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[ Tratt. Malattia ]

PERMESSI MENSILI

Venezia,

PERMESSI MENSILI PER LAVORATORI CON FAMILIARI AFFETTI DA GRAVE DISABILITA’

L’INPS ha diramato la circolare n. 90 del 23 maggio 2007, in allegato, con la quale ha rivisto alcuni aspetti riguardanti le modalità di concessione e di fruizione dei permessi disciplinati dall’articolo 33 della legge n 104 del 1992.

 

Gli aspetti di maggiore rilevanza e di immediato interesse dell’intervento interpretativo dell’INPS sono:

• La continuità ed esclusività dell’assistenza;

• Il ricovero a tempo pieno.

 

Con questa circolare l’INPS ha ritenuto ormai superati i concetti di continuità ed esclusività ed ha introdotto quelli di sistematicità ed adeguatezza della cura del disabile non ricoverato a tempo pieno così ha modificato il precedente orientamento, secondo il quale, la presenza di un altro familiare in grado di accudire il portatore di handicap grave precludeva la fruizione dei tre giorni di permesso mensile al lavoratore che ne faceva richiesta. Sulla base delle interpretazioni del giudice civile, amministrativo e costituzionale è emerso che lo spirito della legge è quello di non lasciare, neanche momentaneamente, il portatore di handicap privo di assistenza.

 

Considerato che tale cura non può essere ragionevolmente prestata sistematicamente da un solo congiunto è legittimo che anche altri soggetti lo possano sostituire, almeno temporaneamente e se questa persona è un lavoratore a questo non può essere negato il diritto di fruire dei tre giorni di permesso mensile. Pertanto il diritto di un dipendente ai permessi retribuiti non può essere più negato in caso di presenza nel nucleo familiare di riferimento di altri in grado di prestare adeguata assistenza.

 

Tale rivisitazione delle modalità di concessione e di fruizione dei permessi ha come effetto, in merito alla gestione delle richieste di fruizione dei tre giorni di permesso mensile, che:

• Il disabile può scegliere liberamente il familiare incaricato dell’assistenza/sostegno;

• L’assistenza non deve essere necessariamente quotidiana a condizione, però, che sia sistematica ed adeguata rispetto alle reali esigenze del portatore di handicap.

 

L’INPS con tale circolare specifica che per rispettare pienamente i principi giurisprudenziali in esame tale tutela è stata estesa anche a quei lavoratori impegnati o residenti in luoghi distanti da quello dove risiede l’assistito. Il riconoscimento del diritto di fruire dei permessi mensili non comporta, però, che il richiedente possa richiedere ulteriori agevolazioni finalizzate all’assistenza del portatore di handicap (per esempio turni agevolati, entrata o uscita anticipata dal lavoro, altre forme di permesso retribuito e non)

 

Per evitare che tale estensione dell’utilizzo dei benefici di legge possa divenire un abuso l’INPS, con tale circolare ha precisato che nelle situazioni sopra descritte, in occasione di richiesta dei benefici ex articolo 33 della legge n 104 del 1992 dovrà essere presentato un programma di assistenza a firma congiunta del lavoratore richiedente e del soggetto disabile grave, sulla cui valutazione di congruità dovrà pronunciarsi la struttura medica operante presso la sede INPS territorialmente competente.

 

L’INPS ha precisato che il riconoscimento del permesso mensile all’altro coniuge sussiste anche nel caso in cui il portatore di handicap ricorra, contemporaneamente, a familiari, a strutture pubbliche, ad enti senza scopo di lucro ed al personale badante.

 

L’INPS, in merito al ricovero a tempo pieno del familiare disabile, ha precisato che esso si configura esclusivamente quando il soggetto interessato è degente per le intere 24 ore.

 

Tale principio viene derogato, con conseguente obbligo del datore di lavoro di riconoscere comunque il permesso, quando la degenza a tempo pieno è finalizzata all’assistenza indispensabile da parte di un genitore o di un familiare o affine entro il terzo grado di bambini d’età inferiore a tre anni che necessitano di interventi chirurgici o di terapie di riabilitazione.

Il questo caso, la gravità e il conseguente bisogno di assistenza devono essere accertati da organi sanitari della struttura ospedaliera di riferimento.

 

Questa deroga è applicabile anche nel caso di disabili in stato di coma vigile o in situazione di patologia terminale però la necessità di assistenza inderogabile deve venire certificata dalla struttura medica operante presso la sede INPS territorialmente competente.

 

Per ultimo l’INPS con questa circolare ha messo in evidenza che l’accettazione del disabile grave dell’assistenza continuativa ed esclusiva offerta dal familiare rientra nel novero delle certificazioni per autocertificazione, ai sensi del Testo unico n 445 del 2000 e che, quindi, deve essere cura delle amministrazioni competenti verificare di volta in volta la veridicità sia di dichiarato dal lavoratore nell’apposita documentazione prodotta per la concessione del permesso sia, il permanere del diritto ad assentarsi dal servizio, in caso di grave disabilità temporaneamente concessa.

 

Un ulteriore chiarimento rispetto alla corretta applicazione dell’articolo 33 della legge n 104 del 1992: In riferimento all’incidenza dei giorni di assenza sulle ferie e sulle mensilità aggiuntive, si precisa che quando il lavoratore beneficiario cumula le relative giornate con i periodi di congedo parentale i tre giorni di permesso mensile incidono negativamente per il computo del congedo ordinario e sull’importo della tredicesima e quattordicesima mensilità ( messaggio INPS n 7014 del 6 marzo 2006 allegato ) a differenza di quanto accade se non vi è il cumulo con il predetto congedo.