene ai requisiti di ammissibilità al pubblico impiego, può aver luogo per reclutamento del personale dalla prima alla quarta qualifica mediante prove selettive (test attitudinale e/o prova pratica).
4. Alle prove selettive di cui al precedente comma è ammesso personale interno avente diritto alla riserva per la copertura dei posti di cui al successivo 8deg. comma.
5. Il corso-concorso pubblico consiste in una selezione di candidati per l'ammissione ad un corso con posti predeterminati, finalizzato alla formazione specifica dei candidati stessi.
I candidati ammessi al corso saranno in numero superiore almeno del 20% dei posti messi a concorso. Al termine del corso un'apposita commissione, di cui dovrà far parte almeno un docente del corso, procederà ad esami scritti ed orali con predisposizione di graduatorie di merito per il conferimento dei posti. I criteri e le modalità di svolgimento del corso concorso saranno predeterminati dalle Amministrazioni, in sede di contrattazione decentrata.
6. Ferme restando le riserve di legge, si considerano posti disponibili sia quelli vacanti alla data del bando di concorso, sia quelli che risulteranno tali per effetto di collocamenti a riposo previsti nei dodici mesi successivi.
7. I posti disponibili da mettere a concorso devono essere coperti entro 6 mesi dalla data del relativo bando.
8. In relazione ai programmi annuali di occupazione di cui all'art. 2, i bandi di concorso dovranno prevedere una riserva per il personale in servizio di ruolo pari al 35% dei posti disponibili messi a concorso. Tale percentuale potrà giungere fino al 40% recuperando le quote eventualmente non utilizzate per la mobilità di cui al successivo art. 6, comma 8deg. del D.P.R. 268/87.
9. Alla riserva dei posti può accedere il personale di ruolo appartenente alla qualifica funzionale immediatamente inferiore al posto messo a concorso in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno al posto anzidetto e con una anzianità di servizio di due anni. Per i posti a concorso fino alla 7 ° qualifica funzionale compresa è ammessa la partecipazione del personale appartenente alla qualifica immediatamente inferiore con una anzianità di almeno tre anni nella stessa area funzionale o di cinque anni in aree funzionali diverse in possesso del titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto per il posto messo a concorso.
10. La riserva non opera per l'accesso a posti unici relativi alle qualifiche apicali delle diverse aree funzionali. In tutti gli altri casi la riserva opera attraverso compensazioni fra i diversi profili professionali della stessa qualifica funzionale.
11. Ad integrazione delle norme di cui all'allegato A del D.P.R. 347/83, si conferma che il requisito del titolo di studio per l'accesso alla settima qualifica funzionale è il diploma di laurea, ad eccezione dei posti di responsabile area tecnica e/o contabile per l'accesso ai quali è richiesto lo specifico titolo di studio ed inoltre o cinque anni di iscrizione all'albo o esperienze di servizio per analogo periodo di cinque anni in posizioni di lavoro corrispondenti alle funzioni della qualifica immediatamente inferiore, adeguatamente documentate.
12. Per i Comuni fino a 3.000 abitanti di cui all'art. 21, 4deg. comma, del presente decreto l'accesso ai profili professionali della 7 ° qualifica funzionale dovrà avvenire esclusivamente per pubblico concorso, senza riserva agli interni, aperto ai candidati in possesso del prescritto diploma di laurea, ad eccezione del profilo professionale di responsabile di area tecnica ed area contabile, per i quali sono richiesti gli specifici requisiti di cui al precedente 11deg. comma, oppure, per gli interni con lo stesso titolo di studio ed una anzianità di servizio di tre anni -- nella stessa area -- della qualifica funzionale immediatamente inferiore.
Per l'area amministrativa l'accesso alla 7 ° qualifica è consentito in base alle norme generali di accesso, ivi compresa la percentuale di riserva agli interni e le modalità di compensazione di cui al comma 10deg..
13. La graduatoria del concorso e unica. Il personale interno, esauriti i posti riservati, può ricoprire i posti non ricoperti dagli esterni.
14. I posti riservati al personale interno, ove non siano integralmente coperti, vengono coperti dagli esterni.
15. Le graduatorie dei concorsi restano aperte per tre anni e possono essere utilizzate, nel rispetto delle percentuali di riserva dei posti prefissate nel presente decreto per gli ulteriori posti di pari qualifica funzionale e profilo professionale che si dovessero rendere vacanti e disponibili successivamente all'indizione del concorso stesso, ad eccezione di quelli istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso stesso.
16. Per gli Enti locali la commissione giudicatrice del concorso è composta dal capo dell'amministrazione dell'Ente, o da un suo delegato, che la presiede e da un massimo di quattro membri, di cui uno in rappresentanza delle organizzazioni sindacali. La commissione è nominata dagli organi competenti dell' Ente. Il rappresentante sindacale è designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale. In mancanza delle anzidette designazioni che dovranno pervenire entro 15 giorni dalla data della notifica, si provvede con delibera motivata degli organi deliberanti dell'Ente.
17. Nel caso di passaggio, anche mediante concorso, tra Enti cui si applica il presente decreto, al dipendente viene riconosciuto il salario individuale di anzianità conseguito nell'Ente di provenienza e viene considerato, ai fini dell'attribuzione della successiva quota del salario individuale di anzianità, il rateo in corso di maturazione nell'Ente di provenienza.
18. A chiarimento delle norme di cui all'allegato A del D.P.R. 347/83, il titolo di studio richiesto per l'accesso alla quinta qualifica funzionale è il diploma di istruzione secondario di secondo grado, fermi restando i particolari requisiti previsti per i singoli profili professionali, nonché la specifica specializzazione professionale acquisita anche attraverso altre esperienze di lavoro. Restano invariate le altre norme per l'accesso alla quinta qualifica.
19. L'accesso ai posti di istruttore di vigilanza (sesta qualifica funzionale) istituiti ai sensi dell'art. 21, 6deg. comma, del presente decreto, sarà riservato ai vigili urbani che avranno frequentato e superato con profitto i corsi di formazione ed aggiornamento istituiti con legge regionale ai sensi dell'art. 6 legge 7 marzo 1986, n. 65 .
20. Compatibilmente con gli ordinamenti, le amministrazioni potranno, ove lo ritengono opportuno, seguire i procedimenti previsti dal DPCM 10 giugno 1986.
21. Limitatamente ai comuni, di cui al precedente 12deg. comma, in caso di trasformazione di posto unico d'organico dell'area tecnico e/o amministrativo-contabile, -- ferma restando la competenza della Commissione centrale per la Finanza Locale -- l'inquadramento alla settima qualifica funzionale è consentito in via transitoria al personale in servizio solo se in possesso dei prescritti requisiti soggettivi ed oggettivi.
22. Fino alla data del 31 dicembre 1987 restano in vigore le norme previste in materia d'accesso dai precedenti accordi.
23. Restano in vigore le norme di cui all'articolo 24 del D.P.R. 25-6-1983, n.347, non modificate dal presente Decreto, nonché le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 8 del D.P.R. n. 665/84 .

