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Comunicati unitari INPS

RELAZIONI SINDACALI

Nazionale,

Al Direttore Centrale

Risorse Umane

Dr. Ciro Toma

 

e, p.c.                                            Al Presidente

Dr. Antonio Mastrapasqua

 

Al Direttore Generale

Dr. Mauro Nori

 

Al Dirigente l’Ufficio

Relazioni Sindacali

Dr. Claudio Albanesi

 

Ai lavoratori dell’INPS

 

 

 

Oggetto: Relazioni sindacali.

 

 

Le scriventi organizzazioni sindacali sono venute a conoscenza di una mail inviata da codesto ufficio in data 9 giugno 2011 al Direttore Generale, ai Direttori Centrali, ai Direttori Regionali, ai Coordinatori Generali, ai Responsabili degli Uffici degli Organi Collegiali e ai Responsabili degli Uffici di Supporto agli Organi.

In tale mail codesto ufficio ha riassunto le norme contrattuali che regolano le relazioni sindacali nelle materie previste dai CCNL, dandone un’interpretazione di parte che obbligherebbe i rappresentanti sindacali ad usufruire di permesso sindacale per partecipare agli incontri con l’amministrazione, qualora questi dovessero essere convocati in orario di lavoro.

Nella nota, peraltro, si fa confusione tra orario di servizio e orario i lavoro, per esempio al punto 3. della stessa, quando si afferma testualmente: “nel caso la riunione sindacale si svolga durante l’orario di servizio, in deroga al principio che deve essere normalmente svolta fuori dallo stesso…”. Si precisa che il punto 7. dell’Art. 10 del CCNQ 7/8/1998, al quale evidentemente ci si richiama, riporta testualmente: “Le riunioni con le quali le pubbliche amministrazioni assicurano i vari livelli di relazioni sindacali nelle materie previste dai CCNL vigenti avvengono – normalmente – al di fuori dell’orario di lavoro”. E non potrebbe essere altrimenti. Codesto ufficio pensa forse di convocare le riunioni addirittura dopo la fine dell’orario di servizio e, quindi, dopo la chiusura delle sedi???

Quello che sfugge a codesto ufficio è, inoltre, la seconda parte del punto 7. dell’Art. 10 del CCNQ 7/8/1998, nella quale si afferma testualmente: “Ove ciò non sia possibile sarà comunque garantito – attraverso le relazioni sindacali previste dai rispettivi contratti collettivi – l’espletamento del loro mandato, attivando procedure e modalità idonee a tal fine”. Le scriventi organizzazioni sindacali fanno quindi presente che in nessuna norma contrattuale, nemmeno in quella appena citata relativa al CCNQ 7/8/1998, si prevede l’obbligo del permesso sindacale per la partecipazione ad incontri sindacali con la controparte.

Pertanto, l’interpretazione che codesto ufficio fa delle norme è assolutamente pretestuosa e mira ad impedire l’esercizio delle relazioni sindacali da parte delle rappresentanze dei lavoratori. Basterebbe leggersi l’Art. 3 del CCNL del 16/2/1999 per capire lo spirito che dovrebbe governare i rapporti sindacali tra le parti ed anche le modalità con cui tali rapporti dovrebbero esplicarsi. Rifarsi pedissequamente a pareri, interpretazioni, consigli dell’Aran, non fa certo onore all’indipendenza e alla professionalità contrattuale di un’amministrazione, soprattutto se si perpetuano gli stessi errori in cui è incappata l’Aran nella lettura delle norme contrattuali.

Ben evidente lo spirito vessatorio che anima l’intera nota di codesto ufficio soprattutto al punto 4. della stessa, quando si afferma che la disciplina sopra descritta (vale a dire l’obbligo del permesso sindacale per partecipare alle riunioni con l’amministrazione) vige anche per quegli istituti e forme di partecipazione non negoziale che implicano tuttavia un incontro tra le parti (datoriale e sindacale). In buona sostanza, si dovrebbe notificare il permesso sindacale anche per l’informazione, la consultazione, la concertazione, la partecipazione a commissioni e osservatori e forse, ci si conceda la battuta, anche quando s’incontra casualmente il dirigente al bar e ci si scambia due chiacchiere.

Con tale nota, peraltro non trasmessa alle organizzazioni sindacali nazionali,  che avrebbero ben diritto ad essere informate sulle intenzioni dell’amministrazione in ordine alle modalità con cui la stessa intende regolamentare le relazioni sindacali in Istituto, codesto ufficio si è posto in netto contrasto con le rappresentanze dei lavoratori, aprendo una profonda frattura nelle relazioni sindacali.

Le scriventi organizzazioni sindacali decidono, pertanto, di ritirare tutte le delegazioni sindacali dai vari livelli di confronto e partecipazione sindacale, comprese commissioni e osservatori, fino all’assemblea nazionale convocata per il 22 giugno 2011 a Roma, presso la Direzione Generale. In quell’occasione si decideranno le risposte opportune alle indicazioni impartite da codesto ufficio alla dirigenza dell’Istituto.

 

Roma, 15 giugno 2011          

 

 

F.P. CGIL INPS

FILP  FIALP-CISAL

USB PI INPS

O. Ciarrocchi

A. Giambelli

L. Romagnoli