Lavoratori,
questa volta saltiamo i preamboli e giungiamo al sodo perché l’argomento è lungo da sviscerare.
È recente la nota prot. 17249 in data 26 maggio 2020 della Direzione centrale delle risorse finanziarie afferente l’attribuzione delle indennità al personale specialista del Corpo nazionale.
Già dall’oggetto e ancor prima di leggere il testo, i primi commenti sono stati del tipo… “ogni 3 per 2 questi cambiano le carte in tavola”, oppure “vediamo un po’ chi s’è svejato storto stamattina”, o ancora “benvenuti al circo, vediamo che se so ’nventati stavota”.
Ebbene si, la questione delle indennità specialistiche per gli aeronaviganti, da almeno 15 anni non raggiunge la quadra benché la querelle tragga origine dal lontano 1981 quando, col DPR n. 141 si stabilì una indennità di volo oraria. Il sol fatto che si sia trattato di un decreto ad articolo unico, lascia correre la fantasia di tutti e si comprende come all’attualità, qualcuno si desta è decide di cambiare le carte in tavola. Ci si inventa di tutto pur di ricavare quei tanto agognati risparmi di spesa che poi portano a fine anno tanti soldini nelle tasche dei dirigenti, con primo beneficiario il nostro strabordante d’amore Capo del Corpo.
Si tratta di soldi che vengono prelevati dalla busta paga di noi lavoratori.
La questione che la tematica di questa indennità fosse stata trattata con insufficienza, lo si rileva dal successivo DPR, il n. 269 in data 18 maggio 1987 dove, all’art 104 c.ma 1 è scritto che “A decorrere dal 31 dicembre 1987 al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in possesso del brevetto di pilota di elicottero, in servizio presso i nuclei elicotteristi è corrisposta, in sostituzione dell'indennità prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1981, n. 141, una indennità mensile di volo di L. 2.200.000 annue. A decorrere dalla stessa data, al personale del predetto Corpo, in possesso del brevetto di motorista o specialista d'elicotteri, con obbligo di volo, è corrisposta, in sostituzione dell'indennità prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1981, n. 141, una indennità mensile di volo di L. 1.900.000 annue”.
Stranamente, si legge “obbligo di volo” quando ci si riferisce allo specialista. Un obbligo non previsto per il pilota.
Siamo di fronte ad un dpr avveniristico e futuristico, antesignano dello smart working perché, escludendo il pilota dall’obbligo di volo, costui avrebbe benissimo potuto lavorare da casa.
Sicuramente, questo DPR altro non è che un copia/incolla di un'altra norma e si vede che questa volta si è copiato male. Ad ogni modo, al tempo fu firmato da un Presidente della Repubblica e tanto è.
In realtà non c’è mai stata una vera volontà dirigenziale nel risolvere il problema. Si è sempre voluto dare un contentino ai lavoratori giusto per averli sotto ricatto e in assenza di lavoratori preparati sui propri diritti che piuttosto che iniziare una vera lotta sindacale si sono sempre organizzati in comitati senza valore giuridico e contrattuale, l’amministrazione ha avuto sempre la meglio. È questo il caso del 2004 quando, per tenere buoni gli animi degli aeronaviganti, si distribuirono a mo’ di croissant, torri, stelle e binari come “se non ci fosse un domani”, tant’è che oggi i nuclei elicotteri sovrabbondano di fortini stellati e stazioni ferroviarie.
L’art. 4 c.ma 3 del DPR 28 febbraio 2012 n. 64, specificando che “l'esercizio delle funzioni specialistiche determina il riconoscimento di specifiche indennità sulla base di quanto previsto dalle norme legislative e contrattuali” e la nota dell’ARAN prot. 5462 in data 01/7/2016, non specificando l’obbligatorietà del volo, provano a delineare delle linee guida che vennero ritenute consoni e adottate dall’amministrazione definendo le modalità di corresponsione delle indennità specialistiche.
Come evidenziato dalla sentenza TAR Lazio n. 485 del 19 maggio 2019 richiamata dalla direttiva in questione a firma dell’attuale capo del Corpo, “la ratio essendi di detta indennità riposa “sul rischio” connesso all’effettivo impiego in servizio di volo del personale aeronavigante e, dunque, sul possesso del relativo brevetto”.
Sappiamo bene il peso e il valore delle parole e molto dipende dal loro uso. Ciò che sul cedolino paga viene chiamata indennità di volo, in realtà è una indennità specialistica tesa a gratificare il maggior rischio e la specificità di mansione svolta da una figura specialistica. Su tale motivazione, nel 2016 l’ARAN e l’allora Capo del Corpo ing. Giomi, definirono i criteri indispensabili per l’attribuzione dell’indennità, quali possesso di brevetto, assegnazione al reparto di specialità e l’espletamento di mansioni finalizzate all’attività specialistica del reparto, senza mai scrivere la parola volo.
Ora però viene doverosa una riflessione determinata proprio dall’uso delle parole.
Il personale che si trova nelle condizioni di temporanea o permanente inabilità al volo, non espleta nemmeno il lavoro specifico come pilota o tecnico di bordo e non corre nemmeno il rischio connesso al volo. A questo punto, togliamo e recuperiamo anche l’indennità di rischio e l’assegno di specificità.
In attesa di una replica da parte di chi gestisce il settore aeronavigante che trascorso un mese ancora non c’è stata e, dato che una simile situazione potrebbe ripercuotersi negativamente sull’aspetto gestionale della flotta, anche in considerazione del fatto che le parole hanno un peso e confidiamo che voi ne comprendiate quello corretto, crediamo siano maturi i tempi per iniziare un confronto sulla rimodulazione di tale indennità suddividendola in più voci e di creare anche quella di trascinamento.
A proposito dell’indennità di trascinamento, gli aeronaviganti ex forestali la percepivano ma adesso è stata inserita nell’assegno ad personam riassorbibile. Il decreto legislativo 177/2016 prevede che il trattamento economico e pensionistico degli ex forestali resti invariato nel transito nelle nuove amministrazioni.
Ora, ipotizzando la correttezza dell’interpretazione sulla materia, alla luce di questa ulteriore nota di chiarimento a firma del capo del Corpo, se a qualche ex forestale dovesse venir sospesa l’indennità di che trattasi, che facciamo, gli riconosciamo quella di trascinamento e quindi la estrapoliamo dall’assegno ad personam? Ricordiamo che per i forestali quella indennità è pensionabile.
A questo punto, siamo sicuri che quell’indennità, così interpretata, sia stata messa nel posto giusto?
Per il Consiglio Nazionale USB VVF Carmelo GUARNIERI LABARILE |