Art. 6 (D.P.R. 268/87) - Mobilità

1. Le leggi regionali di delega disciplinano il trasferimento del personale per l'esercizio delle funzioni delegate da parte degli Enti locali.
2. La Regione determina, d'intesa con gli Enti interessati o, ove necessario, con delegazioni rappresentative dell'ANCI, UPl, UNCEM e UNIONCAMERE il contingente organico per profili professionali del personale da trasferire con i relativi impegni finanziari.
3. Sulla base delle predette determinazioni, gli Enti e organismi di cui sopra stabiliscono i correlati piani di mobilità e l'elenco del personale regionale, corrispondente per profilo professionale, previa contrattazione dei criteri con le organizzazioni sindacali.
4. La Regione provvede alla corrispondente riduzione dei propri organici, mentre gli Enti locali destinatari del personale provvedono al conseguente adeguamento delle proprie dotazioni organiche.
5. Il personale trasferito conserva la posizione giuridica ed economica acquisita all'atto del trasferimento, ivi compresa l'anzianità già maturata.
6. In caso di revoca della delega o di assegnazione della stessa ad Ente diverso, nel rispetto del principio che il personale segue le funzioni delegate, specifici accordi con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale stabiliscono criteri per il trasferimento del personale interessato.
7. Ferma restando la disciplina vigente della mobilità interna ai singoli Enti del comparto, la mobilità esterna si attua nell'ambito dei posti disponibili per concorso pubblico, secondo le modalità di cui ai successivi commi, fra il personale dipendente degli Enti di cui all'art. 1 del presente decreto.
8. La percentuale, da stabilirsi in sede di accordo decentrato, dei posti di ruolo organico che possono essere coperti mediante trasferimento, non deve superare il 5% dei posti disponibili per concorso pubblico.
9. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, in sede di contrattazione decentrata a livello di singolo ente, vengono individuati i posti e i profili professionali ricopribili mediante mobilità ed i criteri per la formazione delle graduatorie.
10. I criteri di cui sopra dovranno tener conto dei titoli professionali, dell'anzianità di servizio, della situazione di famiglia dei richiedenti, dei motivi di studio.
11. Nelle graduatorie è comunque data precedenza assoluta al personale che nell' Ente di appartenenza si trovi in posizione soprannumeraria, ovvero in disponibilità.
12. La mobilità può attuarsi per posti di ruolo vacanti e disponibili appartenenti alla stessa qualifica funzionale ed al medesimo profilo professionale.
13. Gli enti destinatari del presente decreto trasmettono alle rispettive Regioni, entro il 31 dicembre di ciascun anno, l'elenco distinto per qualifica e profilo professionale dei posti da destinare a mobilità di cui al comma precedente.
14. L'Ente Regione provvede, entro 30 giorni, alla pubblicazione sul proprio Bollettino Ufficiale degli elenchi pervenuti.
15. Le Camere di Commercio trasmetteranno altresì l'elenco di cui al precedente 13deg. comma al Ministero dell'Industria, che con gli stessi termini e modalità di cui ai commi precedenti, provvederà alla pubblicazione nel proprio Bollettino Ufficiale.
16. Entro 60 giorni dalla pubblicazione, gli interessati dovranno presentare all'Ente, presso cui aspirano ad essere trasferiti, documentata e motivata istanza, con allegato assenso dell'Amministrazione di provenienza.
17. Le operazioni dei trasferimenti debbono essere concluse sotto il profilo amministrativo entro il 30 giugno di ogni anno.
18. I posti segnalati per la mobilità per i quali non sono pervenute domande, possono essere coperti con le procedure ordinarie di reclutamento.
19. L'utilizzazione della mobilità nelle forme di cui ai precedenti commi è facoltà degli Enti per quanto concerne le qualifiche dirigenziali, le qualifiche apicali dell'Ente ed i profili professionali di 8 ° qualifica aventi responsabilità di unità organica.
20. Oltre alla mobilità di cui sopra è consentito il trasferimento del personale tra enti diversi, a domanda del dipendente motivata e documentata e previa intesa delle due Amministrazioni, anche in caso di contestuale richiesta da parte di due dipendenti di corrispondente livello professionale. Dei singoli provvedimenti viene data preventiva informazione alle organizzazioni sindacali.
È consentito altresì il trasferimento di personale tra gli Enti destinatari del presente decreto e tra questi e gli Enti del comparto sanità, a domanda motivata e documentata del dipendente interessato, previa intesa tra gli Enti e contrattazione con le organizzazioni sindacali, a condizione dell'esistenza di posto vacante di corrispondente qualifica e profilo professionale nell'Ente di destinazione.
21. Per comprovate esigenze di servizio, la mobilità può essere attuata anche attraverso l'istituto del comando da e verso gli Enti del comparto e gli enti del comparto sanità. L'onere è a carico dell'Ente presso il quale l'impiegato opera funzionalmente.
22. Il comando in tali casi, e fatti salvi quelli previsti da norme o regolamenti degli enti stessi, non può avere durata superiore ai 12 mesi eventualmente rinnovabile.
23. Il personale trasferito a seguito di processi di mobilità è esente dall'obbligo del periodo di prova, purché abbia superato analogo periodo presso l'Ente di provenienza.
24. Nelle Regioni a statuto speciale la tenuta dell' albo sulla mobilità di comparto è affidata al Commissario di Governo o all'organo che ne svolge le funzioni per legge.

Art. 7 - Pari opportunità

1. Al fine di attivare misure e meccanismi tesi a consentire una reale parità tra uomini e donne all'interno del comparto, saranno definiti, con la contrattazione decentrata, interventi che si concretizzino in <<azioni positive>> a favore delle lavoratrici.
2. Per consentire una reale parità uomini-donne, verranno istituiti presso i singoli Enti, con la partecipazione delle organizzazioni sindacali, appositi comitati per la pari opportunità, che propongano misure adatte a creare effettive condizioni di pari opportunità e relazionino, almeno una volta all'anno sulle condizioni oggettive in cui si trovano le lavoratrici rispetto alle attribuzioni, alle mansioni, alla partecipazione ai corsi di aggiornamento, ai nuovi ingressi.

 

CAPO III - PRODUTTlVlTA' ED ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
Art.8 - Produttività
Modificato dal Dpr 333/90

Art. 9 - Progetti pilota

1. Le Regioni e gli Enti destinatari del presente decreto d'intesa con le organizzazioni sindacali di comparto valuteranno le loro specifiche esigenze operative in relazione al programma di cui all'art. 13 del DPR 13/1986 al fine di predisporre i progetti-pilota, compatibili con le disponibilità previste dalle emanande disposizioni in materia.

Art. 10 (Art. 27 D.P.R. 494/87) - Organizzazione del lavoro

1. Per assicurare agli enti la massima efficienza e produttività di gestione, è demandata in sede di contrattazione decentrata a livello di singolo ente la formulazione dei criteri sull'organizzazione del lavoro, anche conseguenti alla ristrutturazione dei servizi e degli uffici, ed in relazione al nuovo ordinamento del personale, al processo di decentramento istituzionale, alla delega delle funzioni, nonché al nuovo ordinamento delle autonomie locali.
2. I provvedimenti di ristrutturazione degli enti assumeranno come schema di riferimento di massima la distribuzione delle materie previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (6) e dalle leggi che attribuiscono competenze agli enti.
3. Nella revisione delle strutture organizzative almeno gli Enti Locali di media e grande dimensione dovranno :
a) introdurre, anche in relazione al disposto del II comma art. 1 del DPR 19.6.1979, n. 421(1), sistemi di contabilità analitica per consentire, in relazione ai singoli obiettivi-programma o progetti, la valutazione dei costi e l'analisi dei relativi benefici e l'introduzione del controllo di gestione. Tali sistemi dovranno permettere il costante raffronto fra risorse di personale e finanziarie allocate e risultati ottenuti in relazione agli obiettivi di medio e lungo periodo, nonché la oggettiva valutazione dei carichi di lavoro per unità, la produttività individuale ed aggregata anche ai fini della determinazione del fondo e la conseguente attribuzione dei premi incentivanti la produttività di cui all'art. 8;
b) costituire l'ufficio di <<organizzazione e metodo>>;
c) riaffermare il principio della democrazia organizzativa al fine di consentire al dipendente di partecipare alla definizione dei metodi di lavoro ed alle modalità di esercizio delle competenze assegnate nonché alla verifica del raggiungimento dei risultati obiettivo; tali risultati potranno essere ottenuti anche attraverso la sperimentazione di tecniche di direzione per obiettivi e circoli di qualità;
d) ferma restando la dotazione organica delle singole qualifiche funzionali, all'interno di ciascuna di esse i contingenti dei relativi profili professionali possono essere variati con atto amministrativo in relazione alle effettive esigenze funzionali dell'Ente;
e) introdurre nell'organizzazione del lavoro sistemi a tecnologia avanzata che consentano, anche sulla base di utilizzazione associata, lo snellimento delle procedure atte a rendere più tempestiva l'azione e l'intervento dell'Amministrazione attraverso una più immediata disponibilità delle informazioni necessarie ai centri decisionali;
f) dotarsi di apposito regolamento per le procedure dell'organizzazione del lavoro;
g) valorizzare la dirigenza anche attraverso il decentramento dei centri decisionali e la conseguente individuazione delle responsabilità rispetto al raggiungimento degli obiettivi dell'azione amministrativa;
h) garantire l'accrescimento delle capacità professionali degli operatori attraverso una politica di aggiornamento professionale. Schemi di formazione specifici dovranno essere predisposti per le professionalità ad alta specializzazione impegnate nell'organizzazione di sistemi produttivi innovati.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 costituiscono linea di indirizzo per le Regioni a statuto ordinario e per le Camere di Commercio.

