Il Direttore Regionale delle Entrate della Sardegna entra a gamba tesa su una materia regolata dalla legge, e con giustificazioni poco plausibili, tenta di regolamentarla senza fare una seria riflessione a 360 gradi sulla normativa.
Per fare ciò, la nota parte da considerazioni che evidenziano la realtà delle cose, per andare a parare molto lontano. Si evidenzia “che, per quanto riguarda la questione del preavviso non sia regolata da alcuna normativa” e stante “l’assenza di una disciplina normativa” (che volutamente non è stata introdotta dal Legislatore), e “ fermo restando che, improcrastinabili esigenze di assistenza e quindi tutela del disabile, non possono che prevalere sulle esigenze del datore di lavoro”, arriva alla conclusione con argomentazioni retoriche e regole non previste dalla legge, a determinare che il lavoratore che usufruisce della L.104 per improvvise esigenze di assistenza deve “dimostrare situazioni di urgenza che quindi dovranno essere specificatamente indicate nella relativa richiesta, anche avvalendosi delle autocertificazioni o delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà, onde consentire l’eventuale successivo controllo”. E invita (sic!!!) ad effettuare approfondite valutazioni da parte dei capi ufficio “delle giornate di assenza, dovuta ad improcrastinabili esigenze di assistenza del disabile” relativa ai “periodi di ferie soprattutto estive o comunque in prossimità dei giorni festivi”.
La legge 104 del 1992, legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, prevede che la persona handicappata abbia diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione (art. 3). Inoltre persegue il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicura i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni (art.1).
La legge prevede all’art. 33 delle agevolazioni, “a condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito … anche in maniera continuativa”.
In nessuna parte della legge, si trova alcun riferimento al fatto che la richiesta di permesso retribuito previsto dalla legge, venga fatta ad inizio mese, o con congruo anticipo.
Sono delle disposizioni che si applicano agli affidatari in situazione di gravità, e sono dettati da situazioni di urgenza che non sono programmabili vista la gravità delle patologie che gravano sulle persone handicappate.
Ribadiamo la correttezza del comportamento tenuto da tutti i dipendenti sinora in quanto la legge 104/1992 non prevede termini particolari entro i quali deve provenire la richiesta dei permessi, soprattutto perché i beneficiari si trovano a dover rispondere a situazioni gravi, urgenti e non programmabili.
Questa nota viola anche la privacy, obbligando i lavoratori a rendere noti fatti di salute dei loro familiari, e rimettere la valutazione al capo ufficio (che non ha le professionalità di un medico, forse vale la pena ricordarlo), cosa non prevista e non contemplata da nessuna norma.
L’Amministrazione non può entrare nel merito delle malattie che colpiscono i familiari dei dipendenti.
Il lavoratore è tenuto solo a comunicare all'azienda se intende avvalersi di tali permessi in termini di ore o di giorni, ma non indica una particolare tempistica nella presentazione delle domande; quindi la nota appare decisamente contraddittoria rispetto al dettato normativo, posto che il Legislatore, non ha imposto volutamente un termine entro il quale devono presentarsi le comunicazioni sui permessi, in quanto consapevole del fatto che le situazioni che devono fronteggiare gli affidatari sono spesso urgenti oltre che gravi, e quindi non programmabili.
Appare evidente che la nota non comprende la ratio perseguita dal Legislatore nel 1992, perché pone sullo stesso piano le ferie, i riposi compensativi, che vanno programmate, con i permessi previsti dalla L. 104, che hanno altra funzione.
Dobbiamo spiegare la funzione dei permessi 104 alla Dre, o è chiara?
Si chiede pertanto la revoca immediata della nota sulla 104, e si invita ad astenersi ad entrare nel merito delle richieste di fruizione dei permessi previsti dalla L. 104.
In caso contrario daremo mandato ai nostri legali ad agire contro l’Amministrazione in difesa dei lavoratori e delle norme che tutelano la parte più debole della società.
In allegato la nota della Direzione Regionale delle Entrate sulla 104