Il 6 novembre è entrato in vigore su tutto il territorio Lombardo l'art.3, comma 4, lett. I del DPCM 3 novembre 2020.
La norma citata prevede che "i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza.......".
Fino a che sarà in vigore la norma di cui sopra (20 novembre, salvo proroghe) l'accesso agli uffici sarà quindi consentito esclusivamente per svolgere attività indifferibili da rendere in presenza e le previsioni degli accordi locali in tema di smart working (nelle DP in cui sono già stati sottoscritti) saranno di conseguenza applicabili in quanto compatibili con le previsioni del DPCM.
Il 5 Novembre la DR Lombardia ha inviato una nota a Tutte le DP ed all'UPT di Milano invitando le predette strutture a dare puntuale applicazione all'art.3 comma 4, lett. I, DPCM 3 novembre 2020 attraverso il ricorso a soluzioni organizzative che permettano di limitare la presenza fisica in ufficio e la mobilità delle persone sul territorio, nonché limitando l’offerta di servizi in presenza ai soli non erogabili da remoto.
Solamente alcune DP hanno però provveduto a comunicare alle OO.SS. ed ai Lavoratori le modalità di attuazione delle indicazioni fornite dalla DR.
Questa mattina abbiamo chiesto quindi alle DP che non l'hanno ancora fatto di comunicare alla scrivente O.S. le modalità di attuazione delle indicazioni fornite dalla Direzione Regionale della Lombardia con la nota n.148898 del 5 novembre 2020.
di seguito il testo dell'istanza:
"Oggetto: modalità applicazione nota n.prot.148898/2020 DR Lombardia - art.3, comma 4, lettera I, DPCM 3 novembre 2020.
La scrivente Organizzazione Sindacale,
premesso che,
in conseguenza dell'emanazione del DPCM di cui in oggetto e dell'ordinanza del Ministero della Salute del 4 novembre u.s. su tutto il territorio della regione Lombardia è applicabile, a far data dal 6 novembre, l'art 3, comma 4, lett. I del suddetto DPCM;
la norma citata prevede che "i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in relazione alla gestione dell'emergenza; il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile.";
considerato che,
- con la Direttiva prot. n. 141696 del 24 marzo 2020 il Direttore dell’Agenzia delle entrate ha definito le “attività essenziali dell’Agenzia delle entrate” demandando a provvedimenti organizzativi adottati dai Capi Divisione, dai Direttori Centrali e dai Direttori Regionali l’individuazione di quelle da “rendere in presenza”;
- con le note nn.44271 del 30-03-2020, 61794 del 13-05-2020 e 71616 del 03-06-2020, la Direzione Regionale della Lombardia ha individuato, tra le attività di cui alla direttiva 141696/20, quelle da rendere in presenza, che sono state poi oggetto di successiva specificazione da parte delle Direzioni Provinciali e dell'Ufficio Provinciale del Territorio di Milano;
- con la nota n. prot.148898/2020 del 5 novembre u.s. la Direzione Regionale della Lombardia ha richiamato gli Uffici in indirizzo alla puntuale applicazione dell'art.3 comma 4, lett. I, DPCM 3 novembre 2020, invitando le strutture territoriali a:
1- ricorrere a soluzioni organizzative che permettano di limitare la presenza fisica in ufficio e la mobilità delle persone sul territorio;
2- limitare l’offerta di servizi in presenza ai soli non erogabili da remoto;
- ad oggi nessuna informativa è stata resa in merito alle modalità adottate dagli Uffici in indirizzo per l'attuazione delle indicazioni fornite dalla Direzione Regionale della Lombardia;
CHIEDE
agli uffici in indirizzo di comunicare alla scrivente O.S. le modalità di attuazione delle indicazioni fornite dalla Direzione Regionale della Lombardia con la nota n.148898 del 5 novembre 2020."
USB PI Agenzie Fiscali Lombardia