Art. 11 - Orario di lavoro

12. Anche in assenza di rotazione per turno la maggiorazione oraria per lavoro ordinario notturno e festivo è fissata nella misura del 20% e quella per lavoro ordinario festivo-notturno è fissata nella misura del 30%.
Disapplicati i commi dall'1 all'11 - Art. 47 CCNL 94-97

Art. 12 - Orario flessibile

1. Qualora venga adottato l'orario flessibile, in sede di negoziazione decentrata saranno determinate le articolazioni dell'orario stesso secondo i seguenti criteri e limiti.
2. L'orario flessibile consiste nel posticipare l'orario di inizio del lavoro ovvero nell'anticipare l'orario di uscita o dell'avvalersi di entrambe le facoltà limitando, però, al nucleo centrale dell'orario, la contemporanea presenza di tutto il personale addetto alla medesima unità organica. La sua adozione presuppone una analisi delle caratteristiche della attività svolta dall'unità organica interessata a giovarsene e dei riflessi che una modifica dell'orario di servizio provoca o può provocare nei confronti dell'utenza, ovvero sui rapporti con altre unità organiche funzionalmente ad esse collegate, nonché delle caratteristiche del territorio in cui l'ufficio è collocato.
3. In ogni caso tutto il personale, salvo quello impegnato nelle turnazioni, deve trovarsi contemporaneamente in servizio nella fascia oraria individuata in sede di accordo decentrato, in misura comunque non inferiore ai 2/3 dell'orario giornaliero, fatte salve le esigenze di assicurare particolari servizi.
4. L'introduzione dell'orario flessibile è consentita a condizione che negli uffici siano possibili obiettivi e rigorosi controlli, anche di tipo automatico, sulle presenze in servizio del personale e che comunque non incida sugli orari di apertura al pubblico predeterminati e comunicati all'utenza.
5. In sede di negoziazione decentrata, tenendo presenti i criteri indicati nel 4deg. comma del precedente articolo 11, saranno definite le aliquote di personale addette ai servizi strumentali e di base (custodi, archivi correnti, centralini e simili) che, collegate funzionalmente, con carattere di indispensabilità con l'attività complessiva, non potranno essere comprese nell' orario flessibile.
6. L'orario flessibile, in alcuni casi specifici, può riguardare tutto il personale di una unità organica, in altri casi -- quando cioè sia necessario intervenire soltanto su alcuni aspetti della organizzazione del lavoro -- può essere attuato per gruppi di partecipazione.
7. Le ore di servizio prestate come recupero non danno luogo alla corresponsione di alcun tipo di emolumento aggiuntivo.

Art. 13 - Turnazioni

1. Per le esigenze di funzionalità degli enti riconducibili alla copertura degli orari di servizio, possono essere istituiti turni giornalieri di lavoro.
2. I turni sono caratterizzati dalla rotazione ciclica degli addetti in prestabilite articolazioni di orario.
3. I turni diurni possono essere attuati in strutture operative che prevedano un'erogazione di servizi lavorativi per almeno 11 ore.
4. L'istituzione dei turni ha il fine di realizzare la più ampia fruibilità dei servizi aperti al pubblico e il migliore sfruttamento degli impianti e strutture. I turni notturni non potranno essere di norma superiori a dieci turni nel mese, facendo, comunque, salve le esigenze strutturali ed eccezionali o quelle derivanti da calamità o eventi naturali.
5. Gli Enti provvederanno a disciplinare il controllo sulla regolarità dello svolgimento delle turnazioni.
6. Nel caso di orario organizzato su due, tre o quattro turni giornalieri la maggiorazione interviene solo in caso di effettiva rotazione almeno settimanale del personale impegnato nel turno.
7. La tariffa oraria del lavoro effettivamente prestato nell'ambito dei turni viene maggiorata come segue a decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto :
-- 5% per la fascia oraria diurna;
-- 20% per la fascia notturna e i giorni festivi;
-- 30% per la fascia festiva notturna.
Le presenti maggiorazioni sostituiscono dalla stessa data qualsiasi altra indennità di turno.
8. La tariffa oraria è pari alla misura oraria del lavoro straordinario, senza le maggiorazioni, aumentata della quota corrispondente agli emolumenti, fissi e continuativi, a qualsiasi titolo dovuti e non valutati per la determinazione della tariffa suddetta, con esclusione della aggiunta di famiglia.
9. Ai fini dei precedenti commi, l'orario notturno va dalle ore 22 alle 6 del giorno successivo.

Art. 14 - Part-Time
Disapplicato - Art. 47 CCNL 94-97

 

Art. 15 - Permessi - Recuperi
Disapplicato - Art. 47 CCNL 94-97

Art. 16 - Lavoro straordinario

1. Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e pertanto non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro.
2. La prestazione di lavoro straordinario è disposta sulla base delle esigenze di servizio individuate dall'Amministrazione, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione. Saranno inoltre svolte periodiche verifiche con le organizzazioni sindacali in ordine all'utilizzo del monte ore di lavoro straordinario.
3. A partire dal 1deg. gennaio 1987 la spesa annua complessiva non può superare il limite di spesa di 120 ore annue per dipendente.
4. Per progetti finalizzati all'occupazione e per incrementare la produttività viene utilizzato il corrispettivo di 50 ore annue procapite di lavoro straordinario nel modo seguente:
-- 25 ore annue per dipendente da destinare all'occupazione;
-- 18 ore annue per dipendente da destinare alla produttività;
-- 7 ore annue per dipendente destinate dal presente accordo a salario accessorio.
5. In tali ambiti lo stanziamento per prestazioni di lavoro straordinario non può eccedere il monte ore riferite all' anno pari rispettivamente a 70 o a 100 ore annue per il numero dei dipendenti per i comuni superiori o inferiori a 10.000 abitanti, con un limite massimo individuale di 200 ore.
6. Per esigenze eccezionali -- debitamente motivate in relazione all'attività di diretta assistenza agli organi istituzionali riguardanti un numero di dipendenti non superiore al 2% dell'organico o per fronteggiare eventi o situazioni di carattere straordinario -- il limite massimo individuale può essere superato, previo confronto con le organizzazioni sindacali, nel rispetto comunque del monte ore complessivo previsto al precedente 3deg. comma.
7. Le prestazioni di lavoro straordinario anche eccedenti i predetti limiti possono dare luogo, a domanda, a riposo compensativo, compatibilmente con le esigenze di servizio, da usufruire nel mese successivo.
8. La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario, dalla data di entrata in vigore del presente decreto del Presidente della Repubblica, è determinata maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario calcolata convenzionalmente dividendo per 175 i seguenti elementi retributivi :
-- stipendio tabellare base iniziale di livello mensile in godimento;
-- indennità integrativa speciale in godimento nel mese di dicembre dell'anno precedente;
-- rateo di tredicesima mensilità delle anzidette voci retributive.
9. La maggiorazione di cui al comma precedente è pari :
-- al 15% per il lavoro straordinario diurno;
-- al 30% per il lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo);
-- al 50% per il lavoro straordinario prestato in orario notturno - festivo.
10. Le tariffe orarie, derivanti al 31-12-85 dal preesistente sistema di calcolo previste dalle rispettive normative, sono mantenute ad personam fino alla concorrenza delle tariffe orarie di pari importo derivanti dal nuovo sistema.
11. Dal 31 dicembre 1987 il divisore 175 indicato nell'ottavo comma è ridotto a 156.
12. Le Camere di Commercio per specifiche esigenze e in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di nuovo personale possono essere autorizzate dall'Amministrazione vigilante ad elevare il monte ore di lavoro straordinario secondo le previsioni di cui alla lettere c) e d) dell'art. 29 del D.P.R. 347/1983.
13. Analoghe autorizzazioni e con le stesse modalità potranno essere concesse dalle Regioni per gli IACP e per i Consorzi di sviluppo industriale.

