Le sentenze della Corte Europea hanno stabilito il principio che “l’indennità per ferie retribuite versata ai lavoratori, a titolo delle ferie minime previste, non sia inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita da questi ultimi durante i periodi di lavoro effettivo” sono state emanate sentenze da parte dei Tribunali in Primo grado e di Secondo grado.
In sintesi i medesimi principi della Corte di Giustizia U.E. sono stati recepiti anche dalla Corte di Cassazione.
Infatti, la Corte di Cassazione ha asseverato che la retribuzione da corrispondere ai lavoratori durante le ferie deve comprendere anche le indennità legate allo svolgimento delle mansioni di adibizione, ricomprese nella retribuzione ordinaria, posto che parimenti si inciterebbero i dipendenti a rinunciare alle ferie.
In queste sentenze la Corte di Cassazione ha rilevato come la interpretazione data dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea influenzi la nozione di retribuzione durante il periodo di godimento delle ferie, ribadendo l’orientamento del diritto comunitario a garantire al lavoratore l’equiparazione della retribuzione durante le ferie, rispetto alla retribuzione ordinaria erogata nei periodi di lavoro.
Sulla scorta di questo assunto i Giudici di legittimità hanno affermato che la retribuzione durante le ferie debba comprendere qualsiasi importo pecuniario collegato all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore.
In allegato fac simile di modulo di diffida che le lavoratrici e i lavoratori possono inviare al proprio datore di lavoro al fine di tutelare il diritto al computo nella retribuzione percepita durante la fruizione delle ferie delle indennità percepite nell’anno e rientranti nella “retribuzione ordinaria”.
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