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I nuovi requisiti per andare in pensione


Istituto Nazionale Previdenza Sociale: Legge 24 dicembre 2007, n. 247 “Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività”. Nuovi requisiti per il diritto a pensione e nuova disciplina in materia di “finestre di accesso” per il regime generale e i fondi speciali

 

 

  

L’INPS, con la circolare n. 60 del 15 maggio 2008, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alle cosiddette finestre d’accesso al trattamento pensionistico e ad i nuovi requisiti per andare in pensione, in base a quanto stabilito dalla legge 247/2007.
Nei primi mesi dell’anno, infatti, sono già state pubblicate una serie di note informative, ma, data la complessità e l’importanza dell’argomento, l’Istituto ha ritenuto opportuno mettere a disposizione un documento che illustri punto per punto tutte le novità.

 

 

Il diritto alla pensione di anzianità


Dal 1° gennaio 2008, i lavoratori dipendenti conseguono il diritto alla pensione di anzianità al raggiungimento dei seguenti requisiti:
- dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009: un'anzianità contributiva minima di 35 anni in concorrenza con almeno 58 anni di età;
- dal 1° luglio 2009: entra in funzione il “sistema delle quote” in base al quale il diritto alla pensione di anzianità si consegue al raggiungimento di una quota data dalla somma tra età anagrafica e contribuzione posseduta dall’assicurato. Fermo restando il raggiungimento di un’età anagrafica minima e di almeno 35 anni di contribuzione, le quote risultano fissate come segue:
- dal 1°luglio 2009 al 31 dicembre 2010: quota 95 con un’età minima di 59 anni;
- dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2012: quota 96 con un’età minima di 60 anni;
- a decorrere dal 1° gennaio 2013: quota 97 con un’età minima di 61 anni.
I lavoratori autonomi, invece, acquisiscono il diritto a pensione con i seguenti requisiti:
- dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009: un'anzianità contributiva minima di 35 anni in concorrenza con almeno 59 anni di età.
- dal 1°luglio 2009,entra in vigore il “sistema delle quote” e, fermo restando il possesso di almeno 35 anni di anzianità contributiva, le quote sono fissate come segue:
- dal 1°luglio 2009 al 31 dicembre 2010: quota 96 con un’età minima di 60 anni;
- dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2012: quota 97 con un’età minima di 61 anni;
- a decorrere dal 1° gennaio 2013 quota 98 con un’età minima di 62 anni.

 

 

Il diritto alla pensione di vecchiaia con sistema contributivo


Dal 1° gennaio 2008, i lavoratori dipendenti la cui pensione è liquidata esclusivamente con il sistema di calcolo contributivo possono accedere alla pensione di vecchiaia:
- a 60 anni, se donne, e a 65 anni, se uomini, e con una anzianità contributiva effettiva di almeno 5 anni;
- a prescindere dall'età, con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni;
Dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009 è necessario il raggiungimento di un'anzianità contributiva minima di 35 anni in concorrenza con almeno 58 anni di età.
Dal 1°luglio 2009, si applica il “sistema delle quote”, e, fermo restando il requisito di 35 anni di contribuzione:
- dal 1°luglio 2009 al 31 dicembre 2010: quota 95 con un’età minima di 59 anni;
- dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2012: quota 96 con un’età minima di 60 anni;
- a decorrere dal 1° gennaio 2013, quota 97 con un’età minima di 61 anni.
L'Inps, inoltre, ha reso noto che L’accesso al pensionamento prima del compimento del 65° anno di età è soggetto alla condizione che l’importo della pensione risultante non sia inferiore a 1,2 volte l’importo dell’assegno sociale.
I lavoratori autonomi la cui pensione è liquidata esclusivamente con il sistema di calcolo contributivo, invece, possono accedere alla pensione di vecchiaia:
- a 60 anni, se donne, e a 65 anni, se uomini, e con una anzianità contributiva effettiva di almeno 5 anni;
- a prescindere dal requisito anagrafico con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni.
Dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009, devono raggiungere un'anzianità contributiva minima di 35 anni in concorrenza con almeno 59 anni di età.
Dal 1°luglio 2009, si applica il “sistema delle quote”. Fermo restando  il  possesso di almeno 35 anni di contribuzione, le quote sono fissate come segue:
- dal 1°luglio 2009 al 31 dicembre 2010: quota 96 con un’età minima di 60 anni;
- dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2012: quota 97 con un’età minima di 61 anni;
- a decorrere dal 1° gennaio 2013: quota 98 con un’età minima di 62 anni.
Anche in questo caso, però, l’accesso al pensionamento prima del compimento del 65° anno di età rimane soggetto alla condizione che l’importo della pensione risultante non sia inferiore a 1,2 volte l’importo dell’assegno sociale.

Per ulteriori specifice, si rimanda al testo della circolare in allegato.