Art. 17 - Riposo compensativo

1. Al dipendente che, per particolari esigenze di servizio, non usufruisce del riposo festivo settimanale deve essere corrisposta la retribuzione ordinaria maggiorata del 20% con diritto al riposo compensativo da fruire di regola entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo.
2. L'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente, o a equivalente riposo compensativo, o alla corresponsione del compenso del lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.
3. L'attività prestata in giorno feriale non lavorativo, a seguito di articolazione di lavoro su cinque giorni, dà titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo, o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario non festivo.

Art. 18 - Formazione e aggiornamento professionale

1. Gli enti promuovono e favoriscono forme di intervento per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione, la qualificazione, e la specializzazione professionale del personale.
2. Gli Enti istituiscono un apposito capitolo di spesa nel proprio bilancio.
3. Annualmente, le regioni, e gli enti di cui al precedente art. 1, in accordo con le organizzazioni sindacali, potranno definire per le iniziative di interesse comune i piani dei corsi di qualificazione, riqualificazione e aggiornamento a livello regionale; limitatamente a profili specifici della C.C.I.A.A. e degli I.A.C.P., i programmi di formazione di ciascun settore potranno essere definiti e coordinati anche a livello di associazione nazionale.
4. Il personale che partecipa ai corsi di formazione cui l'ente lo iscrive, è considerato in servizio a tutti gli effetti e i relativi oneri sono a carico degli enti di appartenenza. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, compete, ricorrendone i presupposti, l'indennità di missione ed il rimborso delle spese secondo la normativa vigente.
5. L'attività di formazione è finalizzata a garantire che ciascun lavoratore acquisisca le specifiche attitudini culturali e professionali necessarie all'assolvimento delle funzioni e dei compiti attribuitigli nell'ambito delle strutture cui è assegnato ed a fronteggiare i processi di riordinamento istituzionale e di ristrutturazione organizzativa.
6. La prima finalità sarà perseguita mediante corsi di aggiornamento che dovranno tendenzialmente investire la globalità dei lavoratori nell'ambito di una necessaria programmazione degli interventi che privilegi specifiche esigenze prioritarie.
7. La seconda finalità sarà perseguita mediante corsi di riqualificazione in modo da assicurare sia esigenze di specializzazione nell'ambito del profilo professionale sia esigenze di riconversione e di mobilità professionale.
8. Le attività di formazione professionale, di aggiornamento e di riqualificazione, possono concludersi con misure di accertamento dell' avvenuto conseguimento di un significativo accrescimento della professionalità del singolo lavoratore che costituiranno ad ogni effetto titolo di servizio.

Art. 19 - Diritto allo Studio

1. Il limite massimo di tempo per diritto allo studio è di 150 ore annue individuali.
2. Tali ore, fermo restando il limite individuale di cui sopra, sono utilizzate annualmente in ragione del 3% del personale in servizio e, comunque di almeno una unità, per la frequenza necessaria al conseguimento di titoli di studio o di abilitazione in corsi universitari, in scuole statali o istituti legalmente riconosciuti, secondo le modalità di utilizzazione che saranno disciplinate in sede di prossimo accordo intercompartimentale.
3. Sino all'entrata in vigore della nuova disciplina intercompartimentale resta in vigore la normativa vigente in quanto non modificata dai precedenti commi.

 

CAPO IV - STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEGLI ENTI
Art. 20 (Art. 28 D.P.R. 494/87) - Struttura organizzativa

1. La struttura organizzativa, in relazione alle esigenze funzionali derivanti dalla complessità o dalle dimensioni delle attività, può essere prevista su quattro livelli come di seguito indicati :
a) Settore: unità organizzativa comprendente un insieme di servizi la cui attività è finalizzata a garantire l'efficacia dell'intervento dell'ente nell'ambito di un'area omogenea;
b) Servizio : unità organizzativa comprendente un insieme di unità operative la cui attività è finalizzata a garantire la gestione dell'intervento dell'ente nell'ambito della materia;
c) Unità operativa complessa: unità operativa interna al servizio che gestisce l'intervento in specifici ambiti della materia e ne garantisce l'esecuzione;
d) Unità operativa semplice: unità operativa interna all'unità operativa complessa -- ove prevista -- per l'espletamento delle attività di erogazione di servizi alla collettività. Ove costituisca struttura apicale espleta altresì funzione di programmazione.

Art. 21 - Strutture organizzative degli enti

3. (Art. 29 D.P.R. 494/87) Per l'applicazione del presente decreto, per gli enti di cui all'art. 1 del D.P.R. 25 giugno 1983, n. 347 è confermata la tipologia individuata nell'art. 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica, con le precisazioni di cui ai commi successivi.
4. (Art. 29 D.P.R. 494/87) I Comuni con la popolazione fino a 3.000 abitanti possono prevedere l'istituzione di posti attribuibili alla settima qualifica funzionale nelle aree tecnica, contabile e amministrativa, qualora ciò sia reso indispensabile in relazione al livello quali-quantitativo dei servizi istituiti, all'economicità di gestione ed a condizione di idonea garanzia della copertura dei relativi oneri finanziari. Tali nuovi posti in organico dovranno essere approvati dalla Commissione Centrale per la finanza locale.
5. (Art. 29 D.P.R. 494/87) I Comuni, da 3.001 a 10.000 abitanti, con le procedure ed i criteri di cui al comma 4, possono istituire posti di organico di ottava qualifica, per il cui accesso è richiesto il possesso della laurea e dell'abilitazione all'esercizio professionale.
6. (Art. 29 D.P.R. 494/87) In relazione alle finalità di cui alla legge 7-3-1986, n. 65, sull'ordinamento della Polizia municipale, i Comuni, fermo restando l'organico complessivo dell' area di vigilanza ed il procedimento di cui ai precedenti commi, potranno istituire posti di istruttore di vigilanza (6 ° qualifica funzionale), previa organizzazione del servizio e conseguente emanazione della prevista normativa regolamentare, nel limite del 30% nei Comuni di 1deg.A e per i restanti del 20%, arrotondato all'unità superiore dell' organico della 5 ° qualifica funzionale.
7. Per quanto concerne la tipologia delle Comunità Montane di cui all'art. 2 del D.P.R. 347/1983 si precisa che rientrano tra gli enti di tipo 2 le Comunità Montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti ovvero con funzioni plurime (USL, Consorzi di Bonifica o altre funzioni formalmente delegate dalla Regione o dai Comuni).
I commi 1 e 2 sono stati abrogati dall'art. 50 DPR 333/90

Art. 22 - Profili professionali
Abrogato dall'art. 50 DPR 333/90

Art. 23 - Tabelle di equiparazione
Modificato dal DPR 333/90

Art. 24 - Uffici Informazioni e reclami

1. Gli enti destinatari del presente decreto, compatibilmente con le proprie esigenze organizzative, possono istituire, nel rispetto dei limiti delle piante organiche, uffici di informazione all'utenza e presentazione reclami.

 

CAPO V - CONTRATTAZIONE DECENTRATA E RELAZIONI SINDACALI
Art. 25 - Livelli di contrattazione
Disapplicato - Art. 47 CCNL 94-97

Art. 26 - Composizione delle delegazioni
Disapplicato - Art. 47 CCNL 94-97

Art. 27 - Materie di contrattazione decentrata
Disapplicato - Art. 47 CCNL 94-97

Art. 28 - Procedure di raffreddamento dei conflitti
Disapplicato - Art. 47 CCNL 94-97

Art. 29 - Informazione
Disapplicato - Art. 47 CCNL 94-97

Art. 30 - Attività sociali, culturali, ricreative

1. Le attività culturali, ricreative ed assistenziali, promosse negli Enti, debbono essere gestite da organismi formati dai rappresentanti dei dipendenti, in conformità a quanto previsto dall'art. 11 dello Statuto dei Lavoratori.
2. Per l'attuazione delle suddette attività, le Amministrazioni possono iscrivere in bilancio apposito stanziamento.

