Icona Facebook Icona Twitter Icona Instagram Icona Telegram Icona Youtube Icona Rss

ACCORDO COLLETTIVO QUADRO D'INTEGRAZIONE DELL'ART.3 - A.C.Q.7.8.98

Nazionale,

ACCORDO COLLETTIVO QUADRO D’INTEGRAZIONE DELL’ART. 3 DELLA PARTE SECONDA DELL’ACCORDO COLLETTIVO QUADRO PER LA COSTITUZIONE DELLE RSU PER IL PERSONALE DEI COMPARTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E PER LA DEFINIZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO ELETTORALE

Il giorno 23 luglio2007, alle ore 13.45, presso la sede dell’A.Ra.N. ha avuto luogo l’incontro tra l’A.Ra.N e le Confederazioni sindacali.

Al termine della riunione le parti sottoscrivono l’allegata Ipotesi di accordo d’integrazione dell’art. 3 della parte seconda dell’accordo collettivo quadro per la costituzione delle RSU per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale.


IPOTESI DI ACCORDO COLLETTIVO QUADRO D’INTEGRAZIONE DELL’ART. 3 DELLA PARTE SECONDA DELL’ACCORDO COLLETTIVO QUADRO PER LA COSTITUZIONE DELLE RSU PER IL PERSONALE DEI COMPARTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E PER LA DEFINIZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO ELETTORALE

 

 


ART. 1


1.    L’articolo 3 (Elettorato attivo e passivo) - Parte II - dell’Accordo collettivo quadro per la costituzione delle RSU per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale del 7 agosto 1998 è sostituito dal seguente:

 


    “1. Hanno diritto a votare (elettorato attivo) tutti i lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in forza nell’amministrazione alla data delle elezioni, ivi compresi quelli provenienti da altre amministrazioni che vi prestano servizio in posizione di comando e fuori ruolo.
    Nei comparti di contrattazione, con esclusione del comparto Scuola, hanno altresì diritto a votare i dipendenti in servizio con contratto di lavoro a tempo determinato, il cui rapporto di lavoro è, anche a seguito di atto formale dell’amministrazione, prorogato ai sensi di legge e/o inserito nelle procedure di stabilizzazione alla data di inizio delle procedure elettorali (annuncio).
    Nel comparto Scuola hanno diritto a votare i dipendenti a tempo determinato con incarico annuale.


2.     Sono eleggibili (elettorato passivo) i lavoratori che, candidati nelle liste di cui all’art. 4, siano dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato sia a tempo pieno che parziale. Sono altresì eleggibili i dipendenti indicati nel secondo capoverso del comma 1.

3.     I dipendenti che, nel periodo intercorrente tra la data di inizio delle procedure elettorali (annuncio) e quello delle votazioni, acquisiscono i requisiti di cui al comma 1, hanno diritto al solo elettorato attivo senza conseguenze su tutte le procedure attivate, compreso il calcolo dei componenti della RSU, il cui numero rimane invariato.”