Art. 31 - Trattenute per scioperi brevi

1. Per gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa le relative trattenute sulle retribuzioni sono limitate all'effettiva durata della astensione da lavoro e comunque in misura non inferiore ad un'ora. In tal caso la trattenuta per ogni ora è pari alla misura oraria del lavoro straordinario -- senza le maggiorazioni -- aumentata della quota corrispondente agli emolumenti fissi e continuativi a qualsiasi titolo dovuti e non valutati per la determinazione della tariffa predetta, con esclusione in ogni caso della quota di aggiunta di famiglia.

Art. 32 - Igiene, sicurezza e salubrità del lavoro

A) Visite mediche di controllo
1. Le visite mediche di controllo sulle assenze dal servizio per malattia del personale sono espletate dalle UU.SS.LL. alle quali spetta la competenza esclusiva di tale accertamento. Al fine di garantire la riservatezza della diagnosi, la certificazione sarà portata a conoscenza dell'Amministrazione di appartenenza nella parte in cui è contenuta la sola prognosi.
B) Accertamenti in materia di sicurezza, igiene e salubrità del lavoro
2. Le UU.SS.LL. hanno competenza in materia di visite preventive e di controlli periodici connessi con attività esposte a rischio ed in particolare in presenza di rischi derivanti dall'uso continuato di video-terminali, come dispone la vigente normativa CEE.
3. Le UU SS. LL. e gli altri organismi pubblici a ciò preposti dalle vigenti disposizioni hanno competenza in materia di collaudi e di verifiche periodiche di macchinari, impianti e strutture delle Amministrazioni.
4. Le UU SS. LL. hanno competenza nella promozione di misure idonee a tutelare la salute delle donne lavoratrici dipendenti, in relazione alle peculiarità psicofisiche ed alla prevedibilità di rischi specifici con particolare attenzione alle situazioni di lavoro che possono rappresentare rischi per la salute riproduttiva.
C) Libretto sanitario
5. È istituito il libretto personale sanitario per garantire ai lavoratori che operano in ambienti insalubri, visite mediche periodiche a scopo preventivo secondo le modalità previste in materia per il personale dei Vigili del fuoco dagli allegati al D.P.R. 10 aprile 1984, n. 210 (2).

 

CAPO VI - TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 33 - Stipendi
Modificato dal DPR 333/90

Art. 34 - Indennità

1. A decorrere dall' 1-1-1988 competono le seguenti indennità:
f) L'indennità di rischio di cui all'allegato b) del D.P.R. 347, ed all'allegato b) dell'accordo delle Regioni è elevata da L. 120.000 a L. 240.000 annue (12 mensilità).
g) L'indennità di reperibilità di cui all'art. 28 del D.P.R. 347, e al punto 13 dell'accordo delle Regioni è elevata da L. 15.000 a L. 18.000 per 24 ore giornaliere;
h) È confermata l'indennità di maneggio valori di cui al punto 7 dell'art. 28 del D.P.R. 347/83.

Indennità di cui alle lettere a) e b) disapplicate - Art. 47 CCNL 94-97.
Indennità di cui alle lettere c), d) e e) riguardano area contrattuale dirigenza.
Lettera i) 1deg. comma e 2deg. comma modificati DPR 333/90

Art. 35 - Scaglionamento degli aumenti delle indennità
Modificato DPR 333/90

Art. 36 - Retribuzione individuale di anzianità per gli II.AA.CC.PP. e Consorzi industriali
Modificato DPR 333/90

Art. 37 - Destinazione acconto art. 41 D.P.R. 347/83
Modificato DPR 333/90

Art. 38 (Art. 31 D.P.R. 494/87) - Clausola di garanzia
Modificato DPR 333/90

Art. 39 - Passaggi di qualifica

1. Nei passaggi a qualifica di livello superiore conseguiti successivamente al 31-12-1986, oltre al valore del livello di nuovo inquadramento, compete la retribuzione individuale di anzianità in godimento alla data di transito.

 

CAPO VII - DIRIGENZA
Art. 40 - Principi generali
Area contrattuale dirigenza

Art. 41 - Mobilità dei dirigenti
Area contrattuale dirigenza

Art. 42 (Art. 32 D.P.R. 494/87) Responsabilità dei dirigenti
Area contrattuale dirigenza

Art. 43 (Art. 33 D.P.R. 494/87) - Accesso alle qualifiche dirigenziali
Area contrattuale dirigenza

Art. 44 (Art. 34 D.P.R. 494/87) - Contingente della 1deg. qualifica dirigenziale per le Regioni
Area contrattuale dirigenza

Art. 45 (Art. 35 D.P.R. 494/87) - Funzioni dirigenziali negli I.A. C. P. e Consorzi di sviluppo industriale
Area contrattuale dirigenza

Art. 46 (Art. 36 D.P.R. 494/87) - Funzioni dirigenziali nelle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
Area contrattuale dirigenza

Art. 47 - Coordinatori di diritto
Area contrattuale dirigenza

CAPO VIII - PERSONALE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
Art. 48 - Personale dei corsi di formazione professionale

1. Il personale docente dei corsi di formazione professionale, dipendente dalle Regioni, Provincie, Comunità Montane, Comuni e loro Consorzi è inquadrato in specifici profili professionali appartenenti alle seguenti qualifiche funzionali:
a) VI qualifica - docenti in attività della formazione professionale per il cui espletamento è richiesto il possesso del diploma di istruzione secondaria di 2deg. grado o degli specifici requisiti culturali e professionali previsti dalle leggi regionali;
b) VII qualifica - docenti in attività della formazione professionale per il cui espletamento è richiesto il possesso del diploma di laurea.
2. I titoli di studio, per l'esercizio della funzione docente, devono essere strettamente correlati alle specifiche attività di formazione professionale.
3. Il personale direttivo, di segreteria, esecutivo e di anticamera appartiene a distinti profili professionali del personale amministrativo dell'ente di appartenenza.
4. (Art. 37 D.P.R. 494/87) L'accesso alle qualifiche funzionali di cui alle lettere a) e b) del precedente primo comma avviene per pubblico concorso, nei limiti dei posti disponibili, mediante prove -- scritte e orali -- a contenuto teorico e/o pratico attinenti la relativa professionalità e valutazione dei titoli culturali e professionali con criteri predeterminati. Il 50% dei posti messi a concorso, relativi alla 7 ° qualifica funzionale, è riservato al personale docente in servizio presso i centri di formazione professionale inquadrato nella 6 ° qualifica funzionale da almeno 3 anni, purché in possesso dello specifico titolo di studio richiesto per l'insegnamento cui intende accedere.
5. L'orario di lavoro del personale docente dei centri di formazione professionale è fissato in 36 ore settimanali.
Almeno 800 ore del complessivo monte ore annuo debbono essere riservate all'insegnamento; le restanti ore saranno utilizzate in altre attività connesse con la formazione.
L'articolazione sarà oggetto di contrattazione decentrata.
6. Qualora, nell'ambito dello stesso centro di formazione professionale, il docente non potesse assolvere completamente l'impegno orario da riservare alle attività di insegnamento, neppure ricorrendo all'istituto della supplenza, va disposta la sua utilizzazione presso un altro centro di formazione professionale secondo i criteri definiti con le modalità di cui al precedente articolo 27.
7. La accertata impossibilità, per un periodo determinato, di espletare l'attività didattica corrispondente alla qualifica posseduta può comportare una diversa e temporanea collocazione del personale anche presso strutture regionali diverse dai Centri, preferibilmente per l'assolvimento di attività complementari a quelle di docenza, ovvero assimilabili per contenuto professionale.

Art. 49 - Primo Inquadramento
Modificato DPR 333/90

Art. 50 - Personale delle Istituzioni Scolastiche ed Educative

1. Fermo restando l'orario di lavoro di cui all'art. 36 del D.P.R. 347/83, per il personale addetto alle istituzioni scolastiche ed educative gestite dagli Enti locali, e dagli altri enti di cui al precedente art. 1, nonché per il personale docente delle Scuole di ogni ordine e grado dipendenti dagli Enti locali di cui al precedente art. 1, ma impiegato presso istituti statali (assistenti di cattedra o insegnanti tecnico-pratici, docenti professionali, ecc.) anche con funzioni di attività integrative si stabilisce quanto segue:
-- le settimane di attività nell'anno, sempre in rapporto diretto degli insegnanti con gli alunni o studenti, devono coprire l'intero calendario scolastico;
-- l'orario dell'attività didattica deve essere articolato in modo da coprire l'intero arco di apertura delle scuole (24 ore settimanali nelle scuole elementari, 18 ore nelle scuole medie e negli istituti superiori);
-- ulteriori 20 ore mensili costituiscono un monte ore da utilizzare, sulla base degli accordi decentrati, per attività connesse esclusivamente alla organizzazione del lavoro, alla programmazione degli interventi, all'attività degli organi collegiali, all'aggiornamento professionale;
-- per il personale docente degli enti locali utilizzato nelle scuole elementari statali per attività integrate di sostegno e di tempo pieno, che risulta ancora in posizione di fuori ruolo, le parti confermano l'impegno prioritario di superare le forme di precariato sulla base delle disponibilità consentite dalle norme vigenti.

Art. 51 - Personale insegnante delle scuole materne
Modificato DPR 333/90

Art. 52 - Personale educativo asili nido
Modificato DPR 333/90

Art. 53 - Personale non docente

1. Gli enti dovranno definire e inserire negli appositi regolamenti attuativi il carico di lavoro del personale non docente ed i limiti di collaborazione con il restante personale della scuola e dei nidi.

Art. 54 - Organismi di gestione sociale

1. Sono istituiti organismi di gestione sociale dei servizi, da definirsi con apposito regolamento, in sede di contrattazione decentrata e tenendo conto delle normative statali e regionali vigenti, sia negli asili nido che nelle scuole materne.

Art. 55 - Norme di salvaguardia

1. Sono salvaguardate e mantenute quelle situazioni per le quali, a livello di territorio o di ente, sia stato applicato il trattamento economico e giuridico del personale docente della scuola statale, per tutto il periodo in cui il personale di cui trattasi esplica la funzione docente.

 

CAPO IX - NORME VARIE, FINALI E DI RINVIO
Art. 56 - Mutamento di mansioni per inidoneità fisica
Disapplicato - Art. 47 CCNL 94-97

Art. 57 - Compensi ISTAT

1. È consentita la corresponsione da parte dell'ISTAT e di altri enti o organismi pubblici autorizzati per legge o per provvedimento amministrativo, per il tramite degli enti di cui al precedente art. 1, di specifici compensi al personale per le prestazioni connesse ad indagini periodiche ed attività di settore rese in orario non di ufficio, in deroga ai limiti di cui al precedente art. 16.

Art. 58 - Lavoro elettorale

1. Il lavoro straordinario prestato in occasione di consultazioni elettorali o referendarie non concorre ai limiti di cui al precedente articolo 16.

Art. 59 - Eventi straordinari e calamità nazionali

1. Il lavoro straordinario prestato per fronteggiare eventi straordinari imprevedibili e per calamità naturali non concorre ai limiti di cui al precedente articolo 16.

Art. 60 - Bilinguismo

1. Al personale in servizio negli enti di cui al precedente articolo 1 aventi sede nella regione Autonoma a Statuto Speciale Valle d'Aosta o negli enti di cui allo stesso articolo 1, in cui vige istituzionalmente con carattere di obbligatorietà il sistema del bilinguismo aventi sede in altre regioni a Statuto speciale, è attribuita una indennità di bilinguismo, collegata alla professionalità, nella stessa misura e con le stesse modalità previste per il personale in servizio negli enti locali della regione Autonoma a Statuto speciale Trentino-Alto Adige.

Art. 61 - Documentazione dello stato di infermità
Disapplicato - Art. 47 CCNL 94-97

Art. 62 - Norma per i dipendenti del Comune di Campione d'Italia

1. Gli istituti giuridici ed economici previsti per tutti i dipendenti degli Enti locali dal presente decreto si applicano anche ai dipendenti del Comune di Campione d'Italia.
2. In particolare per quanto concerne il trattamento economico di servizio dei dipendenti di detto Comune e del suo Segretario, il Ministero dell' Interno d'intesa con il Ministro del Tesoro -- sentita l'ANCI e le organizzazioni sindacali -- emanerà apposite norme in considerazione della particolare situazione geografica del Comune stesso ove la valuta corrente è il franco svizzero.

Art.63 - Case da Gioco

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto un'apposita Commissione, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, presieduta dal Ministro per la Funzione Pubblica o da un Sottosegretario da lui delegato, e costituita da rappresentanti del Ministero dell' Interno, del Ministero del Tesoro, del Turismo e dello Spettacolo, dell'ANCI, delle Regioni interessate e da rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito nel presente decreto, provvederà a definire un regolamento tipo sui servizi speciali di controllo.
2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 34 del D.P.R. 347/83 allo stesso articolo viene aggiunto il seguente comma:
"Agli incaricati al controllo nelle case da gioco, non aventi facoltà decisionali in materia di pagamenti di opportunità, viene attribuita la settima qualifica funzionale".

Art. 64 - Trattamento a regime

1. Al personale destinatario del presente decreto iscritto a forme esclusive, sostitutive od esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria, che cessa dal servizio per raggiunti limiti di età o di servizio ovvero per decesso o per inabilità permanente assoluta, i nuovi stipendi hanno effetto sul trattamento di pensione negli importi effettivamente corrisposti alla data di cessazione dal servizio e nelle misure in vigore alla data del 1deg. gennaio 1987 e 1deg. gennaio 1988, con decorrenza dalle date medesime.

Art. 65 (Art. 38 D.P.R. 494/87) - Conglobamento di una quota dell'indennità integrativa speciale

1. Con decorrenza 30 giugno 1988 è conglobato nello stipendio iniziale del livello di godimento alla stessa data una quota di indennità integrativa speciale pari a lire 1.081.000 annue lorde.
2. Con la medesima decorrenza la misura dell'indennità integrativa speciale spettante al personale in servizio è ridotta di lire 1.081.000 annue lorde.
3. Nei confronti del personale, iscritto alle Casse pensioni degli Istituti di Previdenza, cessato dal servizio con decorrenza successiva al 30 giugno 1988, la misura dell'indennità integrativa speciale, spettante ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324 (6), e successive modificazioni ed integrazioni, ai titolari di pensione diretta, è ridotta a cura della competente Direzione provinciale del tesoro dell'importo lordo mensile di L. 72.067. Detto importo, nel caso in cui l'indennità integrativa speciale è sospesa o non spetta, è portato in detrazione della pensione dovuta all'interessato.
4. Ai titolari di pensione di riversibilità aventi causa del personale, iscritto alle Casse pensioni degli Istituti di Previdenza, collocato in quiescenza successivamente al 30 giugno 1988 o deceduto in attività di servizio a decorrere dalla stessa data, la riduzione dell'importo lordo mensile di L. 72.067:8 x 12 va operata in proporzione dell'aliquota di riversibilità della pensione spettante, osservando le stesse modalità di cui al comma 3deg.. Se la pensione di riversibilità è attribuita a più compartecipi, la predetta riduzione va effettuata in proporzione alla quota assegnata a ciascun partecipe.

Art. 66 - Equo indennizzo

1. Nei confronti del personale operaio non assicurato obbligatoriamente all'INAlL sono abrogate le norme in materia di rendite vitalizie.
2. Per gli infortuni derivanti da cause di lavoro si continuano ad applicare a tutto il personale le norme per i dipendenti civili dello Stato (7).
3. Un' apposita Commissione paritetica Governo-Sindacati, da nominarsi con decreto del Ministro per la Funzione Pubblica, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, provvederà a formulare articolate proposte per l'adozione di idonei provvedimenti al fine della soluzione del problema.

Art. 67 - Patrocinio legale

1. L'Ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento.
2. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o con colpa grave, l'Ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio.

Art. 68 - Mensa

1. Il servizio di mensa è gratuito per il personale che contestualmente è tenuto ad assicurare la vigilanza e l'assistenza ai minori ed il tempo relativo è valido a tutti gli effetti anche per il completamento dell'orario di servizio.
2. Analoga disciplina trova applicazione anche nei confronti del personale degli Enti per il diritto allo studio universitario che sia tenuto a consumare i pasti in orari particolari e disagiati in relazione alla erogazione dei servizi di mensa.

Art. 69 - Professionisti legali

1. Fermi restando gli inquadramenti nei profili professionali previsti dalla normativa vigente ai professionisti legali degli enti destinatari del presente decreto al conseguimento rispettivamente della qualifica di avvocato e avvocato cassazionista, è riconosciuto un compenso pari all'1% dello stipendio tabellare base indicato nel precedente art. 33 da aggiungere al salario di anzianità.
2. Al predetto personale spettano altresì i compensi di natura professionale previsti dal R.D. 27-11-1933, n. 1578 (8), recuperati a seguito di condanna della parte avversa soccombente.

Art. 70 - Vice Segretari nei Comuni e Province

1. Laddove il regolamento dell'Ente ne preveda la figura, il Vice Segretario coadiuva il Segretario, può supplirlo e sostituirlo nei casi e con le modalità di legge, e di norma dirige una delle strutture di massima dimensione esistente nell'ente.

Art. 71 - Area di vigilanza

1. Le attività dell' area di vigilanza (istruttore) ricompresa nella VI qualifica funzionale di cui all'allegato A del D.P.R. 347/83 sono così integrate:
I compiti consistono nell'istruzione di pratiche connesse all'attività di polizia locale che implicano conoscenza ed applicazione di leggi, regolamenti e nella redazione di relazioni, rapporti giudiziari ed amministrativi in specie, predisposizioni di atti nei settori: edilizio, commerciale, urbanistico e di infortunistica stradale, che comportano un'elaborazione di dati che implicano conoscenza tecnico-giuridica ed autonomia operativa nel rispetto delle direttive di massima. Può comportare l' organizzazione ed il coordinamento delle attività svolte dagli appartenenti alle qualifiche inferiori nonché l'uso di strumenti tecnici di lavoro anche complessi e la guida di autoveicoli di servizio.
2. I compiti della presente qualifica funzionale assorbono anche quelli propri della qualifica inferiore.

Art. 72 (Art. 39 D.P.R. 494/87) - Affidamento di funzioni di qualifica funzionale superiore

1. In caso di vacanza del posto di responsabile delle massime strutture organizzative dell'Ente, qualora non sia possibile attribuire le funzioni ad altro dipendente di pari qualifica funzionale, le funzioni stesse possono essere transitoriamente assegnate con provvedimento ufficiale a dipendente di qualifica immediatamente inferiore che deve essere prescelto, di norma, nell'ambito del personale appartenente alla stessa struttura organizzativa.
2. In caso di vacanza del posto, di cui al comma 1, le funzioni possono essere affidate a condizioni che siano avviate le procedure per la relativa copertura del posto e fino all'espletamento della stessa e comunque per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
3. L'incarico di assolvere le funzioni di un posto di qualifica superiore non dà diritto al conferimento del posto stesso.
4. Qualora l'incarico, formalmente conferito, abbia durata superiore ai 30 giorni, va attribuito al dipendente incaricato solamente un compenso computato sulla differenza tra i trattamenti economici iniziali delle due qualifiche.

Art. 73 - Arricchimento professionale

1. In via sperimentale, ai fini della specializzazione e riqualificazione professionale del personale, in diretta correlazione alla introduzione di processi di innovazione tecnologica volti ad uso ottimale delle risorse e per migliorare la qualità dei servizi e l'efficacia dei risultati, gli enti, previa contrattazione decentrata, potranno organizzare direttamente ovvero avvalendosi di organismi anche privati, appositi corsi articolati in almeno 80 ore complessive.
2. Tali corsi dovranno concludersi con esame selettivo finale ed agli stessi potrà partecipare il personale dipendente interessato operativamente alla innovazione, compreso tra la terza e la settima qualifica funzionale, nel limite massimo annuo del 3% della dotazione organica negli enti con oltre 200 dipendenti e del 10% negli enti con 200 dipendenti o meno.
3. Nella determinazione del compenso incentivante da corrispondere ad obiettivo programmato raggiunto, di cui al comma 5 del precedente art. 8, dovrà essere previsto, accanto agli altri, un particolare parametro aggiuntivo a riconoscimento e remunerazione dell'arricchimento professionale dimostrato in particolare, nella efficace utilizzazione di sistemi e strumenti tecnologicamente avanzati.

Art. 74 - Aspettativa per motivi sindacali
per il personale delle Camere di Commercio

Modificato DPR 333/90

Art. 75 - Accordo Intercompartimentale

1. Ai sensi dell'articolo 12 primo comma della legge 28 marzo 1983, n. 93, sono demandate alla prossima contrattazione intercompartimentale le seguenti materie:
a) Disciplina concernente l'utilizzazione delle 150 ore di studio;
b) Disciplina del congedo ordinario;
c) Disciplina del congedo straordinario;
d) Disciplina dell'aspettativa;
e) Disciplina del trattamento di missione;
f) Disciplina del trattamento di trasferimento;
g) Disciplina delle aspettative e dei permessi sindacali;
h) Inserimento nella 13 ° mensilità della quota I.I.S. di L. 48.400.
2. In attesa della nuova disciplina resta in vigore la normativa attualmente vigente nelle suindicate materie.

Art. 76 - Verifica

1. Con cadenza annuale, di regola entro il mese di settembre, le delegazioni stipulanti l'accordo recepito nel presente decreto effettueranno una verifica sullo stato di attuazione dell'accordo stesso in ogni sua parte con particolare riferimento alla programmazione di lavoro e degli orari, ai piani di produttività, ai criteri di incentivazione, al funzionamento, all'efficacia dei servizi in favore della utenza ed alla pari opportunità.
2. Sulla base dei risultati delle precedenti verifiche, le parti potranno formulare osservazioni e proposte da allegare alla relazione indicata dall'art. 16 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, o da porre a base di iniziative dirette a rimuovere eventuali ostacoli alla compiuta e tempestiva attuazione delle intese.

Art. 77 - Norma finale e di rinvio

1. Limitatamente a quelle Regioni che non hanno ancora provveduto all'espletamento dei concorsi speciali conseguenti alla ristrutturazione, viene confermata la validità dell'art. 20 dell'accordo 1983/85.
2. Per le Regioni che non abbiano provveduto all'inquadramento nella 2 ° qualifica dirigenziale, per ritardi dovuti alla definizione della legge che ha recepito l'accordo 1983/85 ed alle procedure attuative si riconfermano in sede di prima applicazione i criteri e le modalità dell'accordo citato.
3. Limitatamente alle Regioni Puglia, Campania e Calabria che non hanno ancora adottato le leggi di riorganizzazione in applicazione alla disciplina dell'accordo 29-4-1983, le indennità previste dalle lettere c) e d) del punto 10.2 (1 ° qualifica dirigenziale e ottava qualifica funzionale) dell'accordo medesimo, vengono corrisposte ai dipendenti in possesso delle prescritte qualifiche che in base ad atti formali di data certa, risultino investiti di funzioni di direzione di strutture istituite nell'ambito dell'ordinamento regionale con gli atti predetti oltre a quelli previsti da leggi regionali o statali.
4. L'indennità di cui al comma precedente compete dalla data di entrata in vigore della legge di recepimento dell'accordo succitato o dalla data di effettivo affidamento dell'incarico se successivo.
5. Nell'arco di vigenza del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'Accordo per le Regioni 1982/84 al D.P.R. 25-6-1983, n. 347 ed al D.P.R. 31-5-1984, n. 665, e dal decreto interministeriale 12 luglio 1982 (9) e successive modifiche e integrazioni, non modificate dal presente accordo con esclusione delle disposizioni dei predetti atti che per loro natura rivestivano carattere transitorio.
6. Le norme del D.P.R. 347/83 relative all'inquadramento funzionale rimangono in vigore per quegli Enti e per quelle situazioni nelle quali non sono state ancora applicate (inquadramenti provvisori, ricorsi pendenti, ritardi applicativi, ecc.). Esse devono comunque venire applicate prima di attuare le disposizioni del presente decreto. Per quegli Enti che non abbiano ancora applicato i precedenti accordi (D.P.R. 191/79, D.P.R. 810/80) questi devono venire applicati secondo la sequenza logico-temporale con la quale sono stati approvati.
7. Il personale delle Camere di Commercio che sia risultato idoneo nelle graduatorie formulate dalle Commissioni giudicatrici a conclusione delle prove selettive per l'accesso alle qualifiche funzionali superiori, ai sensi dell'art. 18 del precedente accordo che non sia stato ancora inquadrato ai sensi dello stesso art. 18 è inquadrato anche in soprannumero nella nuova qualifica a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il personale idoneo, per il quale invece sussisteva la disponibilità di posti, è inquadrato nella qualifica funzionale superiore dal 1deg. gennaio 1985, ovvero, dalla data successiva sotto la quale si è verificata la vacanza.
8. Il presente accordo si applica anche negli ECA della Sardegna, nelle IPAB non di carattere prevalentemente ospedaliero e non ancora disciolte, nonché al personale di ruolo dei laboratori chimici-merceologici delle aziende commerciali del Porto gestite dalla Camera di Commercio di Livorno e del deposito franco gestito dalla Camera di Commercio di Genova.
9. Al personale degli IACP continuano ad applicarsi meccanismi in materia di incentivi alla produttività previsti dagli artt. 86, 87 del contratto di lavoro 83/85, sino al 31-12-1987 (10).
10. Resta ferma la normativa di cui al D.P.R. 1169/84 (11) per i Consorzi tra Enti locali.
11. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri -- Dipartimento della Funzione Pubblica -- sarà costituita una Commissione paritetica che avrà il compito di presentare entro sei mesi dal suo insediamento un Testo Unico di tutta la normativa vigente contenuta nei diversi decreti del Presidente della Repubblica ricettivi degli Accordi delle categorie indicate nel precedente art. 1.

Art. 78 - Copertura finanziaria

1. L'onere derivante dal presente accordo è valutato:
a) per gli enti locali in lire 1.060 miliardi per l'anno 1987, ivi compreso l'onere per l'anno 1986 ed in L. 1.125 miliardi per l'anno 1988;
b) per le regioni a statuto ordinario, per gli enti pubblici non economici da esse dipendenti e per gli istituti autonomi case popolari, in lire 156 miliardi per l'anno 1987, ivi compreso l'onere per l'anno 1986 ed in lire 154 miliardi per l'anno 1988;
c) per le camere di commercio, in lire 12 miliardi per l'anno 1987, ivi compreso l'onere per l'anno 1986 ed in lire 12 miliardi per l'anno 1988.
2. Al predetto onere provvedono gli enti interessati all'uopo parzialmente utilizzando o le disponibilità del proprio bilancio provenienti dai conferimenti operati a carico del bilancio dello Stato o quelle affluite in bilancio in relazione alle specifiche attività svolte dai medesimi.

Art. 79 D.P.R. 268/1987 (*) - Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 13 maggio 1987.

Art. 71 D.P.R. 494/1987 (*) - Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 17 settembre 1987.

(*) Riportiamo entrambi gli articoli finali dei D.P.R. 268/1987 e D.P.R. 494/1987 ("Entrata in vigore") in quanto gli art. 4, commi 1, 3, 4 e 5; art. 10; art. 20; art. 21, commi 3, 4, 5, 6 e 7; art. 26, comma 3; art. 38; articoli 42, 43, 44 e 45; art. 46, commi 1; art. 48, comma 4; art. 65; art. 72; registrati successivamente, con il D.P.R. 494/1987 con gli art. n. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 e 39 sono entrati in vigore in data 8 dicembre 1987 mentre i rimanenti articoli registrati col D.P.R. 268 sono entrati in vigore dal 12 luglio 1987.

NOTE AL DPR 268 COORDINATO CON IL DPR 494

(1) D.P.R. 421/79 - Art. 1 - Comma II
La classificazione funzionale della spesa deve consentire una analisi per programmi e, ove siano specificati, per progetti.

(2) D.P.R. 10 aprile 1984, n. 210 - Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 14 dicembre 1983 concernente il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Prestazioni di lavoro coperte dalla corresponsione dell'indennità di rischio quando comportino continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli alla salute e all'incolumità personale.

(6) L'art. 2 della legge n. 324/1959 reca norme sulla concessione dell'indennità integrativa speciale ai titolari di pensioni ordinarie o di assegni vitalizi a carico dello Stato, del Fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato o dell'Amministrazione ferroviaria, del Fondo per il culto,del Fondo di beneficienza e di religione della città di Roma, dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economali e degli Archivi notarili.

(7) La materia è disciplinata dall'art. 154 della legge n. 312 del 1980 che recita: Art. 154 - Equo indennizzo.
Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione della presente' legge hanno effetto sulla determinazione dell'equo indennizzo spettante ai dipendenti dello Stato in base alle vigenti norme, con le modifiche apportate dal presente articolo.
Nei confronti del personale inquadrato nelle qualifiche funzionali o nei livelli retributivi, per la determinazione dell'equo indennizzo si considera la classe iniziale di stipendio della qualifica o del livello di appartenenza, maggiorata dell'80 per cento. Lo stesso criterio di calcolo si applica anche nei confronti del personale di cui alle leggi 6 febbraio 1979, n. 42 e 43 del 1979, n. 101.
La misura dell'equo indennizzo per le menomazioni dell'integrità fisica ascritte alla prima categoria della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n 915, è pari, per la generalità dei dipendenti statali, con esclusione di quelli indicati nei successivi quarto e quinto comma, a 2,5 volte l'importo dello stipendio determinato a norma del precedente comma. Per la liquidazione dell'equo indennizzo si fa riferimento in ogni caso al trattamento economico da considerare nell'ambito della qualifica funzionale o del livello retributivo di appartenenza del dipendente al momento di presentazione della domanda. Per le domande presentate anteriormente alle date di decorrenza economica degli inquadramenti nelle qualifiche funzionali o nei livelli retributivi, la liquidazione dell'equo indennizzo viene effettuata con riferimento al trattamento economico attribuito in sede di primo inquadramento.
Per il personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, e successive modificazioni ed integrazioni, la misura dell'equo indennizzo per le menomazioni indicate nel precedente comma è pari a 2 volte l'importo dello stipendio del magistrato di Corte di cassazione.
Per il personale dirigente dello Stato, per i colonnelli, anche se appartenenti alla carriera limitata e per i generali delle Forze armate e dei Corpi di polizia l'equo indennizzo per le menomazioni di cui ai precedenti commi è pari a 2 volte lo stipendio del dirigente generale.
Restano ferme le percentuali di riduzione stabilite dalle vigenti norme per le menomazioni dell'integrità fisica inferiori a quelle di 1 ° categoria.
È fatto salvo per il personale in servizio alle date di decorrenza economica degli inquadramenti nelle classifiche funzionali o nei livelli retributivi, anche se cessati dal servizio successivamente a tali date, l'eventuale più favorevole trattamento derivante dagli stipendi previsti alle stesse date dalle preesistenti disposizioni. Il presente comma si applica per le sole liquidazioni dell'equo indennizzo il cui provvedimento sia stato adottato posteriormente alle date sopraindicate.

(8) l R.D.L. n. 1578/1933 concerne l'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore.